Prospettive assistenziali, n. 18, aprile-giugno 1972

 

 

DOCUMENTI

 

POLITICA EMARGINANTE DELLE REGIONI

 

 

Incominciando da questo numero, tutte le volte che se ne presenterà l'occasione, commenteremo le disposizioni legislative ed amministrative deliberate dalle Regioni.

Purtroppo, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, il giudi­zio non può che essere negativo. Una valutazione sostanzialmente negativa è data addirittura dall'AAI, organismo dipendente dal Ministero dell'interno (Le Regioni a statuto speciale e l'assistenza sociale, AAI, Roma, 1970).

Ma l'aspetto più grave è che continuano ancora oggi ad essere pro­poste e promulgate disposizioni legislative, la cui arretratezza è superiore a quella della più retriva legislazione vigente.

 

 

1) Disegno di legge presentato all'Assemblea Regionale Siciliana e concernente «Provvedi­menti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili»

 

Il disegno di legge, presentato il 24-11-1971 all'Assemblea regionale siciliana dalla 5ª Com­missione permanente, di cui pubblichiamo e com­mentiamo alcuni articoli, è accompagnato da una relazione, estremamente generica così formulata:

«La settima Commissione legislativa, nell'esaminare la materia dei ricoveri di minori vecchi ed inabili, ha tenuto presente la profonda trasformazione - verificatasi nella coscienza moderna - del concetto di assistenza che, ab­bandonando la visione umiliante del gesto caritativo o della generica beneficenza, ha assunto la chiara fisionomia di assistenza sociale, diritto per l'individuo, dovere per la collettività.

Ispirandosi a questa civile concezione la Commissione, al fine di evitare ogni carattere di paternalismo e di discre­zionalità nel sistema assistenziale regionale, ha ritenuto doveroso predisporre una regolamentazione rigida dei prov­vedimenti di ricovero. Il cittadino, il quale ha bisogno di rivolgersi alla Pubblica amministrazione per sé o per un congiunto minore, vecchio, inabile, deve avere consapevo­lezza di esercitare un diritto che compete a lui come parte della comunità e deve avere, altresì, la certezza che la sua istanza non sarà affidata ad una vaga discrezionalità, ma sarà esaminata, accolta o respinta in applicazione di spe­cifiche norme.

La proposta di legge che la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea consta di tre titoli e di alcune nor­me transitorie e finali. Il primo titolo comprende le norme generali relative ai requisiti che debbono avere gli istituti presso i quali possono essere disposti i ricoveri, agli or­gani di vigilanza, all'ammontare delle rette ed alle modalità di pagamento.

Nello stesso titolo sono contenute norme per gli asili nido gestiti dai Patronati di assistenza alle famiglie dei carcerati ed al divieto, per gli istituti di ricovero, di richie­dere ai ricoverati o alle loro famiglie integrazioni della retta corrisposta dall'Amministrazione regionale. Nel titolo secondo sono specificati, in ordine di preferenza, i requi­siti necessari per potere essere ammessi al ricovero.

Nel titolo terzo sono specificate le modalità per i rico­veri; in particolare, si affida alle Amministrazioni comunali la istruttoria delle domande e ad una Commissione regio­nale l'esame delle pratiche e la formazione di graduatorie provinciali. È pure prevista la possibilità di ricorso, da parte del privato, per mancata o errata valutazione di titoli, e l'attribuzione all'Assessore regionale per gli enti locali e la solidarietà sociale dell'assegnazione dei ricoveri nel rispetto dell'ordine delle graduatorie. Con le norme transitorie e finali viene disciplinata la revisione delle situazioni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi, la delicatezza del settore assisten­ziale che forma oggetto della proposta di legge e la im­portanza dei criteri a cui questa si ispira, consentono di confidare in un sollecito e favorevole giudizio da parte della Assemblea».

 

Già dalla lettura della relazione emerge in mo­do evidente che certi concetti quali «abbando­nando la visione umiliante del gesto caritativo o della generica beneficenza», «l'assistenza socia­le (è) diritto del cittadino, dovere per la collet­tività», non sono altro che parole campate in aria (1).

Infatti la proposta di legge non si ispira alla creazione di strutture alternative alla segregazio­ne (ricovero in istituti), ma la favorisce, la fi­nanzia e la disciplina.

È evidente nella proposta la preoccupazione di garantire agli istituti eretti ed erigendi l'incasso delle rette (2), ed è altrettanto evidente che le persone handicappate, i minori e gli anziani sono considerate dei semplici oggetti che, mentre as­sicurano un introito economico, nello stesso tem­po sono messe ai margini della società e social­mente eliminate.

