Prospettive assistenziali, n. 19, luglio-settembre 1972

 

 

EDITORIALE

 

ISTITUZIONI CIVILI E RELIGIOSE CONTRO UNA NUOVA ASSISTENZA

 

 

Corte Costituzionale

Con sentenza 139 del 6 luglio 1972, la Corte Costituzionale ha re­spinto i ricorsi presentati dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia in merito alle limitazioni poste dal decreto delegato sulla beneficen­za pubblica.

Come ha giustamente osservato il Presidente della Regione Puglia (1), ancora una volta la Corte costituzionale ha dimostrato che «non è certo pronta e sensibile a risolvere problemi che sono, molto spesso, di natura politica». Più precisamente si può dire che la Corte Costituziona­le ha assunto una decisione politica diretta alla conservazione dell'attua­le caotica situazione. Infatti fa sentenza, che dimostra ancora che le for­mulazioni giuridiche sono consequenziali alle posizioni politiche condivise, opera una triplice distinzione fra:

a) assistenza privata, che non rientrerebbe né nella beneficenza, né nell'assistenza sociale;

b) beneficenza pubblica (unica materia ritenuta di competenza del­le regioni), che sarebbe «caratterizzata essenzialmente (...) dalla discre­zionalità delle prestazioni, in denaro o in servizi». Inoltre sarebbe «deter­minante in essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalità e delle condizioni di vita dell'as­sistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali dell'ente od or­gano erogante»;

c) assistenza sociale, che sarebbe orientata «nel senso di elimina­re o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati og­gettivi, la discrezionalità degli organi od enti erogatori, così da rendere progressivamente concreto quel diritto all'assistenza sociale, che il pri­mo comma dell'art. 38 Cost. vuole sia attribuito ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere».

Inoltre sarebbe preminente nell'assistenza sociale «la tipicizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le presta­zioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il sol fatto di rientrarvi. E, rispettivamente, anche le prestazioni (sa­rebbero), a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazio­ni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od inte­grative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente».

Ricordiamo che, da un lato fin dal 1923 (R.D. 30. 12. 1923 2841 e successivamente, ad esempio, D.L.L. 22 marzo 1945 173) i termini di assistenza e beneficenza sono usati promiscuamente senza alcuna distin­zione e, d'altro lato, che con il R.D. 19.11.1889 n. 6535 il ricovero degli inabili poveri era previsto con la tipicizzazione legislativa della categoria di assistibili, che il ricovero era dovuto a chiunque fosse riconosciuto ina­bile e privo di mezzi economici e infine che la spesa era obbligatoria per i comuni, nei casi in cui le istituzioni di ricovero non avessero mezzi suffi­cienti.

Gli esempi sopra citati confermano, a nostro avviso, che è inaccetta­bile considerare attività distinte l'assistenza sociale e la beneficenza pub­blica, come argomenta la Corte Costituzionale, in quanto, come abbiamo visto, questa distinzione non esiste più dal 1889. Inoltre, con tutta eviden­za, il passaggio dalla discrezionalità al diritto non caratterizza settori di­versi, ma solamente una diversa concezione dei principi politici nell'inten­dere la stessa materia.

Se fosse valida la concezione della Corte Costituzionale, le Regioni non avrebbero nessuna potestà di approvare, nell'ambito stesso delle competenze di beneficenza pubblica trasferite con il D.P.R. 15. 1. 1972 9, leggi che stabilissero il superamento della discrezionalità delle prestazio­ni, la tipicizzazione di determinate categorie di assistibili, la effettiva at­tuazione (ancorché solo per alcuni gruppi di assistibili) dell'art. 38 della Costituzione.

Infatti la materia, in tal modo regolamentata, non rientrerebbe più nella beneficenza pubblica, ma in quella di assistenza sociale!

