Prospettive assistenziali, n. 26, aprile-giugno 1974

 

 

DOCUMENTI

 

BOZZA DI STATUTO PER CONSORZI INTERCOMUNALI

 

 

La gestione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali può essere oggi assicurata, quando l'unità locale comprende più comuni, da un con­sorzio intercomunale.

A differenza di altri statuti (ad esempio di quello proposto dalla Re­gione Emilia-Romagna), la bozza che riproduciamo, elaborata dall'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro l'e­marginazione sociale, non si limita ai servizi sanitari e sociali, ma si esten­de a tutte le attività di primo livello.

La finalità non è quella, ancora settoriale, dell'unità locale dei servizi sanitari e sociali, ma quella della aggregazione di tutte le competenze di base, nella prospettiva della rifondazione dei Comuni.

Ciò sia allo scopo di dare al comune rifondato (e transitoriamente ai loro consorzi) il maggior numero possibile di competenze, sia per evitare settorialismi e cioè la costituzione di consorzi «speciali» e cioè riferiti a singole materie.

Inoltre è evidente che la riduzione numerica degli organi politico-am­ministrativi favorisce l'incidenza della partecipazione dei cittadini.

Oggi il decentramento di tutti i servizi comunali e provinciali di base (o per le zone disperse la loro aggregazione) è favorito dal contratto di lavoro ottenuto recentemente dai dipendenti degli enti locali (comuni, pro­vince, ECA, IPAB).

Intatti nell'accordo suddetto viene affermata la necessità di ristruttu­rare i servizi «attuando, nei quadro della realizzazione di forme democrati­che di decentramento politico, strutture organizzative decentrate dei ser­vizi, sulla base di precisi criteri funzionali e di responsabilità e, al tempo stesso, promuovendo processi atti a determinare nuove aggregazioni istitu­zionali (comprensori, comunità montane, consorzi, ecc.), capaci di supera­re le negative conseguenze dovute anche alla polverizzazione degli enti con limitata portata territoriale, di popolazione e di funzioni».

Segnaliamo inoltre che nella bozza di statuto sono previsti (art. 31, 32, 33 e 34) i comitati di partecipazione democratica e ricordiamo che la par­tecipazione, intesa non come cogestione ma come controllo democratico, è anche accolta dalla bozza di statuto predisposta dal dipartimento di si­curezza sociale della Regione Emilia-Romagna (circolare del 22 marzo 1973, prot. n° 6112. 1530) e dallo statuto (già approvato) del comprensorio di Faenza.

 

 

BOZZA DI STATUTO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE

 

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Fra i comuni della provincia di ....... è costitui­to il consorzio intercomunale dei servizi sociali denomi­nato:

La sede del consorzio è stabilita nel comune di..........., dove pure hanno sede i principali uffici del consorzio.

Funzioni, uffici, servizi e personale del consorzio sono opportunamente decentrati nel comprensorio territoriale di pertinenza, in rapporto alle necessità contingenti e co­munque in misura tale da rendere possibile il raggiungi­mento degli scopi del consorzio.

Art. 2 - Possono essere ammessi al consorzio altri co­muni, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Art. 3 - Il consorzio ha durata 30 anni e potrà essere sciolto, nei modi e nelle forme consentite dalle vigenti di­sposizioni di legge.

Cessa comunque nel caso di incompatibilità con le leg­gi nazionali e regionali.

Art. 4 - Il consorzio:

a) agisce in conformità alla vigente legislazione ed adegua la propria attività ai principi, alle norme ed ai me­todi delle leggi nazionali e regionali che saranno emanate;

b) fonda la propria azione sui principi programmatici e precettivi della Costituzione della Repubblica con specia­le riguardo a quelli che si riferiscono alla tutela e alla pro­mozione della salute, all'assistenza sociale, alle autono­mie locali, al decentramento dei poteri ed al decentramen­to amministrativo;

c) adotta, come essenziale, il metodo della democrazia al fine di realizzare l'obiettivo della partecipazione da par­te della popolazione del comprensorio;

d) in tale contesto il consorzio recepisce e si avvale degli apporti e delle elaborazioni di tutte le forze sociali ed in primo luogo delle organizzazioni sindacali dei lavo­ratori.

