Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre 1974

 

 

LEGGI REGIONALI

 

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA N. 29 DEL 26-4-1974 «NORME PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA»

 

 

Come avevamo scritto nell'editoriale del n. 21 di Prospettive assistenziali, le Regioni hanno ampi poteri per erogare incentivazioni economiche anche in materie non trasferite dallo Stato.

La legge della Regione Umbria del 26 aprile 1974 n. 29, che pubblichiamo, ne è un esempio.

In relazione al suo contenuto specifico, dobbiamo però rilevare che la legge non è diretta al superamento dell'Unione italiana ciechi; inoltre le deleghe date alle province con­traddicono con l'attribuzione di tutte le competenze di primo livello ai comuni nell'ambito delle unità locali dei servizi.

Se dalle unità locali si incominciano a sottrarre le competenze cosiddette speciali­stiche, allora ad esse non rimarrà più alcuna effettiva funzione da svolgere.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1

Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Re­gione eroga a favore dei non vedenti un contributo an­nuo di lire 40.000.000 per l'incremento ed il consegui­mento delle finalità appresso specificate:

1) profilassi della cecità, mediante iniziative volte al­la prevenzione ed al recupero o conservazione della fa­coltà visiva;

2) sviluppo della personalità sociale, culturale e pro­fessionale, mediante l'attuazione di apposite iniziative ed istituzioni e la realizzazione di speciali strutture comu­nitarie che, dotate delle attrezzature più adatte, possano sviluppare la migliore formazione culturale dei non ve­denti;

3) accrescimento delle possibilità di lavoro nei set­tori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o l'integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali;

4) assistenza specifica ai ciechi pluriminorati me­diante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;

5) incremento e finanziamento dell'attività assisten­ziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle Sezioni provinciali di Perugia e Terni dell'Unione italiana ciechi, di cui si avvarranno le Commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all'art. 3 della presente legge.

 

Art. 2

Il contributo annuo previsto all'art. 1 va suddiviso tra le province di Perugia e Terni, nella misura rispettiva di lire 25.000.000 e di lire 15.000.000; tali finanziamenti do­vranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle due Province nei programmi d'intervento assistenziale ante­cedentemente attuati a favore dei ciechi.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di Perugia e Terni. Nell'ambito delle finalità e dei criteri dell'art. 1, le fun­zioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio regionale e, qualora le Province non adempia­no alle funzioni loro delegate, la Giunta regionale si so­stituisce ad esse.

 

Art. 3

In ognuna delle due province annualmente viene pre­disposto un piano di attività a favore dei non vedenti, comprendente sia le iniziative finanziate dalle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.

La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da una apposita Commissione pro­vinciale, formata pariteticamente da tre rappresentanti del Consiglio provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi.

Ogni piano provinciale annuale diventerà esecutivo non appena avrà riportato l'approvazione del rispettivo Con­siglio provinciale.

 

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente leg­ge si farà fronte per l'anno 1974 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal cap. 313 dell'esercizio in corso denominato «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e per gli anni successivi con la quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

La spesa è imputata al capitolo di nuova istituzione denominato «integrazione di assistenza a favore dei mi­norati della vista».

Le somme eventualmente non impegnate in un bilancio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica­zione.

 

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