Inoltre ci sembra particolarmente grave l'affermazione della Corte Costituzionale per cui il campo d'azione dell'assistenza sociale si limite­rebbe alla previsione del primo comma dell'art. 38 della Costituzione, e cioè agli inabili al lavoro privi di mezzi economici, e non si estenderebbe, come invero già oggi avviene, sia pur con le note gravi carenze, anche ad un elevatissimo numero di altre persone. È ben vero che non saranno cer­tamente gli interventi di «assistenza sociale» a risolvere i problemi delle persone attualmente emarginate a causa della mancanza di lavoro, di ca­se, di una istruzione formativa, ecc. Riteniamo - e più volte l'abbiamo scritto - che il superamento dell'emarginazione si possa ottenere solo con la gestione partecipata a livello di unità locali, fatto che sarebbe cer­tamente e notevolmente accelerato dal passaggio integrale delle funzioni alle Regioni e dalla conseguente sottrazione di esse dai vertici nazionali (ministeri, enti nazionali).

Vogliamo infine osservare che la Corte Costituzionale si è trovata di fronte ai ricorsi presentati solamente da tre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia) e cioè di fronte allo «assenteismo» delle altre 12 Re­gioni, fatto che ha certamente favorito il rigetto dei ricorsi.

 

Governo

Con D.P.R. 5 6 1972 315 il Governo ha delegato alle Regioni a sta­tuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di istituzioni private e di comitati di soccorso (2).

Trattasi di delega e non di trasferimento per cui i titolari della fun­zione non sono le Regioni, ma rimangono gli organi statali.

Le Regioni, pertanto, non solo non eserciteranno le funzioni legislati­ve, ma dovranno svolgere le funzioni amministrative in conformità delle direttive emanate dal Governo centrale.

Non solo a livello governativo, ma anche a livello regionale viene por­tata avanti una «nuova» concezione di ente locale, al fine di mantenere in vita anche gli organismi più fatiscenti, come ad esempio gli enti comu­nali di assistenza. Si tende infatti a comprendere fra gli «altri enti locali indicati» nell'art. 118 della Costituzione (3) non solo quelli assimilabili ai Comuni o alle Province (ad esempio i consorzi fra di essi), ma tutti quegli organi, fra l'altro anche quelli non democraticamente eletti, che operano a livello locale.

Tutto ciò allo scopo di conservare gli innumerevoli centri di sottogo­verno e di contrastare ogni riforma.

Al riguardo vi è da ricordare la posizione ferma tenuta dalla maggio­ranza del Consiglio regionale toscano, che nel riesame della legge in ma­teria di turismo, ha ribadito che gli enti provinciali per il turismo non po­tevano essere considerati enti locali.

La legge riapprovata è stata vistata dal commissario del Governo, che l'aveva invece precedentemente rinviata al Consiglio regionale.

Ciò dimostra che, quando vi è una effettiva volontà politica, le Re­gioni hanno la possibilità di contrastare con successo le posizioni conser­vatrici, anche quelle del Governo centrale.

Se lo stesso criterio verrà adottato nei confronti dell'assistenza, si arriverà certamente al rafforzamento delle funzioni dei Comuni e, almeno, alla riduzione dei 40 000 enti di assistenza.

 

*  *  *

 

In linea con il mantenimento in vita delle migliaia di enti inutili, è la recente istituzione del Ministero della gioventù, affidato all'On. Caiati.

Come osserva giustamente Giorgio Tecce sull'Espresso «i problemi della gioventù sono i problemi della società nel suo complesso e quindi rientrano in quelli che dovrebbero essere studiati e risolti nell'ambito di ciascun ministero a meno che, mal interpretando Croce, non si ritenga che l'unico e reale problema dei giovani sia quello di diventare adulti (e ossequienti al potere)».

Prosegue il Tecce «Se dunque l'On. Caiati vorrà veramente svolgere una qualche azione potrà ricordare ai suoi vari colleghi le promesse mai mantenute, gli obblighi inevasi, le responsabilità passate e presenti». Speriamo che la istituzione del Ministero della gioventù non sia il primo atto per la creazione di altri «disadattati ministeriali» e cioè di possibili assurdi altri Ministeri per gli anziani, per la famiglia, per gli han­dicappati, ecc.

 

Conferenza episcopale italiana

In relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di assistenza, la Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) ha indetto una conferenza stampa ed ha pubblicato un lungo do­cumento sull'Osservatore Romano del 15 luglio 1972.