Art. 5 - Il consorzio ha lo scopo di:

a) provvedere agli studi, ai progetti, all'esecuzione di tutte le opere infrastrutturali e strutturali e alla gestione dei servizi igienico-sanitari e veterinari, assistenziali, ri­creativi, culturali, scolastici, abitativi, amministrativi e so­ciali in genere, di interesse locale e consortile;

b) promuovere l'acquisizione di aree, di qualsiasi di­mensione, e di immobili ritenuti necessari al funziona­mento dei servizi, mediante acquisto od esproprio;

c) assumere qualunque iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;

d) emanare disposizioni e regolamenti all'interno del consorzio.

Art. 6 - Hanno diritto a godere dei servizi del consorzio tutti i cittadini residenti nell'ambito dei comuni consorzia­ti, nonché i lavoratori, prestanti la loro attività nel territo­rio del consorzio, limitatamente agli interventi connessi all'attività lavorativa.

Art. 7 - Il consorzio persegue le sue finalità e adempie ai suoi compiti, seguendo il concetto della gradualità, in conformità con la legislazione, operando di volta in volta scelte prioritarie in relazione alle proprie possibilità.

Art. 8 - In conformità ai programmi di realizzazione an­nuale adottati dalla assemblea consortile, i comuni dele­gano totalmente al consorzio le attività da essi svolte nel­le competenze di cui all'art. 5.

Art. 9 - Il consorzio raccorda e coordina alla sua attività tutti gli altri servizi esistenti nel suo territorio, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

Può assumere la gestione diretta di servizi svolti nel territorio da altri enti.

Art. 10 - Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzio­nali il consorzio predispone il suo programma generale ed il suo piano operativo annuale, preventivando l'entità, la natura, le caratteristiche, la qualità, la distribuzione e le fi­nalità specifiche delle attrezzature, dei presidi, dei servizi tecnici ed amministrativi, del personale e dei mezzi finan­ziari, avendo cura di censire quanto già esiste e può es­sere utilizzato agli stessi scopi nel comprensorio dal con­sorzio; fissa altresì le modalità di attuazione del program­ma e del piano, ed i criteri di gestione dell'insieme dei servizi.

Art. 11 - Il consorzio, fino a quando non sarà istituito e disciplinato il ruolo consortile del personale, si avvarrà di personale messo a sua disposizione dai comuni consor­ziati, da altri enti pubblici e di personale incaricato.

Art. 12 - Il consorzio espleta i suoi compiti e persegue i suoi scopi usufruendo dei locali, delle attrezzature e dei materiali appartenenti ai comuni consorziati, disciplinando tali utilizzazioni con apposite convenzioni.

Art. 13 - Il consorzio, sulla base delle necessità, diffon­de i propri presidi e servizi tecnici ed amministrativi ca­pillarmente nelle varie località e luoghi di lavoro del terri­torio di pertinenza. Mediante opportune forme organizzati­ve ed appropriati organi di controllo e di intervento, per­manenti e temporanei, realizza la più larga democrazia di base, che deve manifestarsi nella concreta partecipazione e nel reale concorso dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali del comprensorio territoriale consorziale, alla determinazione della programmazione degli indirizzi generali e dei criteri fondamentali di attuazione della poli­tica del consorzio e alla gestione dei servizi.

Il consorzio instaura una stretta collaborazione con la regione e la provincia al fine della più consona coordina­zione ed armonizzazione con la politica regionale e pro­vinciale.

Gli interventi si realizzano mediante una costante veri­fica delle prestazioni, da parte dei gruppi sociali e dei cit­tadini; sono svolti da équipes pluridisciplinari che indivi­duano sul territorio le strutture necessarie per soddisfare tutte le esigenze degli utenti della zona, nonché l'eventua­le necessità di modificare o sopprimere strutture già esi­stenti in quanto non più rispondenti ai bisogni degli utenti.

Il consorzio provvede alla riqualificazione del persona­le, con periodici aggiornamenti da considerarsi parte inte­grante dell'orario di lavoro, secondo modalità proprie di équipes, concordate fra il consorzio e le organizzazioni sindacali.

Le équipes tendono al superamento delle posizioni ge­rarchiche, della frammentazione dell'attività e della rigidità dei ruoli professionali.

