Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre 1974

 

 

DOCUMENTI

 

SENTENZA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO DI INVALIDI

 

 

Il pretore di Milano, Sezione civile, Dr. Giam­paolo Muntoni, ha pronunziato la seguente sen­tenza nella causa n. 945/73, R. G., promossa da F. F. attore contro la soc. U.K.C. con sede in Milano, convenuta.

Conclusioni per l'attore: «voglia il Pretore di­chiarare tenuta e conseguentemente condannare la società convenuta, previa conferma del provve­dimento d'urgenza, ad assumere alle proprie dipendenze F. F. in applicazione dell'art. 16 della legge 2-4-68 n. 482 con il trattamento economico­normativo di legge e di contratto. In ogni caso condannarsi la convenuta al pagamento delle re­tribuzioni, indennità e risarcimento del danno per il periodo intercorrente dal 2-10-72 all'effettiva immissione nel pasto di lavoro. Col favore delle spese. Sentenza munita di clausola. Respingersi ogni avversaria istanza difesa ed eccezione».

Conclusioni per la convenuta:

«Piaccia al Pretore, contraris reiectis, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per valore. Nel merito e in subordine dichiarare caducato ed estinto il provvedimento del Pretore di Milano del 22-12-1972; assolvere la convenuta da tutte le attrici domande con il favore delle spese, competenze e onorari di giudizio».

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9-2-73 il F. F. conveniva avanti a questo pretore la U.K.C. esponendo quanto segue.

Il F. F., iscritto nell'elenco degli invalidi civili presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di Milano, veniva avviato al lavoro presso la convenuta con provvedimento del direttore dell'Ufficio in data 28-9-72. Presentatasi all'U.K.C. il 2-10-72, il F. F. si vedeva rifiutata l'assunzione. Proponeva quindi ricorso ex art. 700 CPC ottenendo dal Pretore il provvedimento del 22-12-1972 con il quale il giu­dice ordinava alla U.K.C. di assumere il dipen­dente corrispondendogli le retribuzioni dal 2-10­1972, e assegnava termine di 60 giorni per l'in­staurazione del giudizio di cognizione. Di conse­guenza con il predetto atto di citazione 9-2-73 il F. F. instaurava il giudizio di merito domandando in sostanza quanto risulta dalle conclusioni, cioè l'ordine alla U.K.C. di assumere il F. F. con i corollari del caso.

La U.K.C. si costituiva avanzando eccezioni processuali e di merito in base alle quali chiede­va il rigetto della domanda.

Esperita la necessaria istruttoria, con produzio­ne di documenti, la causa, sulle conclusioni tra­scritte in epigrafe, veniva discussa nell'udienza del 22-1-74.

 

Motivi della decisione

Le eccezioni processuali avanzate dalla convenuta sono da respingere.

Infatti per quanto riguarda la competenza, lo jus superveniens costituito dalla legge 533/73 rende comunque competente funzionalmente il Pretore per ogni causa che riguardi il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'instaurazione del giudizio di merito, essa è tempestiva perché promossa ben tredici giorni prima dello spirare del termine perentorio all'uopo assegnato.

Passando al merito, la convenuta sostiene la legittimità del suo rifiuto di assumere il F. F. fon­dandosi in sostanza su due argomenti:

a) il F. F. sarebbe invalido psichico e quindi non tutelato dalla legge 482/68 che protegge «invalidità fi­siche»;

b) la legge 482/68 impone alle aziende di co­prire con invalidi determinate aliquote di perso­nale ma non di assumere sic et simpliciter pro­prio il singolo invalido inviatole dall'Ufficio di Collocamento competente.

 

a) Quanto al primo punto, a parte la problema­ticità di distinguere in molti casi il limite fra inva­lidità fisiche e psichiche, il pretore rileva che nel caso de quo la minorazione del F. F. dipende da trauma cranico, cioè da una lesione organica che ha inciso fisicamente sull'organismo del F. F. minorandone la funzionalità. E di fronte a tale mi­norazione fisica non ha rilievo scriminante che il deterioramento riguardi la sfera psichica anziché, ad es., la sfera motoria.

Del resto, prima di essere avviato al lavoro, il F. F. ha subito l'esame dell'Ufficiale sanitario di C. B. (Commissione sanitaria Comunale per l'ac­certamento di invalidità 19-5-72) il quale lo ha riconosciuto «affetto da marcato deterioramento psichico post trauma cranico», gli ha riconosciu­to una limitata capacità lavorativa, lo ha ritenuto non pericoloso per gli impianti e per i colleghi di lavoro.

Di fronte a ciò e al successivo avviamento non sembra che la U.K.C. possa sindacare la valuta­zione degli organi competenti in ordine alle con­dizioni del F. F. La U.K.C. potrà, eventualmente, chiedere, ai sensi dell'art. 20 della legge 482/68, che vengano compiuti gli accertamenti descritti in tale norma. Viene così a cadere il primo argo­mento difensivo della U.K.C.

b) Ugual sorte tocca al secondo argomento. Da un punto di vista di politica legislativa occor­re dire, in primo luogo, che la legge 482/68 avrebbe uno scarsissimo significato se avesse semplicemente inteso «mettere l'invalido giusto al posto giusto»; per di più, magari, lasciando all'arbitrio dell'imprenditore la decisione su quale fosse l'«invalido giusto». In realtà se così fosse finirebbero per essere assunti solo gli invalidi con menomazioni che garantiscono in pratica una produttività piena (o quasi) in relazione alle man­sioni affidate.

