Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

LEGGI REGIONALI

 

REGIONE TOSCANA - LEGGE 14 DICEMBRE 1973, n. 64

 

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONE D'INTERVENTO NEI CAMPI DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

 

 

Articolo 1

La Regione, al fine di realizzare un'organica programmazione degli interventi sanitari e so­ciali, individua nel territorio regionale zone di intervento secondo l'elenco allegato alla pre­sente legge.

Le zone di cui al presente comma costitui­scono altresì la base territoriale di partecipa­zione, gestione e verifica dei programmi di in­tervento.

 

Articolo 2

I Comuni il cui territorio è compreso in due o più zone d'intervento sono delegati a definire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il territorio comunale appartenente a cia­scuna zona.

 

Articolo 3

I Comuni o i loro Consorzi sono delegati ad individuare, all'interno delle zone d'intervento, di cui all'art. 1, ulteriori ambiti territoriali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

I Comuni o i loro Consorzi provvedono ad eser­citare la funzione, di cui al comma precedente, entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge.

 

Articolo 4

Entro due anni dall'entrata in vigore della pre­sente legge il Consiglio regionale, sulla base di proposte motivate degli enti locali territoriali interessati, può provvedere ad un riesame delle suddette zone di intervento.

 

www.fondazionepromozionesociale.it