Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre 1974

 

 

DOCUMENTI

 

NORME DEL PROGETTO DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA CONTRO I BAMBINI (1)

 

 

1. L'adozione speciale

1.1. La legge 5-6-1967 n. 431, che introdusse nel nostro ordinamento l'adozione speciale, ven­ne approvata da tutti i gruppi parlamentari dell'ar­co costituzionale, che unanimemente misero in rilievo la necessità del nuovo istituto giuridico in quanto l'adozione vigente (art. 291 - 314 del co­dice civile) non rispondeva assolutamente alle esigenze dei minori in situazione di totale abban­dono materiale e morale.

1.2. Approvando la legge 5-6-1967 n. 431 venne giustamente messo in rilievo che essa non pote­va né doveva risolvere tutti i problemi dei minori ricoverati in istituto.

Dai dati ISTAT risulta che si è passati da 211.026 minori ricoverati in istituto all'1-1-1964 ai 149.619 ricoverati in data 1-1-1971.

Al riguardo le esperienze di deistituzionalizza­zione attuate da alcune amministrazioni hanno dimostrato che il ritorno in famiglia è possibile in moltissimi casi (fino all'80-90%) con il sempli­ce aiuto economico alla famiglia (di importo infe­riore alla spesa di ricovero) e con la messa a di­sposizione di idonei servizi quali: asili nido e scuole materne con orari adeguati, scuole dell'ob­bligo a tempo pieno, assegnazione di idonei allog­gi dell'edilizia economica e popolare.

Nei casi in cui non sia effettivamente possibile il ritorno in famiglia o l'adozione dei minori in si­tuazione di totale abbandono materiale e morale, il ricovero in istituto può essere evitato - e an­che al riguardo sono state attuate iniziative con­crete - con l'affidamento a scopo educativo a fa­miglie e persone e con la creazione di comunità alloggio.

La comunità alloggio è l'iniziativa mediante la quale un gruppo di minori della zona (in genere da 4 a 8) vive insieme ad adulti (educatori) in un al­loggio qualsiasi di una casa qualsiasi, con parte­cipazione sistematica dei minori alla vita esterna (gioco, scuola, parrocchia, altre attività) e con ri­cerca costante di reinserimento dei minori in fa­miglia (d'origine, adottiva o affidataria) o di auto­nomo inserimento del ragazzo nella vita sociale e lavorativa.

Le comunità alloggio sono anche denominate focolari, gruppi appartamento o case famiglia.

1.3. Dai lavori parlamentari risulta che tutti i gruppi dell'arco costituzionale si erano impegna­ti a rivedere le norme relative all'adozione specia­le in base alle esperienze che sarebbero matura­te con la sua concreta applicazione.

 

2. Modifiche necessarie all'adozione speciale al­la luce dell'esperienza acquisita e della con­venzione europea

2. 1. L'esperienza concreta acquisita in questi anni dimostra la necessità di rivedere alcune nor­me dell'adozione speciale.

2.2. Inoltre nel frattempo è stata approvata dal Parlamento la legge 27 maggio 1974 n. 357 «Ratifica ed esecuzione della convenzione euro­pea in materia di adozione di minori», firmata a Strasburgo il 24-4-1967 che prevede fra l'altro l'e­stensione del campo di applicazione ai minori (in situazione di abbandono) non sposati e di età in­feriore ai 18 anni.

2.3. Vi è pertanto la necessità di modificare l'adozione speciale (ora limitata ai minori degli anni 8) estendendone l'applicazione a tutti i mi­nori in situazione di abbandono di età inferiore ai 18 anni e non sposati.

 

3. L'Istituto dell'adozione ordinaria è ormai su­perato, anzi è negativo

3.1. L'adozione può essere considerata da due diversi punti di vista:

- partendo dall'interesse dei minori in situa­zione di totale abbandono morale e materiale. L'i­stituto giuridico idoneo a rispondere a queste esi­genze è l'adozione speciale (con l'estensione di cui al punto 2.3.) da parte di coniugi. Le domande di coniugi superano di gran lunga il numero dei bambini adottabili; è pertanto giusto, partendo dall'interesse dei minori, vietare l'adozione spe­ciale alle persone sole, salvo evidentemente i ca­si in cui adottante e adottato abbiano allacciato in precedenza rapporti validi (V. art. 7 della propo­sta di legge n. 750 presentata da Foschi/Cassan­magnago «Norme concernenti l'affidamento fami­liare a scopo educativo»);

- partendo dall'interesse degli adulti privi di prole. È allora evidente che l'adottato può essere o meno in stato di abbandono, può essere un mi­nore o un adulto; a sua volta l'adottante può es­sere anche una persona sola.

3.2. È significativo il fatto che l'adozione ordi­naria sia consigliata come uno strumento per ri­durre il carico fiscale (Ved. C. Manera, Eredità senza tasse, La Tipografia, Varese, 1963, pag. 51).

