Prospettive assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973

 

 

NON SIAMO I SOLI A DIRLO

 

 

COESISTENZA TRA ADOZIONE SPECIALE E ADOZIONE ORDINARIA? (1)

 

La legge sulla adozione speciale ha ormai cinque anni di vita ed è per­tanto possibile tracciare un bilancio sia dei risultati statistici realizzati che dei problemi interpretativi sollevati dalla legge in questione (...) .

Il primo problema che deve essere affrontato da un punto di vista ge­nerale è se sia opportuna la coesistenza tra l'istituto della adozione spe­ciale e quello della adozione ordinaria.

La giurisprudenza sul punto è apparsa profondamente divisa: mentre al­cuni tribunali (Milano, 7 giugno 1968; Napoli, 2 agosto 1968) hanno affer­mato il diritto dei minori in stato di abbandono di essere collocati presso coppie che richiedono l'adozione speciale, le Corti di Appello (Napoli, 7 di­cembre 1968) hanno affermato - richiamandosi al testo della legge ed ai lavori preparatori - il generale principio della coesistenza dei due istituti anche nei confronti dei minori in stato di abbandono.

Il problema della opportunità della coesistenza dei due istituti ha però una latitudine molto più ampia e non può limitarsi al problema della possi­bilità di adozione ordinaria per un minore che si trovi in un concreto ed at­tuale stato di abbandono. L'esistenza dello strumento della adozione ordina­ria può portare infatti ad una consegna del minore da parte del genitore na­turale a terzi prima che la situazione di abbandono sia stata accertata o pri­ma che la stessa si sia compiutamente verificata, anche se attraverso la da­zione del minore in adozione ordinaria il genitore realizza un sostanziale e talvolta definitivo abbandono del minore.

Appare innanzitutto necessario partire da un esame delle finalità che lo strumento giuridico della adozione ordinaria intende perseguire, per vedere se nella attuale situazione sociale tali finalità siano meritevoli di tutela. Deve in proposito rilevarsi che se la finalità è quella «di procurare all'adottato il beneficio patrimoniale di poter essere erede legittimo o legittimario dell'adottante oltre che dei propri genitori e degli altri propri parenti» (Cass. 5 novembre 1959, n. 3277) la finalità non appare più meritevole di tutela, una volta riconosciuto - come oggi si riconosce - che la famiglia ha senso nella attuale società come comunità affettiva e strutturante e non come cen­tro patrimoniale di interessi. Chi vuole trasmettere il proprio patrimonio ad un altro può ricorrere agli appositi istituti testamentari senza usare un mez­zo abnorme rispetto al fine come è quello di assumere nella propria famiglia un nuovo soggetto nei confronti del quale non si vogliono assumere quegli impegni affettivi e quelle funzioni che caratterizzano un autentico rapporto familiare. In effetti con l'adozione usata come mezzo di trasmissione del pa­trimonio si tende essenzialmente a eludere il pagamento delle tasse di suc­cessione nella misura prevista dalle norme vigenti nel caso di trasferimenti di ricchezze tra estranei: ma una simile finalità non sembra affatto merite­vole di alcuna tutela giuridica.

Se invece la finalità che si intende raggiungere con lo strumento della adozione ordinaria è quella di dare un figlio a chi ne è privo, deve rilevarsi come giustamente la legge sulla adozione speciale abbia completamente ca­povolto l'ottica con cui si guardava tradizionalmente al fenomeno della introduzione di un bimbo in una famiglia diversa da quella che lo ha generato: l'ordinamento ha oggi finalmente affermato che l'unico diritto che appare me­ritevole di tutela è quello del minore che cerca nella famiglia l'ambiente ideale per uno sviluppo armonico della sua personalità e non il diritto dell'adulto ad ottenere la gratificazione di un figlio che normalmente non ha potuto avere.

Può pertanto riconoscersi che le tradizionali finalità che l'ordinamento giuridico intendeva perseguire attraverso lo strumento della adozione ordi­naria non sono affatto meritevoli di tutela. Si deve anzi aggiungere che la coesistenza dell'istituto della adozione ordinaria con quello della adozione speciale è causa di notevoli inconvenienti. Innanzi tutto perché autorizza il genitore naturale che vuole disfarsi sostanzialmente del proprio figlio a por­re lo stesso in vendita consegnandolo o a chi offre di più o a chi - a parere insindacabile e spesso interessato del genitore - appare più capace di sod­disfare esigenze del genitore più che esigenze del minore.

Ancora una volta i minori finiscono con l'essere considerati «cosa» più che soggetti d diritto ed essere utilizzati dagli adulti in funzione di esigenze che nulla hanno a vedere con gli autentici bisogni del minore. L'operatore del diritto in questo settore ben conosce le assurde scelte fatte da genitori naturali che consegnano i propri figli a persone assolutamente inadeguate sul piano pedagogico ed affettivo solo perché appaiono ben provvedute sul pia­no economico; ben conosce certe motivazioni che sono sottostanti all'ado­zione ordinaria (avere una «servetta» a cui può non esser dato uno stipen­dio o aver una «infermiera» che assista nella vecchiaia incipiente); ben co­nosce le prospettive di futuri ricatti sul piano economico ed affettivo che sono alla base di certi consensi all'adozione ordinaria espressi da genitori naturali.

Le conseguenze di questo assurdo stato di cose ricadono tutte sui mi­nori: che si vedono assegnare per tutta la vita a persone incapaci sul piano psicologico e pedagogico; che si vedono praticamente «venduti» al migliore offerente; che acquisiscono spesso dei «nonni» più che dei «genitori» di cui invece hanno estremo bisogno; che vengono spesso dilacerati sul piano affettivo dalla contemporanea presenza di due padri o di due madri che si contendono il loro affetto.

Inoltre la coesistenza dei due istituti - e la conseguente limitazione della possibilità di adozione speciale ai minori di otto anni - crea spesso drammatiche situazioni quando vi siano due fratelli, uno minore degli anni otto e l'altro ultraottenne, legati tra loro da tenero affetto ed entrambi in si­tuazione di abbandono: l'alternativa tra la divisione per sempre dei due fra­telli o l'attribuzione dei due alla stessa famiglia con acquisizione di due sta­tus diversi (uno di figlio legittimo e l'altro di figlio adottivo) nello stesso nu­cleo familiare appare veramente assurda.

Sarebbe pertanto auspicabile sopprimere l’istituto della adozione ordi­naria, elevare i limiti di età per l'adozione speciale a diciotto anni, come pro­pone la Convenzione europea in materia di adozione dei minori (...).

 

(Da ALFREDO CARLO MORO, Prospettive di riforma della legge sulla adozione speciale,

 in «La Famiglia», n. 38, marzo-aprile 1973, pag. 156 e segg.)

 

 

 

(1) Vedasi sull'argomento in questo numero la proposta di legge Cassanmagnago.

 

www.fondazionepromozionesociale.it