Prospettive assistenziali, n. 22, aprile-giugno 1973

 

 

LEGGI APPROVATE

 

DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA MEDICINA SCOLASTICA

 

 

Ci riferiamo spesso alle disposizioni di legge sulla medicina scolasti­ca e riportiamo pertanto gli articoli più importanti dei D.P.R. 11-2-61 n. 264 e 22-12-1967 n, 1518, pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 22-4-1961 n. 100 e del 6-6-1968 n. 143.

 

 

Competenze

I Comuni sono tenuti ad istituire il servizio. Essi avrebbero dovuto, fin dal giugno 1965, sta­bilire «nei propri regolamenti di igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento» (art. 10 del D.P.R. n. 1518 del 1967).

I Sindaci dei Comuni che per qualsiasi motivo non abbiano provveduto all'adempimento di cui sopra incorrono nel reato di omissione di atti di ufficio.

Le Province possono istituire o integrare i servizi medico-scolastici solo nei casi in cui i Comuni o i Consorzi di comuni non siano in gra­do di provvedervi totalmente.

I Comuni e i Consorzi di comuni hanno sempre il diritto di svolgere direttamente i servizi che in qualsiasi momento siano stati eventualmente istituiti dalle Province.

Alle Regioni a statuto ordinario sono state tra­sferite con il D.P.R. 14-1-72 n. 4 le funzioni am­ministrative e legislative in materia di «profi­lassi e assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educa­tivo ed assistenziale».

Vi è inoltre da tener presente che al servizio di medicina scolastica sovraintende anche il me­dico provinciale, che oggi fa parte della Regione.

 

Finanziamenti

Le Regioni sono tenute ad erogare, esclusiva­mente ai Comuni inferiori ai 25.000 abitanti e ai Consorzi di Comuni, contributi per favorire l'im­pianto o l'iniziale avviamento dei servizi medi­co-scolastici (Art. 14 del D.P.R. n. 264 del 1961 - art. 57 del D.P.R. n. 1518 del 1967).

Leggi regionali possono disporre modalità di­verse da quelle sopra indicate per quanto con­cerne l'erogazione di contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni.

 

Prestazioni

L'impostazione del servizio di medicina sco­lastica appare evidente dalle seguenti dichiara­zioni di legge:

 

1) Art. 11 del D.P.R. 11-2-1961 n. 261

I servizi di medicina scolastica devono fornire le se­guenti prestazioni a tutti gli allievi delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado comprese quelle materne:

a) controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;

b) difesa contro le malattie infettive;

c) assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

d) vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellet­tili e sulla manutenzione;

e) vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolasti­che;

f) educazione igienico-sanitaria della popolazione sco­lastica;

g) controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

 

2) Art. 12 del D.P.R. 11-2-1961 n. 264

I servizi specialistici di cui al punto precedente con­cernono:

a) le imperfezioni e le malattie dentarie;

b) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;

c) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;

d) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;

e) il reumatismo e le cardiopatie;

f) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;

g) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;

h) l'igiene mentale;

i) la nutrizione.

 

3) Art. 29 del D.P.R. 22-12-1967 n. 1518

Il servizio di medicina scolastica si estende anche

«agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sor­domuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparato cardio­vascolare, nonché ad ogni altra scuola ed istituto spe­ciale».

 

4) Art. 10 del D.P.R. 11-2-1961 n. 264

Per quanto attiene alla difesa contro le malat­tie infettive, il servizio di medicina scolastica deve operare altresì nei riguardi del personale che a qualunque titolo fa parte della scuola e de­gli istituti.

 

Funzionamento del servizio

Per quanto concerne l'aspetto igienico sanita­rio, il servizio di medicina scolastica compren­de la profilassi, la medicina preventiva, la vi­gilanza igienica e il controllo dello stato di sa­lute.

Per quanto concerne invece l'aspetto psico-pe­dagogico, esso riguarda la prevenzione, il trat­tamento e la riabilitazione dei minori, in partico­lare degli handicappati che frequentano la scuo­la o istituti assistenziali pubblici o privati.

Al riguardo l'art. 34 del D.P.R. n. 1518 prevede:

«il trattamento medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l'assistenza medica specializzata o l'assistenza con interventi psico-pedago­gici specializzati (didattica differenziale o graduata, psicoterapia di vario tipo o livello, metodi educativi speciali) e l'assistenza sociale volta a ridurre le carenze della fa­miglia e dell'ambiente in genere. I trattamenti di perti­nenza della medicina scolastica sono i seguenti:

- terapie mediche generali e specifiche;

- psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di me­dicina psico-pedagogica;

- trattamenti sociali svolti da assistenti sociali spe­cializzati operanti in seno ai centri di medicina psico-pe­dagogica;

- trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali;

- trattamenti in internato presso apposite istituzioni medico-psico-pedagogiche e presso istituti educativo-as­sistenziali specializzati;

- ricoveri presso istituti minorili di assistenza psi­chiatrica o cliniche neuro-psichiatriche».