Il collegamento delle due sopraindicate iniziative con il trasferimento alle Regioni, suscita non poche perplessità. Se infatti lo scopo - come doveva - fosse stato quello di un intervento a favore delle centinaia di migliaia di persone emarginate in Italia, occasioni non ne sarebbero man­cate neppure prima.

Purtroppo, come appare evidente in tutto il documento, la C.E.I. e gli esperti intervenuti alla conferenza stampa si sono preoccupati che le isti­tuzioni cattoliche, comprese quelle a carattere di internato e cioè di tipo segregativo, non venissero in futuro «estromesse» dal campo dell'assi­stenza e ad esse fossero conservate tutte le attuali posizioni di privilegio. Il documento pubblicato sull'Osservatore Romano è raffazzonato: i vari argomenti sono affrontati senza un ordine logico, senza una linea conduttrice; è incoerente, impreciso, senza una citazione dalla Bibbia, dal Concilio Ecumenico Vaticano II, da encicliche (l'unica citazione fatta - come vedremo - è sbagliata) o da altre fonti: in sostanza è redatto in una forma mai riscontrata in nessuno dei documenti finora emessi dalla C.E.I.

Il documento è anche episodico: viene citato, quale esempio di atteg­giamento profetico, una testimonianza di Ignazio Silone su Don Orione (che meritava ben altro) che acquista a lui «ragazzo ribelle sospettoso della tunica del prete» l'Avanti, che appare, allora, «il foglio della rivol­ta». Don Orione poi parla a lungo con il Silone giovinetto «sempre trat­tandolo come un uguale, mai presentandosi come un benefattore, mai con un discorso che possa apparire tentativo di proselitismo». Il discorso è forse rivolto a certi dirigenti di istituzioni religiose?

Un punto centrale della difesa delle istituzioni religiose è costituito dalla citazione di un esponente di partito che avrebbe affermato che le istituzioni stesse si dedicherebbero alla custodia dei bambini e degli adul­ti infelici «per alleviare le pene, ma non certo per riabilitarli e inserirli nella società».

Di questa «citazione» non viene riferito il nome di chi l'avrebbe fat­ta per cui nessuno ha la possibilità di smentire o di precisare il proprio pensiero; non viene nemmeno indicato il contesto in cui la dichiarazione è stata fatta. Su di essa viene costruito il sospetto di un presunto scopo che sarebbe quello di volere una riforma dell'assistenza «intesa in senso monopolistico e discriminatorio che dovrebbe nei progetti della sua e di altre parti politiche (quali?) far sparire - questo è il punto - migliaia di enti religiosi e privati».

Non stupisce quindi che Mons. Gobbi (4), durante la conferenza stampa, abbia giustificato (5) «quella suora cui scappi di dare uno schiaf­fo a un bambino», chiedendo ai presenti: «Quanti schiaffi danno le mam­me?» e, ricordando le botte dategli dal padre, abbia aggiunto con una competenza più da esperto gastronomo che da pedagogo, «Le bistecche diventano più buone, battendole un poco» (6).

Nel documento si accenna, come contributo dei cattolici alla riforma dell'assistenza, anche agli «ultimi progetti di legge elaborati in seno al partito democratico cristiano, grazie alla presenza in esso di persone competenti che a questo problema hanno dedicato le loro energie». La discriminazione e la parzialità della scelta operata dalla C.E.I. è evidente­mente contro i precedenti progetti democristiani (v. Foschi) e a favore di orientamenti nettamente conservatori. E così viene riportata (ma senza indicarne la fonte precisa) una citazione. Essa si riferisce ad una «rela­zione di legge democratico-cristiana» e cioè alla proposta di legge Fal­cucci ( 1233 Senato del 215 1970) che, guarda caso, propone non solo il «pluralismo assistenziale», tanto caro alla C.E.I., ma anche la trasfor­mazione dal Ministero dell'interno in Ministero dell'interno e dell'assi­stenza sociale, trasformazione tanto cara a coloro che partono ancora dal concetto che (7) «i servizi e le attività assistenziali concorrono a difen­dere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari».