3.3. È anche significativo il fatto che l'adozio­ne ordinaria sia utilizzata dai numerosi mercanti di bambini che operano nel nostro paese e pur­troppo anche da alcuni tribunali per i minorenni per sottrarre i bambini abbandonati all'adozione speciale e per consegnarli ai coniugi o persone singole che non hanno i requisiti di idoneità edu­cativa richiesti dall'adozione speciale.

Circa il fiorente mercato dei bambini vi sono state numerose inchieste giornalistiche. Vedansi i servizi fatti su AMICA, ANNABELLA, NOI DON­NE, PROMOZIONE SOCIALE, IL GIORNO, la lette­ra del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma concernente la vendita di una bambina di 5 mesi per 300.000 lire.

3.4. I dati statistici confermano la notevole e costante diminuzione della adozione ordinaria di minorenni e maggiorenni e il pieno favore incon­trata dalla adozione speciale.

 

                            ADOZIONI ORDINARIE

                                       maggiorenni e minorenni

ANNO              solo              totale       per 100.000          ADOZIONI

                 maggiorenni                           abitanti              SPECIALI

1952              1194              2690               5,6

1953              1093              2723               5,7

1954              1325              3243               6,7

1955              1287              2906               6,0

1956                600              2365               4,8

1957                606              2431               4,9

1958                595              2596               5,2

1959                642              2973               5,6

1960                680              2657               5,3

1961                663              2648               5,2

1962                587              2507               4,9

1963                604              2722               5,3

1964                573              2807               5,4

1965                580              2750               5,3

1966                562              2863               5,5

1967                  (1)              2001               3,8                     379

1968                  (1)              2243               4,2                   2910

1969                  (1)              1686               3,2                   3205

1970                  (1)              1347               2,5                   3947

 

(1) Non sono più stati riportati dagli Annuari ISTAT.

 

 

4. L'affiliazione: un istituto giuridico creato dal fascismo

4.1. L'affiliazione è un istituto che non è pre­sente in nessuna altra legislazione e che venne istituito dal fascismo con la seguente incivile mo­tivazione: «Noi vi proponiamo di riannodare il nuovo istituto all'attività delle opere assistenziali del regime, inquadrando detta attività, in quanto è attività tutelare, nel libro I del codice civile. La nuova istituzione riallacciata a questo nuovo in­quadramento mentre facilita, completa e rinforza questa forma di allevamento del fanciullo, cura­ta dalle opere assistenziali, che viene chiamata " allevamento esterno " e che è ritenuta, sotto i riguardi così igienici che morali e sociali, prefe­ribile all'allevamento all'interno degli istituti di pubblica assistenza, armonizza, d'altro lato, tale forma assistenziale con la soddisfazione di un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perché lo stato in­tervenga a cancellare la infelicità familiare e so­ciale che loro infligge la colpa dei genitori ed il bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili e fornite di poca prole, di avere un focolare allie­tato dal sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare». (V. la relazione della com­missione Piola Caselli, Di Marzo, Castamagna no­minata il 10-4-1937).

4.2. Questo istituto aveva in sostanza lo scopo di sottrarre i bambini alle famiglie povere. Infatti i genitori d'origine sono solo sentiti dal giudice tutelare che può decretare l'affiliazione anche contro il loro parere.

Per fortuna l'istituto dell'affiliazione non è stato molto utilizzato in tal senso. È stato utilizzato in­vece per fini diversi da quelli per i quali era stato istituito. Stante l'assurdo divieto del riconosci­mento dei propri figli adulterini, l'affiliazione è stato il mezzo usato dai genitori per dare ai pro­pri figli il cognome, per ottenere gli assegni e per poter usufruire delle prestazioni mutualistiche.

4.3. I seguenti dati statistici (ISTAT) compro­vano la diminuzione costante delle affiliazioni, so­prattutto a partire dal 1967; anno in cui è entrata in vigore la legge sull'adozione speciale.

 

ANNO          AFFILIAZIONI OMOLOGATE

                        totale               per

                                      100.000 abitanti

1952                 2440                 5,1

1953                 2743                 5,7

1954                 2645                 5,4

1955                 2493                 5,1

1956                 2638                 5,4

1957                 2623                 5,3

1958                 2824                 5,7

1959                 2450                 4,9

1960                 2280                 4,5

1961                 2407                 4,7

1962                 2297                 4,5

1963                 2354                 4,6

1964                 2432                 4,7

1965                 2426                 4,7

1966                 2581                 4,9

1967                 2032                 3,9

1968                 1766                 3,3

1969                 1873                 3,5

1970                 1685                 3,1

 

 

5. Abrogazione dell'affiliazione e dell'adozione ordinaria

5.1. Se la riforma del diritto di famiglia assi­curerà la possibilità di riconoscimento dei propri figli adulterini, come previsto dal progetto di ri­forma, l'affiliazione deve essere abrogata. Tanto più che sono in notevole sviluppo gli affidamenti familiari a scopo educativo e l'affiliazione potreb­be diventare uno strumento utilizzato da famiglie affidatarie captative per sottrarre i minori alle fa­miglie di origine.