I seguenti principi sono ritenuti fondamentali:

a) gestione comunitaria dell'attività, sia a livelli deci­sionali che operativi; ciò comporta la massima partecipa­zione tecnica e personale di tutti i membri alle attività, e la distribuzione del potere decisionale fra tutti i membri;

b) la scelta dei campi operativi in base alle capacità ed alle attitudini personali ed alle competenze specifiche, ma sempre nell'ambito unitario del programma generale di la­voro, decise consensualmente da tutta l'équipe;

Salvo i casi in cui la legge attribuisce funzioni specifi­che a singoli operatori, gli interventi sono di competenza dell'équipe nel suo complesso. Le attribuzioni a singoli suoi operatori sono decise, per ogni caso, collegialmente dall'équipe.

Gli operatori dell'équipe fruiscono di una formazione permanente nel vivo del lavoro di gruppo e dell'aggiorna­mento e riqualificazione. Al fine di realizzare la gestione comunitaria è indetta ogni mese una assemblea di tutti gli operatori della équipe di zona.

L'assemblea può altresì essere richiesta in qualsiasi momento da almeno la metà del personale. Nel caso in cui siano decentrati in zona altri servizi, all'assemblea par­tecipa anche il relativo personale tecnico e amministrativo. Allo scopo di realizzare un indirizzo conforme alle esigen­ze della popolazione locale interessata, su iniziativa del coordinatore tecnico dei servizi, verrà indetta ogni sei me­si una assemblea generale aperta ai cittadini, alle forze sociali del territorio e alle organizzazioni sindacali.

Le indicazioni dell'assemblea sono verbalizzate, ne vie­ne fatto resoconto all'assemblea successiva e immediata­mente ai comuni, alle forze sociali e alle organizzazioni sindacali. In rapporto agli orientamenti e indirizzi emersi dalle assemblee di zona, il consorzio determina i propri orientamenti generali per i servizi delle zone, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 14 - Gli atti e le attività del consorzio sono sotto­posti alla vigilanza e al controllo ai sensi di legge.

 

Titolo II - Organi del consorzio

Art. 15 - Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea consortile,

b) la giunta esecutiva,

c) il presidente,

d) il comitato di partecipazione,

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16 - L'assemblea consortile è composta:

a) da tre rappresentanti per ogni comune con popola­zione inferiore ai 1000 abitanti, di cui uno designato dal gruppo consiliare di minoranza del relativo consiglio co­munale;

b) da cinque rappresentanti per i comuni con popola­zione da 1001 a 3000 abitanti;

c) da sette rappresentanti per i comuni con popola­zione da 3001 a 5000 abitanti;

d) da nove rappresentanti per i comuni con popolazio­ne da 5001 e 10.000 abitanti;

e) da undici rappresentanti per i comuni con popola­zione da 10.001 a 15.000 abitanti;

f) da tredici rappresentanti per i comuni con popola­zione da 15.001 a 20.000 abitanti;

g) da quindici rappresentanti per i comuni con popola­zione superiore ai 20.000 abitanti.

I rappresentanti sono eletti dai consigli comunali di appartenenza e devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

I rappresentanti di cui alle lettere b) - c) - d) - e) - f) - g) sono eletti in proporzione alla rappresentanza con­siliare di ciascun comune.

Art. 17 - I membri nominati durano in carica dalla data della nomina fino allo scioglimento del consiglio comunale che li ha espressi.

I comuni retti a regime commissariale sono rappresen­tati nel consorzio dal commissario prefettizio che dispone di tanti voti quanti sono i membri del comune rappresen­tato.

Se il comune consorziato, tempestivamente e formal­mente invitato dal consorzio a provvedere, non abbia alla scadenza nominato i propri rappresentanti e non abbia con­fermato i precedenti, questi ultimi si intendono conferma­ti fino alla loro surrogazione.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro, il comune consorziato, che lo ha nominato, provvederà alla surroga o alla sostituzione con altro rap­presentante dello stesso gruppo consiliare che l'ha espresso.

Ove la designazione non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà previa diffida l'or­gano cui è demandata la vigilanza sul comune stesso.

Art. 18 - Le adunanze dell'assemblea consortile sono or­dinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo con la frequenza pe­riodica richiesta dagli affari del consorzio e comunque una volta ogni tre mesi.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta la giunta esecutiva o il presidente del consorzio lo riten­gano opportuno e su richiesta dei rappresentanti anche di uno solo dei comuni consorziati.

