Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

LEGGI REGIONALI

 

REGIONE TOSCANA - LEGGE 3 AGOSTO 1973, n. 46

 

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITÀ MONTANE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE NEI SETTORI DELLA MATERNITÀ, DELL'INFANZIA E DEI GIOVANI IN ETÀ EVOLUTIVA

 

 

Articolo 1

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali e di servizio sociale, la Regione eroga contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per lo svolgimento di attività, anche consortili, di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza so­ciale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva. Nel caso di gestione consortile i relativi statuti sono approvati dal consiglio regionale.

I consorzi di cui alla presente legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da altre leggi regionali.

I comuni possono consorziarsi anche con le province.

 

Articolo 2

Gli enti di cui all'art. 1 svolgono attività pre­ventiva, riabilitativa e di assistenza sociale con particolare riferimento:

a) alla tutela della maternità e dell'infanzia con attività di assistenza e consulenza pre-ma­trimoniale, di prevenzione prenatale, post-natale e d'igiene della gravidanza, al fine di eliminare i fattori della mortalità infantile e delle minorazio­ni di carattere psico-fisico;

b) all'assistenza sanitaria e sociale alla ge­stante, alla madre, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva con particolare riguardo per quelli af­fetti da handicaps psico-fisici nei confronti dei quali deve effettuarsi anche la necessaria assi­stenza psico-pedagogica;

c) alla riabilitazione dei soggetti in età evolu­tiva, che presentino handicaps di carattere fisi­co, psichico e sensoriale, attraverso l'utilizzazio­ne di servizi aperti di tipo ambulatoriale o a esternato inseriti nel territorio e di servizi di as­sistenza domiciliare. Tali servizi devono porsi in rapporto con le altre strutture sanitarie e sociali ed in alternativa alla istituzionalizzazione dell'in­fanzia e dei giovani.

Le prestazioni di assistenza sociale, psico-pe­dagogica e di riabilitazione a questi soggetti so­no finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti ed a favorire la loro partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale e produt­tiva.

Gli enti di cui all'art. 1 formulano proposte al­la Regione in ordine ai problemi attinenti all'as­sistenza scolastica, al diritto allo studio, alla for­mazione professionale dei soggetti handicappati, affinché tali problemi siano considerati nei prov­vedimenti legislativi o deliberativi regionali ri­guardanti le materie a cui sono correlati.

Gli enti possono inoltre formulare proposte in ordine alla eliminazione delle barriere architetto­niche negli edifici pubblici, al lavoro protetto e ad altre attività dei settori considerati dalla presen­te legge, che rientrino fra le competenze regio­nali.

Le proposte degli enti sono esaminate dagli organi consiliari in via prioritaria.

La Regione indica con propri provvedimenti gli obiettivi particolari di intervento nei predetti settori.

 

Articolo 3

Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono attuati in collaborazione con il soggetto ed il suo nucleo familiare.

Per lo svolgimento delle loro attività gli enti possono avvalersi, anche attraverso convenzioni, delle strutture e dei presidi sanitari pubblici rite­nuti utili e idonei per il raggiungimento delle fi­nalità della legge. Possono altresì convenzionarsi con quelle istituzioni private sulle quali sia stato espresso giudizio di idoneità da parte della Re­gione.

 

Articolo 4

Gli statuti dei servizi prevedono oltre all'as­semblea, al consiglio direttivo ed al presidente, organi di partecipazione popolare alla program­mazione, gestione e controllo delle attività. Tali organi sono altresì previsti con regolamento dai comuni che gestiscono direttamente i servizi.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, e, comunque, le associazioni rappresentative dei soggetti handicap­pati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni femminili.

È garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali nelle assemblee dei consorzi. La sede del consorzio è fissata presso uno dei comuni consorziati.

 

Articolo 5

La Regione contribuisce alle spese sostenute dagli enti di cui all'art. 1, risultanti da documen­tazione dettagliata delle finalità cui sarà desti­nato il contributo ed accompagnata da una rela­zione tecnica ed amministrativa dalla quale in particolare emerga:

a) la situazione esistente nel territorio di com­petenza relativamente ai servizi necessari alla erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

c) la specifica forma di intervento che si vuo­l realizzare, se in proprio o convenzionato.

Gli enti che richiedono un contributo per l'in­cremento o per l'ampliamento di servizi già esi­stenti allegano il bilancio di attività dell'ultimo anno specificando quali sono le attrezzature già disponibili ed il numero e la qualifica del perso­nale addetto.

Le richieste di contributo formulate dagli enti, sono prodotte entro tre mesi dall'entrata in vigo­re della presente legge e successivamente en­tro il trenta aprile di ciascun anno.

 

Articolo 6

La Regione contribuisce alle spese di primo impianto dei servizi sostenute dagli enti di cui all'art. 1 in misura non superiore al 50 per cento della spesa risultante dalla documentazione pro­dotta.

Per le iniziative di potenziamento dei servizi esistenti, il contributo agli enti non può supe­rare il 40 per cento della spesa documentata.

Il contributo è erogato ad esaurimento dello stanziamento di un miliardo di lire.

 

Articolo 7

Il consiglio regionale approva su proposta del­la giunta, un programma annuale d'intervento, ispirato a criteri di programmazione nelle scelte, con allegato il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle richieste degli enti di cui al precedente art. 5.

Il Presidente della giunta regionale eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal con­siglio con il piano di finanziamento di cui al pre­cedente comma.

La giunta regionale assicura il coordinamento e la funzionalità dei servizi finanziati, in confor­mità al programma annuale di intervento.

Ogni anno entro il trenta aprile i destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui risultati e l'attività svolte.

 

Articolo 8

Per l'attuazione della presente legge è autoriz­zata, per il corrente esercizio, la spesa di Lire 500.000.000 alla quale è fatto fronte con il fondo previsto al cap. 46/25 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con sepa­rato provvedimento legislativo.

Per gli esercizi successivi la spesa annua ammontante a L. 1.000.000.000 troverà il finanzia­mento nei relativi capitoli di bilancio.

La maggiore spesa annua di L. 500.000.000 ri­spetto alla somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata deri­vante dall'aumento pari al 100 per cento della tassa di circolazione che dal 1974 passa da Lire 5.500.000.000 a L. 11 miliardi ai sensi del penul­timo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del 1° comma dell'art. 18 della leg­ge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

 

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