Prospettive assistenziali, n. 19, luglio-settembre 1972

 

 

SPECCHIO NERO

 

IL TORPILOOUIO DI UNA QUINDICENNE E LO SCIENZIATO CHE STUDIA IL PROBLEMA DELLE FUGHE DEI MINORENNI DALLA FAMIGLIA.

 

Pubblichiamo la sentenza dell'10-7-70 del tribunale Civile e Penale di Savona che si è pronunciato per il ricovero in un riformatorio giudiziario, per un tempo non inferiore ai tre anni, di una fanciulla di quindici anni «per i disegni criminosi» che il lettore giudicherà.

Non si possono però evitare alcuni commenti: sul verbicidio che il giu­dice indica come parte di un «medesimo disegno criminoso» può essere interessante consultare un libro appena uscito di Aldo Enzi (1) sul lessico nazista in cui l'autore ha schedato migliaia di voci, dimostrando che il pu­rismo linguistico del nazismo altro non era che inganno che mascherava una tendenza criminosa.

Più lungo e severo commento meriterebbe lo specialista Prof. De Ca­ro, Direttore dell'Ospedale psichiatrico di Torino il perito scientificamente interessato del problema delle fughe dei minorenni dalla famiglia «il qua­le considera la minore persona socialmente pericolosa per la struttura del­la sua personalità, vuoi per infermità (se è così, non è chiaro come tre an­ni di riformatorio la possano curare) vuoi per l'ambiente in cui è costret­ta a vivere (ma il riformatorio non aumenta le carenze parentali ambienta­li? se si perché, infierire doppiamente sulla vittima?).

 

Sentenza del Giudice Istruttore

 

Repubblica Italiana

 

In Nome del Popolo Italiano

 

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Savona ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

contro

1) C.M.C. di S. e di C.G., nata a R. il 20-1-1955, residente a C.M., Via P. n. 10 sc. A. - attualmente ricoverata presso l'istituto Buon Pastore di Torino. Arrestata il 19-12-1969 - in libertà provvisoria l'11-2-1970.

2) B.V. di G.

Imputate:

Entrambe:

1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 341, p.p. ultimo comma C.P. per avere, rispettivamente, in concorso tra loro, offeso l'onore ed il prestigio dei brigadieri di P.S. Rizzelli Antonio, Pelosi Vincenzo e Purpari Alberto, nonché delle guardie di P.S. Crudele Antonio, Legato Carmelo e Angelicchio Pietro, tutti della Questura di Savona, pronunciando all'indiriz­zo dei medesimi, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, in presenza loro e di altre persone presenti negli uffici di Questura, frasi del tipo: «an­date a fare tutti nel culo; mi state tutti sul cazzo; non ci rompete il cazzo», indirizzando la B, singolarmente, rivolta al brigadiere Pelosi, presente la guardia Angelicchio ed altre persone: «ha proprio una faccia da cazzo», usando altresì violenza, la C., al Commissario di P.S. D'Angelo Mario, Diri­gente la locale Squadra Mobile, che graffiava ad una mano, e all'appuntato di P.S. Filippi Maurizio, che cercava di colpire con un pugno, minacciando, infine, entrambe, le predette guardie di P.S. della Questura in Sede, Filip­pi Maurizio, Crudele Antonio e Legato Carmelo, nonché il già menzionato brigadiere Rizzelli e le assistenti di Polizia Capriola Francesca e Canepa Santorica, incaricate di associarle alle carceri, in stato di dichiarato arre­sto, con la frase: «quando usciremo di carcere ve la faremo pagare cara a tutti quanti».

Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il 19 di­cembre 1969;

II) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 724 C.P. per avere, entrambe be­stemmiato, con termine oltraggioso («Porco Dio»), contro la Divinità, pubblicamente.

Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il 19-12-1969, nei corridoi e lungo le scale dell'edificio della locale Questu­ra, presente pubblico estraneo agli uffici;

III) - del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 726 cpv. C.P. per avere, en­trambe, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo del capo di imputa­zione che precede, usato linguaggio contrario alla pubblica decenza, pro­nunciando, a ripetizione e ad alta voce nel contesto di frasi con significato non precisabile, termini quali: «cazzo, merda e simili».

Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

IV) - del reato di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 27-12-1956, n. 1423 per avere contravvenuto alla diffida del Questore di Savona in data 11-12-1969 di non far più ritorno in questa città per anni tre.

Acc. in Savona il 18-12-1969.