L'assemblea consorziale è convocata dalla giunta ese­cutiva del consorzio con avviso, spedito a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza, le adunanze possono essere convo­cate dalla giunta esecutiva o dal presidente del consor­zio con preavviso di ventiquattro ore.

La prima seduta dell'assemblea consorziale deve avere luogo immediatamente dopo la costituzione del consor­zio su convocazione del sindaco del comune sede del Con­sorzio stesso, a mezzo lettera raccomandata spedita al­meno cinque giorni avanti la data stabilita.

Art. 19 - Alle adunanze dell'assemblea consorziale par­tecipa il segretario del consorzio.

Art. 20 - L'assemblea consortile:

a) elegge nel proprio seno il presidente e la giunta ese­cutiva del consorzio;

b) nomina il collegio dei revisori dei conti;

c) nomina il segretario del consorzio;

d) assume il personale del consorzio e adotta i prov­vedimenti, compresi quelli disciplinari superiori alla cen­sura, previsti dal regolamento;

e) determina ed approva il bilancio preventivo;

f) approva il conto consuntivo e decide sulla destina­zione dei fondi residui;

g) consulta d'obbligo e periodicamente il comitato di partecipazione in ordine alle questioni inerenti le attività del consorzio, nonché in ordine alle deliberazioni e ne esa­mina le proposte;

h) partecipa alle consultazioni del comitato di parteci­pazione;

i) convoca in seduta congiunta il comitato di parteci­pazione, tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché quando vi è formale richiesta del medesimo;

l) delibera circa l'ammissione al consorzio degli altri comuni e le conseguenti variazioni necessarie;

m) dichiara morosi i comuni inadempienti e delibera la loro esclusione dal consorzio;

n) fissa le indennità spettanti al collegio dei revisori dei conti, ai membri della giunta esecutiva e al presi­dente;

o) delibera le eventuali modifiche del presente statuto, salvo l'approvazione nelle forme previste dalla legge e a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 21 - Le sedute dell'assemblea consortile sono vali­de quando vi partecipa la metà più uno dei componenti.

Art. 22 - Le deliberazioni dell'assemblea consortile so­no prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 23 - La giunta esecutiva del consorzio è eletta dall'assemblea consortile nel proprio seno.

I membri della giunta esecutiva durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

I membri eletti in sostituzione di altri venuti a mancare rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di quelli che sono stati chiamati a sostituire.

Art. 24 - Le adunanze della giunta esecutiva del consor­zio hanno luogo con la frequenza periodica richiesta dagli affari di competenza della stessa giunta.

Art. 25 - La giunta esecutiva è composta dal presidente del consorzio e da otto membri eletti dall'assemblea con­sortile nella sua prima riunione e scelti tra i componenti dell'assemblea.

I membri durano in carica fino allo scioglimento dell'assemblea o fino a quando fanno legittimamente parte della stessa.

Alle sedute della giunta esecutiva assiste il segretario del consorzio o chi ne fa le veci.

La giunta esecutiva del consorzio:

a) sovraintende al regolare svolgimento di tutti i servi­zi del consorzio e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea consortile;

b) convoca l'assemblea consortile;

c) predispone il piano annuale di attività del consorzio e lo sottopone alle decisioni e all'approvazione dell'assem­blea consortile;

d) predispone il bilancio preventivo ed appronta il con­to consuntivo e li sottopone alle decisioni ed all'approva­zione dell'assemblea consortile;

e) provvede alle operazioni amministrative e contabili del consorzio e all'amministrazione del patrimonio con­sortile;

f) adotta, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea consortile, quan­do l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione dell'assemblea stessa.

Di tali deliberazioni è fatta relazione all'assemblea con­sortile nella sua prima riunione, al fine di ottenerne la ra­tifica.

In caso di mancata ratifica, restano salvi gli effetti del provvedimento fino alla data di deliberazione dell'assem­blea che nega la ratifica;

g) predispone gli schemi dei regolamenti che discipli­nano rispettivamente lo svolgimento dei servizi ed i rap­porti del personale del consorzio, ne propone le even­tuali modifiche e sottopone il tutto alle decisioni dell'as­semblea consortile;

h) elabora la pianta organica del personale del consor­zio e la propone alle decisioni dell'assemblea consortile;

i) organizza e sovraintende l'attività del personale del consorzio;

l) adotta, nei confronti del personale del consorzio, mo­tivati provvedimenti previsti dal regolamento fino alla cen­sura, e propone all'assemblea consortile, con le necessa­rie motivazioni, tutte le sanzioni disciplinari più gravi a carico del personale stesso;

m) predispone gli schemi di convenzioni e li sottopone alle decisioni dell'assemblea consortile.

