Prospettive assistenziali, n. 29, gennaio-marzo 1975

 

 

LEGGI REGIONALI

 

LA REGIONE LOMBARDIA E LA PROVINCIA DI BOLZANO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ENTI PARASSITARI E DEL CLIENTELISMO

 

 

In questo numero e nei numeri precedenti ab­biamo riportato le leggi e proposte di legga na­zionali e regionali che abbiamo ritenuto positive.

Nell'articolo «Leggi e proposte di legge regio­nali» (Prospettive assistenziali, n. 26, pag. 7) avevamo invece documentato le iniziative legi­slative negative.

Ci sembra necessario ora far conoscere altre leggi dirette al potenziamento degli enti paras­sitari.

La Regione Lombardia ha approvato la legge 3 settembre 1974, n. 56 «Norme relative al ser­vizio sociale per i soggiorni di vacanza dei mino­ri», che è un altro esempio della politica clien­telare e parassitaria portata avanti nel campo dei servizi sociali.

Tutte le competenze in materia di soggiorni di vacanza non sono delegate ai Comuni, ma resta­no alla Regione che in tal modo stabilisce rap­porti diretti con gli enti gestori pubblici e privati.

L'art. 26 della legge della Regione Lombardia stabilisce che «i contributi per l'acquisto, la costruzione e il riadattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti in modo esclusivo a centri ricreativi diurni sono concessi in annua­lità costanti, per un periodo massimo di venti anni, nella misura del cinque per cento della spesa ritenuta ammissibile».

L'impegno di spesa per i contributi annuali di cui sopra è previsto in 300 milioni per un ammon­tare cioè di 6 miliardi di strutture.

L'art. 26 prevede inoltre che «i contributi per l'arredamento, le attrezzature e gli impianti igienico-sanitari e sportivi sono concessi fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile».

La spesa annuale prevista per questi contributi è di L. 600 milioni all'anno.

In base a principi tecnocratici e perciò anti­partecipativi le strutture per le vacanze (art. 2) sono dettagliatamente indicate:

a) case di vacanza per bambini dai 5 ai 12 anni;

b) case di vacanza per ragazzi dai 13 ai 16 anni;

c) campeggi per ragazzi dai 13 ai 16 anni.

Inoltre esse possono avere caratteristiche massificanti. Infatti (art. 2) «le strutture con per­nottamento non possono ospitare più di 150 (!) minori». Ma non basta. Il comma seguente pre­vede che «sono consentite più sezioni autonome di 150 minori nell'ambito dello stesso complesso od istituzione».

La legge della Regione Lombardia tende a se­parare, nei periodi di vacanza, gli handicappati dagli altri minori. L'art. 37 stabilisce a tale sco­po un fondo speciale per «contributi ad enti lo­cali, associazioni ed organizzazione per le va­canze di minori affetti da carenze psico-fisi­che ».

Con la legge della Provincia di Bolzano del 26 ottobre 1973, n. 69 (V. Prospettive assistenziali, n. 26, pag. 9) veniva stabilito «nella prospettiva dell'unità locale dei servizi» (!) uno stanziamen­to di 500 milioni (300 milioni per il 1973) per sovvenzionare gli ECA singoli o consorziati dei comuni superiori ai 30.000 abitanti.

Con delibera della giunta provinciale di Bolzano del 27 agosto 1974 sono stati costituiti 9 consorzi riguardanti gli ECA di 58 comuni.

Con altra delibera del 16 settembre 1974 la giunta provinciale di Bolzano ha approvato il regolamento-tipo per il servizio di assistenza eco­nomica e di aiuto personale ad uso degli ECA e loro consorzi che prevede varie prestazioni eco­nomiche e precisamente (art. 3):

a) le prestazioni economiche di minimo vitale, relative ai bisogni fondamentali di vita;

b) le prestazioni economiche specifiche, rela­tive a particolari circostanze della vita;

c) le prestazioni rivolte a garantire un minimo peculio personale agli ospiti di istituzioni resi­denziali.

In linea con il concetto di assistenza come mezzo di controllo sociale, l'art. 7 prevede che «l'aiuto personale è prestato allo scopo di age­volare l'assistito nei rapporti che egli abbia, a qualsiasi titolo, con la pubblica amministrazio­ne o con altri uffici o enti, nonché allo scopo di fornire consulenza nell'ambito dei diritti o delle sfere di interesse dell'assistito».

La procedura per la richiesta di assistenza è burocratizzata al massimo:

- richiesta scritta (art. 19);

- documentazione da allegare (art. 21);

- accertamenti da parte dell'ECA o del Consor­zio (art. 22);

- istruzione della domanda (art. 23);

- decisione da parte del comitato tecnico (art. 24);

- comunicazione della decisione all'interessato (art. 26);

- opposizione alla decisione (art. 28);

- ricorso alla commissione provinciale per l'as­sistenza di base (art. 29).

 

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In conclusione, mentre il paese sta dibatten­dosi fra enormi difficoltà economiche, la Regione Lombardia e la Provincia di Bolzano continuano a dare miliardi agli enti parassitari e ad attuare un'assistenza arcaica e clientelare.

 

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