Si noti che con legge 14-12-1953 n. 65 la Regio­ne siciliana ha previsto la concessione di con­tributi straordinari alle istituzioni pubbliche e pri­vate d'assistenza ai minori, agli anziani, agli ina­bili, ai ciechi, ai sordomuti e che con legge 30­12-1960 n. 47 l'Amministrazione regionale venne «autorizzata a provvedere alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, all'adattamen­to ed alla riparazione di edifici di enti morali, nonché di enti pubblici anche se istituzioni pub­bliche di assistenza e beneficenza, destinati a orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieduca­zione per minorati ed inabili al lavoro, sempre che l'ente benefico si obblighi a non mutare la destinazione dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni» (da A.A.I., Regioni a statuto speciale e l'assistenza sociale).

Anche lo Stato versa contributi alle istituzioni pubbliche e private per la costruzione di istituti di ricovero ai sensi della legge 9-8-1954, per cui la costruzione e gestione di un istituto, in Sicilia in particolare, è un vero affare.

Per quanto riguarda il disegno di legge in og­getto, occorre rilevare inoltre che, preoccupati che la magistratura possa intervenire sugli isti­tuti, come alcune volte è successo anche in Sicilia, è previsto all'art. 11:

«Per l'esame delle domande di ricovero è istituita, pres­so l'Assessorato degli enti locali, una Commissione re­gionale, composta:

1) dal Presidente del Tribunale di Palermo o da un magi­strato da lui designato;

2) dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo o da un magistrato da lui designato;

3) da un magistrato della Corte dei conti;

4) dal Direttore regionale della solidarietà sociale;

5) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia designato dalla Presidenza dell'Opera».

Naturalmente, nello spirito di «abbracciamoci tutti - nessun nemico è tranquillità certa» è sta­ta prevista anche la presenza del rappresentante dell'ONMI, designato dalla Presidenza nazionale dell'ente stesso.

Esaminiamo qui alcuni articoli; mentre da un lato garantiscono le istituzioni di assistenza, non assicurano nemmeno alle persone che necessi­tano di ricovero la tempestività degli interventi. Infatti, precisa l'art. 12:

«A tutte le domande (di ricovero) pervenute la Com­missione (di cui al citato art. 11), sulla scorta dei criteri da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubbli­cazione della presente legge, assegna un punteggio in base al quale vengono formate, a cura della Commissione stes­sa, le graduatorie provinciali degli aspiranti al ricovero che, entro il 30 giugno, sono pubblicate nella Gazzetta uffi­ciale della Regione siciliana, ed hanno validità per un anno.

L'Assessorato regionale degli enti locali comunica agli interessati l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, il po­sto in essa ricoperto e il punteggio a ciascuno attribuito. Contro il punteggio attribuito è ammesso ricorso, per mancata od errata valutazione di titoli, all'Assessore regio­nale per gli enti locali, entro sessanta giorni dalla comu­nicazione di cui al comma precedente; l'Assessore decide, con proprio decreto, sentita la Commissione regionale.

Le domande di ricovero non accolte entro l'anno di vali­dità della graduatoria sono riprese in esame, qualora non ritirate o ripresentate, ai fini della formazione della gra­duatoria per l'anno successivo».

Dal che risulta anche il «privilegio» delle per­sone ammesse al ricovero di veder pubblicato il loro nome e cognome e indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana!

L'art. 5 precisa che la retta versata agli isti­tuti è di L. 700 giornaliere, ridotte a 500 per i ricoverati ai quali sia consentito (da chi?) il per­nottamento presso famiglie ed aumentata a lire 2500 per le persone gravemente minorate (con accertamento in base a quali criteri?) ricoverate presso istituti specializzati (riconosciuti tali in base a quali standard?). La retta di ricovero è stabilita nella misura di L. 1000 giornaliere per gli istituti aventi una organizzazione di alto li­vello assistenziale oltre che idonea attrezzatura dal punto di vista scolastico e igienico sanitario e una adeguata dotazione di personale specializ­zato.

La determinazione dei requisiti degli istituti con rette giornaliere di L. 1000 (ma solo per que­sti!) è stabilita con decreto dall'Assessore regio­nale degli enti locali, al quale viene lasciata dal disegno di legge la più ampia discrezionalità. Compete poi allo stesso Assessore la vigilanza sul trattamento riservato ai ricoverati per cui la stessa persona viene a ricoprire contemporanea­mente funzioni di legislatore, di esecutore, di controllore e infine, come previsto dall'art. 12, di giudice!