Art. 26 - Le sedute della giunta esecutiva del consorzio sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei com­ponenti.

Art. 27 - Le deliberazioni della giunta esecutiva del con­sorzio sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 28 - Il presidente del consorzio è eletto dall'assem­blea consortile nel proprio seno; dura in carica un quin­quennio ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento temporanei è so­stituito dal membro della giunta esecutiva delegato. Qualora per dimissioni od altre cause il presidente eletto venisse a mancare, l'assemblea consortile provvede immediatamente alla elezione di un nuovo presidente, e questi rimane in carica fino alla scadenza del mandato del presidente, che è stato chiamato a sostituire.

Art. 29 - Il presidente del consorzio:

a) presiede l'assemblea consortile e cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate:

b) convoca e presiede la giunta esecutiva del consor­zio e cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

c) convoca in caso di urgenza l'assemblea consortile;

d) firma gli atti contabili ed amministrativi, la corri­spondenza, le convenzioni, e tutti gli altri atti riguardanti le attività e le decisioni del consorzio.

Il presidente ha la facoltà di delegare alla firma di atti determinati altri membri della giunta esecutiva;

e) ha la facoltà di delegare ai membri della giunta ese­cutiva la direzione di particolari campi in cui agisce il con­sorzio;

f) rappresenta il consorzio e sta in giudizio per esso con l'autorizzazione dell'assemblea consortile.

Art. 30 - Il presidente del consorzio, ai fini dell'eserci­zio della vigilanza, del controllo e della emissione di ordi­nanze concernenti limiti, vincoli od ingiunzioni e di altri provvedimenti coattivi aventi per scopo la tutela della sa­lute e la sicurezza dei cittadini, si avvale dell'azione diret­ta dei sindaci dei comuni consorziati, in quanto ufficiali di governo cui sono conferiti poteri, funzioni ed autorità di intervento in materia.

Art. 31 - Il comitato di partecipazione è costituito dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavorato­ri dipendenti ed autonomi, dai rappresentanti del persona­le degli enti locali e delle forze sociali presenti nel terri­torio del consorzio.

Art. 32 - Il comitato di partecipazione definisce autono­mamente i propri criteri di rappresentanza, partecipazione e funzionamento.

Art. 33 - Il comitato di partecipazione deve essere ob­bligatoriamente consultato dagli organi del consorzio per tutte le materie di competenza del consorzio stesso.

Art. 34 - La giunta esecutiva è incaricata di trasmettere tempestivamente, copia degli atti del consorzio al comita­to di partecipazione, garantendo altresì ogni altra forma di informazione sull'attività del consorzio, in modo da con­sentire al comitato stesso di svolgere la sua funzione di controllo politico.

 

Titolo III - Personale

Art. 35 - la pianta organica del personale del consorzio deve prevedere il trattamento economico e normativo da praticarsi al personale del consorzio, e deve stabilire le norme di comportamento e disciplinari riguardanti il per­sonale medesimo, in conformità ai dettati legislativi e re­golamentari, agli accordi sindacali e alle convenzioni in vigore. Inoltre deve richiamare l'osservanza delle leggi ge­nerali e speciali e dei regolamenti vigenti.

Art. 36 - Per lo stato giuridico, le normative ed il trat­tamento economico del personale del consorzio si fa rife­rimento a quanto stabilito per le corrispondenti categorie in servizio presso i comuni.

Art. 37 - Per soddisfare particolari necessità afferenti ai suoi scopi e compiti, quali studi specifici e progettazioni, il consorzio può stipulare convenzioni con personale e en­ti specializzati.

Art. 38 - Il segretario del consorzio è nominato dall'as­semblea consortile.