Per es., ci sarebbe una spiccata propensione ad assumere invalidi agli arti inferiori, i quali, uti­lizzabili come dattilografi, permetterebbero all'imprenditore di conseguire due vantaggi ad un tempo solo: conseguire una prestazione «piena» ed essere in regola con la legge 482/68. Si fini­rebbe così per formare una sacca di invalidi «meno produttivi» che in pratica verrebbero sempre rifiutati. Verrebbe così frustrata la finalità princi­pale della legge in questione che ha inteso ap­plicare i principi costituzionali di solidarietà so­ciale (art. 2) e di tutela del lavoro nei suoi vari aspetti.

Tale premessa è parsa utile perché illumina in modo efficace il sistema di assunzione che il le­gislatore ha predisposto in proposito.

Se pure è ipotizzabile, come sostiene l'attore, che il direttore dell'ufficio di collocamento in­stauri d'ufficio il rapporto di lavoro con il provve­dimento di avviamento al lavoro dell'invalido presso una determinata azienda (argomentando dalla disciplina generale posta dalla legge 29-4­-49 n. 264, ma v. il presupposto richiesto da Cass. 17-6-66 n. 1563, in Foro it. Rep. 1966, voce Invali­di n. 19-20), il Pretore ritiene però preferibile ba­sare la decisione su una diversa costruzione giu­ridica, proposta da autorevoli scrittori ed affer­mata nella giurisprudenza di questa Pretura (v. l'ordinanza 22-12-72 sul procedimento ex art. 700 vertente fra le parti in causa oggi) e sua perso­nale (v. sent. 15-1-74 Piccione - La Moderna).

Secondo tale tesi la richiesta avanzata dalla U.K.C. il 30-6-72 all'Ufficio del lavoro (ex art. 16 legge 482/68) realizza una proposta contrattuale rivolta in incertam personam. Poiché l’invalido, presentandosi il 2-10-72, ha accettato la proposta, deve desumersi ai sensi dell'art. 1326 che il contratto fra le parti si è concluso il 2-10-72.

E, come afferma anche uno dei più diffusi ma­nuali laburistici italiani, ai fini della conclusione del contratto non ha differenza che all'incontro di proposta e accettazione si arrivi con un procedimento piuttosto che con un altro.

Senza dilungarsi qui a ripetere argomenti già esposti nella giurisprudenza di questa Pretura so­pra richiamata, il giudicante si limita a richiama­re, a conferma della tesi accolta, quanto disposto dall’art. 20, comma 4° legge 482/68; dove l'obbli­go di retribuire ab initio il lavoratore riconosciu­to idoneo è la miglior prova di quanto si è detto sulla già avvenuta costituzione del rapporto al momento della presentazione del lavoratore.

Può forse essere utile una precisazione, per co­sì dire, semantica.

Il 4° comma dell'art. 20 cit. parla di un datore che allontani o «rifiuti di assumere» l'invalido. Questo «rifiuto d assumere», si potrebbe ob­biettare, indica che il rapporto non è ancora co­stituito. In realtà la dottrina ha da tempo denun­ciato l'ambiguità di significato dell'«assumere» che può significare tanto costituzione del rappor­to con conclusione del contratto, quanto effettiva immissione del lavoratore nelle sue mansioni a contratto già concluso. E questo secondo è ap­punto il significato che pare si debba scegliere nel caso in esame. Infatti lo stesso legislatore, poche parole dopo, obbliga il datore ad «asse­gnare all'invalido un'occupazione», presupponen­do dunque un rapporto astrattamente già costi­tuito bisognoso però di una operosa attuazione pratica (altrimenti si sarebbe dovuto dire solo che il datore «è obbligato ad assumere»).

Caduto così anche il secondo argomento difensivo della convenuta, le conclusioni sono agevoli da trarre.

Il rapporto si è costituito con la conclusione del contratto fra le parti in data 2-10-72. Di conse­guenza da quella data la U.K.C. doveva retribui­re il F. F. ed immetterlo in mansioni compatibili con le sue condizioni, come esattamente afferma­to nel provvedimento d'urgenza 22-12-72 cit.

Poiché l'attore ha nei suoi scritti difensivi chie­sto la condanna della U.K.C., oltre che al paga­mento della retribuzione tutta, anche alla concre­ta «assunzione» del F. F. e la domanda si è di­mostrata fondata, deve essere pronunciato dispo­sitivo in tal senso; infatti il F. F. chiede che il da­tore venga condannato ad adempiere le proprie obbligazioni che in materia di lavoro non si limitano al pagamento delle retribuzioni, ma implica­no anche l'obbligo di consentire al lavoratore di esercitare concretamente il proprio diritto-dove­re al lavoro (troppi sarebbero gli articoli della Costituzione da richiamare in proposito).

Accolta, dunque, la domanda, le spese, liquida­te come da dispositivo, seguono la soccombenza. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 429 CPC.

 

PQM

 

Il Pretore di Milano, definitivamente pronun­ciando nella causa n. 945/73 RG, premessa la già avvenuta costituzione in data 2-10-72 del rapporto di lavoro per il quale è causa, condanna la U.K.C. s.p.a. in persona del legittimo rappresentante pro tempore ad assegnare concretamente a F. F. mansioni a lui confacenti erogandogli la retribuzione tutta dal 2-10-72; condanna la s.p.a. U.K.C. al pa­gamento delle spese di causa liquidate in L. 6.500 per spese, L. 114.825 per diritti, L. 190.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provviso­riamente esecutiva.

 

Milano, 22 gennaio 1974

Il Pretore Giampaolo Muntoni

 

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