Il documento inoltre presenta due piani distinti: la situazione assi­stenziale è presentata indicando fatti ovvii ormai da lunga data (presta­zioni erogate saltuariamente per sopperire a lacune sanitarie, previden­ziali e scolastiche, discrezionalità degli interventi, disparità di trattamen­to, isolamento degli assistiti, ecc.).

L'altro piano è costituito dalle considerazioni apologetiche e pratiche che sono in aperto contrasto con la diagnosi della situazione.

Infatti da un lato viene affermato che si vuole «in conformità alle più moderne concezioni, un sistema di sicurezza sociale, in seno al qua­le una gran parte dei bisogni, oggi in qualche modo tamponati mediante iniziative assistenziali inadeguate, siano affrontati alla radice attraverso una politica di interventi globali nei settori della produzione, della distri­buzione del reddito, della istruzione, della tutela della salute, della casa, della sicurezza sociale, dei servizi sociali».

D'altro lato questa indicazione, da noi condivisa, viene subito ristret­ta quando il documento sostiene che: «l'assistenza sociale (...) è un aspetto indispensabile di una equilibrata politica sociale, che consente ed assicura a tutti i cittadini, specie quelli diseredati o in stato di biso­gno, di fruire concretamente dei propri diritti più essenziali ed elementari riconosciuti dalla Costituzione». La stessa Costituzione sancisce invece in primis il diritto al lavoro, ad un giusto salario, alla salute, all'istruzione, ecc. e non assicura certo a tutti i cittadini il diritto all'assistenza.

E con un concetto ancor più limitato, il campo operativo dell'assisten­za viene più avanti individuato in modo diverso, affermando che l'assi­stenza vera e propria dovrebbe essere limitata «alle situazioni straordina­rie e contingenti che comportino spese imprevedibili». Nello stesso docu­mento viene poi ribadito che «per tutte le altre situazioni di difficoltà do­vrebbe essere promossa una vasta rete di servizi sociali per tutti i citta­dini». Dal che appare evidente che la sfera di attività dell'assistenza, pri­ma delimitata, viene poi notevolmente estesa sotto la denominazione di servizi sociali, intesi però sempre in senso assistenziale essendo desti­nati «a tutte le altre situazioni di difficoltà».

Nessuna indicazione concreta, salvo la richiesta di interventi econo­mici alle persone e per gli istituti, viene portata avanti nel documento del­la C.E.I. per cui, fra l'altro, non modificandosi la situazione sociale (cosa che non viene richiesta), costituisce solo un tentativo di scaricarsi i sen­si di colpa la lamentela sulle pressioni di autorità o di enti pubblici sugli istituti «affinché accettino in custodia (con rette le più basse possibili), in qualsiasi modo, minori o minorati che lo Stato non sa assistere e deve collocare».

In questo contesto è evidente che si verifica la situazione descritta da Henri (8) «Il voto di povertà delle religiose pare ben comodo a coloro che a tale voto non son legati. È molto comodo contare su un certo nu­mero di persone che lavorano gratis o pressapoco, per occuparsi proprio di persone per le quali non si ha voglia di spendere, perché non rendono nulla. Non ci si perita d'altronde a ricoprirle d'ammirazione».

Come abbiamo prima accennato, la sola citazione riportata nel docu­mento è errata (9).

Non ci interessa tanto rilevare l'errore, anche se madornale, quanto il fatto che la citazione stessa, estremamente importante per il concetto di nuovi poveri (10) che viene affermato, è inserita come semplice riem­pitivo e da essa non viene tratta nessuna conclusione coerente. In parti­colare non sono denunciate le responsabilità del potere economico, che cerca con vari espedienti di giustificare la presenza dei nuovi poveri.

Invece la denuncia è ben chiara nel documento della Commissione diocesana di Torino.

A questo proposito il documento della C.E.I. si guarda bene dal cita­re un altro brano dello stesso Card. Villot che è posto come fondamento nel documento della Commissione diocesana di Torino.

Affermava infatti il Card. Villot: «Diciamolo chiaramente: (...) per i cristiani si tratta di imporsi con tutte le loro forze in nome del Vangelo contro il primato di un economicismo che tenderebbe a legittimare una po­vertà “residua” come il tributo da pagarsi necessariamente alla crescita e allo sviluppo».