 

La C. M. C., singolarmente, inoltre:

 

V) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 495 p.p. e cpv. n. 2 C.P., per avere falsamente dichiarato, con più azioni esecutive di un medesimo di­segno criminoso, al brigadiere di P.S. della Questura di Savona, Rizzelli Antonio, in data 19-12-1969, e, successivamente, al P.M. presso il Tribuna­le di Savona, Dott. Piero Poggi, in sede di interrogatorio in carcere, in da­ta 22-12-1969 e al G.I. presso il Tribunale di Savona, Dott. Vincenzo Ferro, di chiamarsi C.M., figlia di C.G., di essere nata a T. il 28-1-1949 e di esse­re residente nella menzionata città, nella Via ... n. 18.

Acc. il 19 gennaio 1970;

VI) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 494 C.P. per essersi sosti­tuita, commettendo il reato che precede, a persona esistente dominata C.M., e cioè al fine di vantaggio.

Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Acc. il 19-1-1970.

Il giorno 19 dicembre 1969 la sedicente C.M., e B.V. venivano tratte in arresto in Savona perché resesi responsabili di contravvenzione alla diffida emessa nei loro confronti dal Questore di Savona l'11 dicembre 1969.

In data 19 dicembre 1969 la sedicente C. e la B.V., dopo essere state interrogate dal Pretore e dopo aver ammesso l'addebito, venivano poste in libertà provvisoria e nel pomeriggio dello stesso giorno venivano con­vocate negli Uffici della locale Questura per le prescritte pratiche buro­cratiche.

Appena giunte in Questura, la sedicente C. e la B. incominciavano ad inveire nei confronti degli agenti di P.S. ed a pronunciare, in presenza de­gli stessi e di altre persone presenti nei locali della Questura, parole e frasi ingiuriose (come indicate nel capo I - d'imputazione) nei confronti dei brigadieri Rizzelli, Pelosi e Purpari, nonché nei confronti delle guardie di P.S Crudele, Legato ed Angelicchio e si scagliavano inoltre contro guar­die di P.S. ed assistenti di Polizia Femminile, profferendo nei loro confron­ti frasi minacciose.

La sedicente C. si scagliava altresì contro il dirigente la Squadra Mo­bile e l'appuntato di P.S. Filippi Maurizio, graffiando il primo ad una mano e cercando di colpire con un pugno il secondo.

Nella circostanza la sedicente C. e la B. pronunciavano bestemmie contro la Divinità ed usavano un linguaggio contrario alla pubblica decenza. In data 19-12-1969 la sedicente C. e la B.V. venivano nuovamente trat­te in arresto ed associate alle locali carceri giudiziarie.

Con rapporto in data 20-12-1969 la Questura di Savona riferiva i fatti alla locale Procura della Repubblica ed il P. M. in data 30 dicembre 1969, emetteva ordine di cattura nei confronti della sedicente C. e B.V.

Nel corso della sommaria istruttoria la sedicente C. e la B.V. ammet­tevano di aver commesso i fatti.

Intanto si presentavano all'Ufficio del P.M. la madre e la sorella della sedicente C.M., le quali facevano presente che la ragazza qualificatasi per C.M. doveva identificarsi in C.M.C., non ancora quindicenne, che era scappata di casa, come già aveva fatto altre volte, probabilmente perché non era sana di mente.

In data 15 gennaio 1970 gli atti venivano trasmessi a questo Ufficio per la prosecuzione dell'istruttoria con il rito formale.

Nel corso della stessa la sedicente C. e la B.V. venivano nuovamente interrogate.

In sede di formale interrogatorio entrambe ammettevano di aver com­messo i fatti per cui erano state denunciate (compreso il reato di contrav­venzione alla diffida).

La sedicente C.M. confessava a questo punto di chiamarsi, in effetti C.M.C. e di aver fornito false generalità, sia alla Questura, sia al Pubbli­co Ministero, sia a questo GA., utilizzando il nominativo di una sua vicina di casa.

Tenuto conto del titolo dei reati e dei precedenti penali delle imputate le stesse, con provvedimento in data 10-2-1970, venivano poste in libertà provvisoria.

La C.M.C., che aveva dichiarato di non voler far ritorno a casa, ve­niva ricoverata presso l'istituto «Buon Pastore di Torino», anche per esse­re sottoposta a perizia psichiatrica, tenuto conto dal suo comportamento precedente all'arresto e del suo comportamento durante lo stato di deten­zione.

In data 16-2-1970 gli atti venivano rimessi al Tribunale di Torino, con preghiera di far sottoporre la C.M.C. a perizia psichiatrica, al fine di ac­certare la capacità di intendere e di volere.