Art. 39 - Il segretario del consorzio:

a) partecipa alle sedute dell'assemblea consortile e della giunta esecutiva del consorzio, stende i verbali dei­le discussioni e delle deliberazioni che devono essere fir­mati dal presidente del consorzio o da chi ne fa le veci e dallo stesso segretario;

b) assiste gli organi del consorzio nell'espletamento delle loro funzioni ed attività;

c) provvede al disbrigo della corrispondenza e delle va­rie pratiche inerenti l'attività del consorzio;

d) prepara gli estremi delle relazioni e le pratiche re­lative alle deliberazioni dell'assemblea e della giunta esecutiva;

e) collabora costantemente con gli organi del consor­zio.

 

Titolo IV - Finanze e contabilità

Art. 40 - Il consorzio provvede ai suoi scopi mediante contributi erogati in suo favore:

a) dalla regione:

b) dai comuni consorziati;

c) da altri enti locali;

d) da altri enti pubblici.

Il consorzio, su deliberazione dell'assemblea consorti­le pub contrarre mutui, proporzionalmente garantiti dai co­muni consorziati, per far fronte alle proprie spese di im­pianto e di sviluppo dei suoi servizi.

Le spese del consorzio sono ripartite fra i comuni ade­renti al consorzio come segue: 15% in parti eguali, 85% o in base al numero degli abitanti di ciascun comune.

In caso che le iniziative del consorzio non riguardino la totalità dai comuni aderenti, le spese saranno ripartite in base a criteri stabiliti di volta in volta dall'assemblea con­sortile.

Art. 41 - Il consorzio istituisce un proprio servizio di ra­gioneria, di cassa e di tesoreria, che avrà sede nei locali del comune, sede del consorzio stesso od in locali appo­sitamente reperiti.

Gli atti economici, amministrativi e contabili relativi all'attività del consorzio sono comunque distinti e separati da quelli propri dei comuni consorziati.

Art. 42 - La gestione finanziaria del consorzio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43 - Il collegio dei revisori dei conti del consorzio è nominato dall'assemblea consortile.

È composto da tre membri, di cui uno espresso dalle minoranze rappresentate nei consigli comunali dei comuni consorziati.

I membri da nominarsi nel collegio dei revisori dei con­ti del consorzio devono avere i requisiti per la nomina a consiglieri comunali.

I componenti del collegio dei revisori dei conti del con­sorzio, durano in carica un anno e sono rinominabili dopo trascorso un anno dalla scadenza del loro mandato.

Qualora i componenti del collegio dei revisori dei conti del consorzio lasciassero vacante anzitempo il proprio po­sto, si provvede alla loro surrogazione.

I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sosti­tuire.

Art. 44 - Le sedute del collegio dei revisori dei conti del consorzio sono valide quando vi partecipa la maggioranza più uno dei componenti.

Art. 45 - Le deliberazioni del collegio dei revisori dei conti del consorzio sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 46 - I compiti del collegio dei revisori dei conti del consorzio sono quelli stabiliti dalle vigenti norme di leg­ge in materia.

Art. 47 - In caso di scioglimento del consorzio, il patri­monio consortile rimane ai comuni consorziati, ed è ripar­tito tra di essi prendendo a base del calcolo le proporzio­ni in cui sono stati versati i contributi ai sensi del prece­dente art. 40.

Art. 48 - Per quanto non contemplato nel presente sta­tuto valgono le vigenti norme di legge in materia.

 

Titolo V - Norme transitorie

Art. 49 - Il consorzio, nella sua prima fase di attività e fino a quando non si saranno realizzate le condizioni di cui agli artt. 35 - 36 - 37 e 38 del presente statuto, si avvale del personale tecnico ed amministrativo messo a sua di­sposizione dai comuni consorziati e da altri enti pubblici.

Art. 50 - Il segretario comunale del comune sede del consorzio, oppure un impiegato dotato di adeguata idonei­tà, dipendente da uno dei comuni consorziati, è delegato a disimpegnare le funzioni di segretario del consorzio fino a quando il consorzio medesimo non avrà provveduto a no­minare il proprio segretario.

Art. 51 - L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del comu­ne ove ha sede il consorzio provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria, di cassa e di tesoreria di cui al pre­cedente articolo n. 41, fino a quando il consorzio non di­sporrà di personale e di servizi proprii.

Art. 52 - Il consorzio entro sei mesi dal suo insedia­mento provvede all'approvazione dei regolamenti di cui agli art. 25 comma 9 e 35 del presente statuto.

 

 

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