Molto arretrata è la posizione del documento là dove genericamente afferma che: «La carità non esaurisce il servizio ai poveri e agli emargi­nati: tale servizio anzi richiede e coinvolge l'impegno prioritario della giustizia; quando la giustizia è carente, la carità ne supplisce il vuoto e ne reclama la presenza». Ben altrimenti aveva chiarito il decreto del Concilio ecumenico Vaticano II «L'apostolato dei laici» al 8: «Siano adempiuti gli obblighi di giustizia perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali; l'aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali lo ricevano vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a se stessi».

Sempre proseguendo la lettura del documento dell'Osservatore Ro­mano apprendiamo che le istituzioni religiose costituiscono «la struttu­ra portante dell'assistenza sociale nel nostro paese» e che «sarà così an­cora per molto tempo».

Questa affermazione auto-elogiativa e quasi intimidatoria viene fatta dopo la precisazione che ben 2116 di esse (30% del totale in Italia) sono costituite da istituti di ricovero!

Non viene pertanto minimamente indicata la necessità di abolire le istituzioni chiuse anche se, in altra parte del documento, si parla, generi­camente anche in questo caso, di «dimensione familiare degli interventi, che devono tendere ad aiutare la famiglia piuttosto che sostituirsi ad es­sa, a dare prestazioni economiche in casa piuttosto che rette in istituto». Come non sono fatte citazioni precise, così sono generici i riferimen­ti del documento della C.E.I. a fatti concreti: si parla genericamente di una ex suora, individuabile nella Pagliuca, ma non si riferisce che essa ha ricevuto per anni l'appoggio del vescovo di Frascati e che, anche grazie a ciò, l'istituto è stato chiuso dopo 18 anni dalle prime notizie di cattivo fun­zionamento; si parla di campagna scandalistica, senza tener conto che la situazione dei Celestini di Prato era nota, anche alle autorità religiose (11) da molti anni prima della chiusura dell'istituto e che la mancanza di inter­venti ha provocato danni indelebili per centinaia di ragazzi, di cui uno de­ceduto; si parla di indagini della magistratura che avrebbero riscontrato solamente delle irregolarità burocratiche, dimenticando da un lato che ol­tre l'inchiesta del Pretore Infelisi ne sono state compiute molte altre, ad esempio a Torino, a Milano, a Ronciglione (Viterbo), a Cagliari ecc. e so­prattutto che molti processi devono essere ancora effettuati (ad esempio a Roma).

La C.E.I. riconosce che un po' di critica pubblica si impone a causa della «inadempienza dei pubblici poteri», ma subito dopo precisa che «quanto sopra detto non vuole essere un'accusa alla classe politica per il fatto che non è riuscita ad operare un tempestivo ed adeguato aggiorna­mento alla evoluzione della società».

Si citano i contributi di documenti sull'assistenza, alcuni di essi sono certamente validi (ad esempio quelli della Fondazione Zancan), ma si ta­ce sulle contromanovre messe in atto da organi quali, ad esempio, la po­tentissima U.N.E.B.A. che raggruppa 12.500 istituzioni religiose di assi­stenza. Per motivi culturali, ma soprattutto politico-sociali, i dirigenti del­la C.E.I. e degli istituti di assistenza non accettano le critiche che più vol­te abbiamo fatto all'attuale gestione dell'assistenza e reagiscono spesso violentemente. Molti ancora oggi si identificano nelle strutture (muri, ter­reni, beni mobili e immobili e quindi ospedali psichiatrici, case di riedu­cazione, istituti segregativi), piuttosto che nei bisogni effettivi dei singoli. Non si favorisce certamente, con documenti come questo, la presa di co­scienza perché si concretizzino quelle «condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani, nelle famiglie e nelle associazioni il conseguimento del più pieno della loro perfezione» (Gaudium et Spes n. 26).

Da parte nostra ribadiamo quanto abbiamo scritto nell'editoriale del 13 di Prospettive assistenziali e cioè che «attuando una politica effet­tivamente sociale (e cioè per tutti i cittadini), l'intervento assistenziale non è più necessario».