5.2. Parimenti queste associazioni richiedono l'abrogazione dell'adozione ordinaria, istituto che non solo non ha alcuna finalità positiva nei con­fronti dei minori in situazione di abbandono, ma, che, come è stato precedentemente illustrato, fa­vorisce il mercato dei bambini e il loro inseri­mento presso famiglie o persone inidonee (in ge­nere anziani o persone singole frustrate o disa­dattate).

5.3. È evidente che l'abrogazione dell'adozione ordinaria richiede la modifica dell'adozione spe­ciale, anche in conformità alla convenzione euro­pea sull'adozione.

 

6. Norme previste dal disegna di legge n. 550/ Senato, concernente la riforma del diritto di famiglia

6.1. Purtroppo - e spiace dirlo - il disegno di legge concernente la riforma del diritto di fa­miglia prevede, contro l'interesse dei minori:

a) la conferma dell'adozione ordinaria (V. ar­ticoli 128, 130, 131 e 132) e l'ampliamento del suo campo di applicazione (art. 129). Particolarmente pericoloso è quanto previsto dall'art. 129 per la praticamente illimitata facoltà interpretativa con­cessa al tribunale «quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustifica­to o contrario all'interesse (nota: quale interes­se? anche quello esclusivamente economico?) dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato».

b) la conferma dell'affiliazione (art. 161, 162, o 163) con l'aggravante che il minore è considerato dal disegno di legge di riforma del diritto di fa­miglia meno di una merce qualsiasi.

Infatti l'estinzione dell'affiliazione è addirittura automatica (salvo gravi e fondati motivi) nel caso di riconoscimento anche dopo anni di totale di­sinteresse dei genitori d'origine!

Altro che eliminare le norme fasciste!

c) sono ampliati i casi di dichiarazione giudi­ziale di paternità e maternità, indipendentemente dal fatto che il minore abbia trovato una famiglia. Anzi l'impostazione dell'art. 112 del disegno di legge di riforma del diritto di famiglia è quello ar­caico di considerare esclusivo il legame del san­gue per cui si arriva addirittura a far diventare con un decreto (!?) padre o madre persone che non vogliono esserlo, tanto che si oppongono al­la dichiarazione.

6.2. I dati statistici, che riportiamo conferma­no che la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale è un istituto sempre meno uti­lizzato:

 

ANNO      Dichiarazioni giudiziali      Dichiarazioni giudiziali

                   di paternità naturale       di maternità naturale

           

1953                       88                                   61

1954                       68                                   61

1955                       61                                   43

1956                       61                                   39

1957                       51                                    9

1958                       57                                   11

1959                       51                                   18

1960                       39                                   10

1961                       66                                   12

1962                       55                                   19

1963                       37                                   12

1964                       42                                   10

1965                       39                                   15

1966                       52                                   11

1967                       25                                   10

1968                       32                                   10

1969                       34                                   23

1970                       34                                    8

 

 

7. Proposte

7.1. Le seguenti proposte rispondono all'inte­resse prevalente dei minori, interesse che va va­lutato nel senso della formazione personale e dei rapporti affettivi stabiliti o da stabilire come pre­vede l'adozione speciale e non dell'interesse eco­nomico o della compensazione delle proprie fru­strazioni (come si desume dagli scopi dell'ado­zione ordinaria e dell'affiliazione) da parte degli adulti.

7.2. Pertanto le proposte avanzate da queste associazioni sono:

- soppressione dell'adozione ordinaria e mo­difica dell'adozione speciale come previsto dalla proposta di legge n. 1911 presentata alla Came­ra dei Deputati il 22-3-1973 dall'On. Cassanma­gnago;

- soppressione dell'affiliazione, a condizione che sia ammesso il riconoscimento dei figli cosid­detti adulterini;

- soppressione delle dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità o loro ammissibilità solo dopo il compimento del 18° anno di età del dichia­rando e previo suo accordo;

- approvazione della proposta di legge n. 750, presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Fo­schi «Norme concernenti l'affidamento familiare di minori a scopo educativo»;

7.3. Nel caso in cui non si accetti (si spera che ciò non sia dovuto alla negazione degli inte­ressi reali dei minori) quanto proposto al punto precedente, queste associazioni chiedono che le norme relative all'adozione (art. 128, 129, 130, 131 e 132), all'affiliazione (art. 161, 162 0 163) e alla dichiarazione giudiziale di paternità e di materni­tà (art. 112 0 113) siano stralciate dal disegno di legge di riforma del diritto di famiglia per lascia­re le norme (assurde) come stanno e cioè almeno per non peggiorare l'attuale situazione.

 

 

(1) Documento dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale.

 

www.fondazionepromozionesociale.it