Il perito dell'Ufficio Prof. Diego De Caro, direttore degli Ospedali Psi­chiatrici di Torino visitava la C.M.C. e dichiarava che la stessa è una oli­gofrenica di base, totalmente incapace di intendere e di volere, per infer­mità mentale, al momento dei fatti di cui è processo.

Metteva in evidenza, il perito, che, in considerazione della struttura della personalità della C., delle sue carenze di sviluppo mentale e dell'am­biente nel quale è costretta a vivere, è molto probabile che la C. medesi­ma ricada negli stessi reati di cui al presente processo; metteva, infine, in evidenza il perito che la minore C.M.C. doveva considerarsi persona socialmente pericolosa.

Le argomentazioni poste dal perito a base delle sue conclusioni non possono non essere pienamente condivise, anche in considerazione del fatto che il Prof. De Caro si è scientificamente interessato del problema delle fughe dei minorenni dalla famiglia e dal luogo di residenza.

Il Prof. De Caro è dunque uno specialista particolarmente qualificato a dare un giudizio, sotto il profilo psicologico e psichiatrico, sul conto della minore C.M.C.

In data 13-6-1970 gli atti venivano trasmessi all'Ufficio del P.M. ed in data 23-6-1970 il P.M. instava come da requisitoria.

Ciò posto, è da osservare che i reati di cui ai capi II) -, III) -, IV) -, V) - e VI) sono compresi tra quelli di cui all'art. 5 D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e che, non ostandovi i precedenti penali delle imputate, i reati medesimi devono dichiararsi estinti per amnistia: è evidente, per le stesse dichiara­zioni delle imputate che nella fattispecie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 152, 2 comma C.P.P., per il quale occorre che la evidenza possa ricavarsi agevolmente in base agli elementi di fatto raccolti nel cor­so delle indagini: circostanza, questa, che nel caso in esame è penalmente insussistente.

Per quanto concerne il resto di cui al capo I) - non si può che rilevare che senza alcun dubbio sussistono gli estremi del reato di oltraggio plu­riaggravato e continuato, considerate le modalità e la pluralità delle azioni criminose, poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno cri­minoso.

La B.V. deve dunque essere rinviata al giudizio del Tribunale di Savona per rispondere del reato così come attribuitole al capo I) -.

Nei confronti della C.M.C., tenuto conto delle conclusioni del peri­to psichiatra, devesi, per contro, dichiarare non luogo a procedere trattan­dosi di persona non imputabile per assoluta mancanza di capacità di inten­dere e di volere, ai sensi dell'art. 98 C.P... Ne consegue che la C.M.C., ai sensi dell'art. 224, 3 comma C.P., essendo stata riconosciuta non imputa­bile a norma dell'art. 98 C.P., deve essere ricoverata in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni.

 

P. Q. M.

 

Il Giudice Istruttore.

Su conformi conclusioni del P.M.;

Visti gli artt. 378 P.P.P. e 1 e 9 D.P.R. 22-5-1970, n. 283; chiusa la for­male istruttoria, dichiara non doversi procedere nei confronti di C.M.C. e B.V. in ordine ai reati di cui ai capi II) -, III) -, IV) -, V) - e VI) perché estin­ti per amnistia.

Visto l'art. 374 C.P.P. ordina il rinvio di B.V. al giudizio del Tribunale di Savona per rispondere del reato di cui al capo I) -.

Visti gli artt. 378 C.P.P. e 98 C.P.;

dichiara non doversi procedere contro C.M.C. in ordine al reato di cui al capo I) - perché non imputabile per aver commesso il fatto senza capacità di intendere e di volere.

Visto l'art. 224, 3 comma, in relazione all'art. 98 C.P.; ordina il ricove­ro della C.M.C. in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni.

 

Savona, lì 10 luglio 1970.

IL CANCELLIERE SIMONCINI

IL GIUDICE ISTRUTTORE STORACE

 

 

 

(1) ALDO ENZI, Il lessico della violenza nella Germania nazista, Bologna, Ed. Patron. Il materiale raccolto segue un ampio profilo storico del nazismo attraverso le parole più tipiche di quel periodo, spiegando come il lessico nazista non usasse parole specificata­mente legata alla violenza, ma parole banali che, sottoposte allo stravolgimento del signi­ficato originale, diventano fanatismo assurdo e tendenza criminosa [basti ricordare Backe­rei (panetteria) per forno crematorio].

 

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