Ribadiamo inoltre che «l'intervento non è valido di per sé quando è comunale o statale o provinciale o regionale, laico o religioso, pubblico o privato» e che «mentre è necessaria la garanzia pubblica (riconoscimen­to del diritto concretamente esigibile alle prestazioni), l'alternativa vera è fra interventi emarginati e interventi partecipati».

Un primo passo concreto verso una effettiva partecipazione, a cui ge­nericamente si accenna nel documento della C.E.I., potrebbe essere com­piuto anche dalle istituzioni religiose di assistenza, chiamando i cittadini politicamente organizzati (sindacati, gruppi di base, associazioni) a par­tecipare alla loro gestione e alle decisioni sulle trasformazioni che ver­ranno stabilite come necessarie al soddisfacimento dei bisogni.

Sul documento della C.E.I. pubblichiamo in questo numero due arti­coli: uno di G. Selleri, presidente dell'Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite, che, tra l'altro, mette in risalto la negativa riso­nanza psicologica degli interventi assistenziali; l'altro di P. Rollero, che tratta in particolare alcuni aspetti pastorali.

 

 

 

 

(1) G. TRISORIO LIUZZI, Un nuovo colpo per le Regioni, in «Cronache della Regione Puglia», n. 3, luglio 1972, pag. 5.

(2) Testo dell'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1972 n. 315 - Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza:

«L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, è delegato, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario, che esercitano tali funzioni in conformità delle diret­tive emanate dall'organo statale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

«In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, nonostante preventiva diffida, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini­stro competente, può disporre i necessari atti sostitutivi.

«Il regolamento dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera b) della legge 16 mag­gio 1970, n. 281, è stato effettuato contestualmente al decreto del Presidente della Repub­blica 15 gennaio 1972, n. 9».

(3) L'ultimo comma dell'art. 118 Cost. stabilisce: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

(4) Di Mons. Gobbi ricordiamo la Lettera a una suora, assai preoccupante per il momento in cui uscì (processo alla Pagliuca). Vedasi «Reazioni ai recenti scandali sull'assistenza», in Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971, pag. 15 e segg.

(5) Le frasi sono riportate da Paese Sera del 17-7-1972.

(6) Ricordiamo che l'art. 224 del R.D. 15 aprile 1926 n. 718 (Regolamento della legge istitutiva dell'ONMI) stabilisce: «Sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella privazione degli alimenti».

(7) Dalla relazione del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato del 1969.

(8) ALAIN NOEL HENRI, L'evoluzione degli istituti per minori privi di ambiente fami­liare normale nel suo contesto storico globale, in «Prospettive assistenziali», n. 14, aprile­giugno 1971, pag. 20 e segg.

(9) Alla Populorum progressio n. 47 viene attribuita la lunga citazione sui nuovi poveri, invece che alla lettera inviata dal Card. Villot a nome del S. Padre in data 24-5-1970 in occasione della 57ª Settimana sociale di Francia. Vedasi l'Osservatore Romano del 2-7-1970 ed anche la «Bozza di documento programmatico sul ruolo della Chiesa locale in materia di assistenza», in Prospettive assistenziali, n. 18, aprile-giugno 1972, pag. 22 e segg.

(10) Il Card. Villot precisa il concetto di nuovi poveri come segue: «Nelle società del benessere, la povertà (...) non è più soltanto quella del denaro, ma anche la mancanza di salute, la solitudine affettiva, l'insuccesso professionale, l'assenza di relazioni, gli han­dicaps fisici e psichici, le miserie familiari o tutte le frustrazioni che provengono da una impotenza a integrarsi nel gruppo umano più prossimo».

(11) Dichiarazione di Mons. Fiordelli, Vescovo di Prato, del 6-12-1968: «Svolsi sem­pre, senza la pretesa di esercitare diritti che non avevo e pur non essendo al corrente di fatti gravi di cui si è occupato il tribunale, insistenti interventi in via privata presso i responsabili dell'opera» (da G. PERICO, I «Celestini» di Prato. Fatti e riflessioni, in «Aggiornamenti sociali», n. 1, gennaio 1969, pag. 6). Testimoni hanno invece riferito di aver segnalato più volte la situazione a Mons. Fiordelli.

 

 

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