L'art. 31 del D.P.R. n. 1518 stabilisce a sua vol­ta che il direttore della scuola o il capo dell'isti­tuto deve sottoporre i soggetti ritenuti irregola­ri alle indagini opportune per la soluzione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti alle scuole speciali e alle classi diffe­renziali.

All'uopo il medico scolastico dovrebbe avva­lersi degli altri specialisti del servizio di medici­na scolastica.

Per quanto concerne gli handicappati ci sem­bra opportuno ricordare che gli art. 28 e 29 della legge 30-3-1971 n. 118 stabiliscono:

Art. 28 della legge 30-3-1971 n. 118:

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menoma­zioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predet­te classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mu­tilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni pre­scolastiche e per i doposcuola.

Art. 29 della legge 30-3-1971 n. 118:

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbli­go, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione ele­mentare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e priva­ti, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavo­ro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei program­mi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario o di ritorno, nonché per il compimento della istruzione ob­bligatoria. Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

Vi è inoltre da ricordare che l'avvio alle clas­si differenziali e speciali può essere disposto solamente secondo la procedura stabilita dagli art. 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 1518.

Art. 30 del D.P.R. n. 1518:

Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di edu­cazione ed istruzione, anche su segnalazione delle fami­glie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell'i­stituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti.

Il direttore della scuola o il capo dell'istituto ne infor­ma il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la va­lutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indi­rizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali. All'uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di isti­tuti specializzati e dei medici specialisti.

In base all'esito degli accertamenti, l'autorità scolasti­ca competente, presi gli opportuni contatti con le fa­miglie interessate, procede all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.

Contro il provvedimento dell'autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte del­la persona che esercita sull'alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell'istituto di assistenza cui il me­desimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve es­sere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.

È facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l'alunno a visita medica da parte di un'ap­posita commissione provinciale dallo stesso nominata.

Art. 31 del D.P.R. n. 1518:

La commissione prevista nell'ultimo comma dell'artico­lo precedente è composta da uno specialista in neuropsi­chiatria infantile, da un pediatra, da uno specialista della branca medica nella quale è compresa la irregolarità, da un insegnante specializzato in ortofrenia, nonché dal me­dico scolastico coadiutore del medico provinciale, incari­cato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato nomina­to, ovvero da un funzionario medico addetto all'ufficio del medico provinciale. Questo ultimo componente che funge altresì da segretario della commissione prevista nel pre­cedente articolo, fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni riguardanti i singoli casi.

In base al giudizio della commissione il medico provin­ciale adotta il provvedimento definitivo.

Art. 32 del D.P.R. n. 1518:

Per ogni alunno assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico scolastico predispone un fa­scicolo nei quale sono raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche, psicologiche, am­bientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo al­tresì, quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all'articolo precedente.

Vi è inoltre da tener presente che con D.M. 21-3-70 (supplemento ordinario alla G.U. n. 134 dell'1-6-70) sono state emesse le «norme tecni­che relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edili­zia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzio­ne di edilizia scolastica».

Tali norme, di cui occorre rivendicare con for­za la piena applicazione, prevedono fra l'altro l'obbligo a partire dal giugno 1972 della predi­sposizione di:

- locali e spazi necessari per lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica (palestre coperte, campi e attrezzature sportive, ecc.) ;

- piscine per le previste esercitazioni di nuo­to e locali per la ginnastica differenziata per alun­ni che presentano anomalie nella crescita;

- locali per le attività di medicina scolasti­ca a norma del decreto del Presidente della Re­pubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

- locali per la mensa scolastica quando sia­no riconosciuti necessari dal Provveditore agli studi (ma la richiesta dovrebbe essere quella di ottenerli presso tutte le scuole, in linea con la richiesta del tempo pieno);

- edifici che siano tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte degli alunni handi­cappati fisici, con l'obbligo dell'osservanza del­le disposizioni della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 15-6-1968.

Ovviamente una interpretazione non restritti­va e non emarginante delle disposizioni di legge sopra citate e l'accorta utilizzazione degli spazi consentiti dalia vigente legislazione scolastica consentono l'inserimento degli handicappati me­di e lievi in classi comuni e di quelli gravi in clas­si di rotazione presso le scuole normali.

 

 

(1) Vedansi al riguardo le leggi della Regione Lombardia n. 37 del 5 dicembre 1972 e della Regione Emilia-Romagna n. 10 dell'11 novembre 1972.

 

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