Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

V

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA DEL 23 FEBBRAIO 1973, N. 12

 

 

Norme per l'assistenza a favore di minori, an­ziani e inabili al lavoro.

 

Art. 1

Fino a quando non sarà provveduto alla ristrut­turazione generale dei servizi assistenziali, si provvede al mantenimento dei minori, degli ina­bili al lavoro e degli anziani di cui agli articoli successivi nelle forme e con le modalità dispo­ste dalla presente legge, operando prevalente­mente attraverso il nucleo familiare dell'assisti­to e l'ambiente sociale in cui esso vive.

 

Art. 2

Ai Comuni della regione, singoli o associati, viene delegato, per il rispettivo territorio, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministra­tive riguardanti il mantenimento dei minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si tro­vino nelle condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approva­to con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 277 del relativo regolamento di esecu­zione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza in quanto esposti all'ab­bandono.

 

Art. 3

I Comuni della regione singoli o associati, provvedono, per il rispettivo territorio, anche ove intervengano altri Enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria, al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga ri­scontrato un effettivo stato di bisogno per impe­dimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l'inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, so­ciale, lavorativa.

 

Art. 4

Con regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Comunale o l'Assemblea deliberante dei Comuni associati determina le modalità di intervento - attuabile anche attraverso organi­smi di decentramento amministrativo comunale - da valere per tutte le categorie di assistibili e che assicurino, in ordine preferenziale:

a) prestazioni domiciliari di aiuto domesti­co, di servizio sociale e di assistenza sanitaria;

b) altre prestazioni idonee a favorire l'inse­rimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione, compreso l'al­loggio a condizioni preferenziali di assegnazione e di canone;

c) prestazioni economiche, alternative ad al­tra forma di assistenza, anche attraverso la cor­responsione di un assegno familiare o personale integrativo di eventuale trattamento pensioni­stico;

d) formazione e finanziamento di piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni di cui al punto a) del pre­sente articolo;

e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso istituti educativo­assistenziali e presso case di riposo, riconosciu­ti idonei dalla Regione, sempreché sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.

L'eventuale ricovero non esclude altre presta­zioni di carattere economico ed assistenziale.

 

Art. 5

Gli interventi assistenziali di cui all'art. 2 deb­bono riferirsi a tutti i soggetti che si trovino nel­le condizioni previste dall'art. 154 del Testo Uni­co delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione dall'auto­rità locale di pubblica sicurezza o di propria ini­ziativa, ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l'intervento assistenziale rite­nuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamen­to di cui all'art. 4.

 

Art. 6

Per quanto previsto dall'articolo 3 la Giunta Municipale, esperiti gli opportuni accertamenti, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'art. 4.

 

Art. 7

In ogni caso, gli interventi assistenziali dispo­sti in favore di minori che abbiano compiuto il quindicesimo o il diciottesimo anno possono es­sere prorogati, ove se ne ravvisi la necessità e su richiesta degli interessati, fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del com­pimento dei suddetti limiti di età.

 

Art. 8

Qualora il Sindaco o la Giunta Municipale ab­biano disposto il ricovero di una persona appar­tenente alle categorie previste dalla presente legge in idoneo Istituto, il Comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza, pre­via presentazione da parte dell'Istituto ospitante di apposite contabilità trimestrali, specificanti la natura del ricovero, nelle quali debbono essere indicate: 1) le generalità complete del ricove­rato; 2) gli estremi del provvedimento di rico­vero; 3) il trimestre contabilizzato; 4) la misura della retta giornaliera; 5) il numero delle gior­nate di effettiva presenza; 6) l'importo totale; 7) le generalità complete della persona autoriz­zata a riscuotere e quietanzare per conto dell'istituto.

 

Art. 9

L'onere delle prestazioni assistenziali attuate a termini dell'articolo 2 è a totale carico della Regione.

A tale effetto i Comuni della regione, singoli o associati, cui all'inizio di ogni esercizio finan­ziario viene accreditata, con provvedimento del­la Giunta Regionale, apposita somma entro i li­miti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale, sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati rendi­conti da utilizzare anche per le operazioni di conguaglio.

 

Art. 10

La Regione concorre finanziariamente ai pro­grammi, predisposti ed attuati dai Comuni, sin­golarmente o in forma associata, per l'attività assistenziale di cui all'art. 3.

Con provvedimento della Giunta Regionale viene assegnato a tutti i Comuni della regione, singoli o associati, all'inizio di ogni esercizio finanziario, sempre entro i limiti del corrispon­dente stanziamento allocato nel bilancio regio­nale, un contributo con destinazione vincolata rapportato ai seguenti parametri:

a) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per il sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune a detta data in età fino ai diciottesimo anno com­piuto e dal sessantesimo anno in poi.

Eventuali somme residue non utilizzate dai predetti Enti nell'esercizio di competenza an­dranno ad incremento del contributo loro asse­gnato nell'esercizio successivo.

 

Art. 11

Fino all'entrata in vigore dei singoli regola­menti di cui all'articolo 4, si applicano, ai soli fini della scelta dei tipi di intervento assisten­ziale, le disposizioni vigenti in materia.

I ricoveri già disposti dallo Stato e confermati dalia Regione sono prorogati, salvo accertamen­to della persistenza dei motivi che li hanno de­terminati, fino a che non sia possibile provve­dere altrimenti, secondo quanto previsto dal comma precedente.

 

Art. 12

Alla regolamentazione dei rapporti finanziari inerenti agli oneri di carattere organizzativo che i Comuni, singoli o associati, sosterranno nell'espletamento delle funzioni delegate con la pre­sente legge, verrà provveduto mediante appo­sito atto amministrativo dal Consiglio Regionale.

 

Art. 13

Per far fronte agli oneri derivanti dalla pre­sente legge, è autorizzato, per l'esercizio finan­ziario 1973, lo stanziamento in bilancio della somma di L. 140 milioni, di cui L. 60 milioni destinate al «Mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere organizzativo», e L. 80 milioni desti­nate ai «Concorsi nelle spese per il manteni­mento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani, che si trovino in stato di indigenza, so­stenute dai Comuni della regione, singoli o asso­ciati, a termini dell'art. 3 della presente legge».

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1972 si provvede utilizzando gli stanziamenti di lire 65 milioni e L. 40 milioni previsti dai Capitoli 247 e 248 del bilancio regionale dello stesso eser­cizio.

Per gli esercizi successivi al 1973 l'ammontare complessivo dello stanziamento di cui al primo comma sarà determinato annualmente con la leg­ge di approvazione del bilancio preventivo e co­munque in misura non inferiore a quella prevista per l'esercizio finanziario 1973.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.

 

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