Non essendo nemmeno previsto il sussidio so­stitutivo del ricovero, vi saranno certamente mi­gliaia di persone (minori, anziani, handicappati) che verranno internati solo a causa della carenza di mezzi economici dei soggetti o delle loro fa­miglie. Il disegno di legge si qualifica pertanto anche come strumento concreto per la disgrega­zione della famiglia, oltre che essere un mezzo evidente sia per segregare le persone più deboli, sia per deresponsabilizzare la comunità.

Data l'arretratezza del disegno di legge non osiamo nemmeno introdurre il discorso dei ser­vizi aperti (affidamento familiare, adozione, assi­stenza domiciliare, focolari per minori e pensio­nati per anziani inseriti nelle comuni case di abi­tazione, ecc.).

 

 

2) Segregazione nella Regione Trentino-Alto Adige

 

La legge della Regione Trentino-Alto Adige, 4 agosto 1971 n. 26, prevede che «al fine di age­volare la costruzione, la ricostruzione, il riadat­tamento ed il completamento di immobili desti­nati a case di riposo, le Giunte provinciali (di Bolzano e di Trento) sono autorizzate a conce­dere - per delega della Regione - alle Istitu­zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai Comuni ed ai Consorzi tra Comuni:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicinale non superiore al 5 per cento per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'Ente bene­ficiario, è consentito entro il limite massimo del­la spesa ammessa ».

La segregazione degli anziani diventa pertanto anche un grosso affare economico e per questo non stupisce che anche una delegazione compo­sta da amministratori della Regione Trentino - Alto Adige, della provincia di Bolzano e del co­mune di Merano prospetti al Ministro dell'inter­no «l'urgenza di realizzare nella città di Bolzano una nuova casa di riposo», come risulta da una notizia apparsa su «Alto Adige» del 26-3-1972.

In nessun conto è tenuta la recente legge na­zionale sulla casa (Legge 30 ottobre 1971 n. 276) che consente la creazione nelle comuni case di abitazione di focolari per minori e di piccoli pen­sionati per gli anziani, focolari e pensionati che dovrebbero essere l'ultima soluzione in quanto sono evidentemente preferibili gli interventi che consentono la vita autonoma nella propria fami­glia o nella propria casa.

 

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Sempre dalla Regione Trentino- Alto Adige è stata approvata con «l'unanime apprezzamento per il suo contenuto», la legge 29 gennaio 1972, n. 9, riguardante «Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche» che prevede all'art. 1: «La Giunta regionale è auto­rizzata a costituire, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 otto­bre 1963, n. 29, e successive modificazioni ed in­tegrazioni, fra la provincia autonoma di Bolzano e il comune di Bolzano e, rispettivamente, fra la provincia autonoma di Trento ed il comune di Trento, due consorzi con lo scopo di:

a) provvedere alla predisposizione e alla gestio­ne di servizi medico-sociali rivolti al reperi­mento, alla cura, all'educazione, all'istruzio­ne, al recupero, alla qualificazione professio­nale dei minorati motulesi e neurolesi resi­denti nella provincia di Bolzano e, rispettiva­mente, dei minorati fisici o psichici residenti nella provincia di Trento;

b) promuovere la collaborazione e il coordina­mento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recu­pero di ogni forma di minorazione;

c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da mino­razioni psichiche o fisiche.

I consorzi hanno sede, l'uno nel comune di Bolzano, l'altro nel comune di Trento».

Di ciascun consorzio possono far parte, a do­manda, i comuni e le istituzioni pubbliche di as­sistenza e beneficenza.

Come abbiamo già rilevato (3), siamo profon­damente contrari a questi consorzi perché da un lato sono finalizzati, per la loro stessa natura, alla creazione di strutture destinate esclusiva­mente agli handicappati e perciò emarginanti, e d'altro lato perché detti consorzi sono un forte ostacolo alla partecipazione, poiché l'organo po­litico decisionale non è quello più vicino ai cit­tadini e cioè il Comune, ma un consiglio di am­ministrazione composto da rappresentanti dei Co­muni e delle province e dalle assemblee consor­tili, non eletto pertanto direttamente dai cittadini.

In linea con le sue finalità emarginanti, la leg­ge prevede (art. 3) la concessione di una sov­venzione regionale straordinaria di primo impian­to di L. 200 milioni a ciascun consorzio, per la costruzione di un istituto in provincia di Trento e di uno in provincia di Bolzano. E perché i sub­normali siano finalmente allontanati dal contesto sociale e isolati in un piccolo paese la Regione Trentino -Alto Adige con legge 12 gennaio 1972, n. 2, concede una sovvenzione straordinaria all'istituto «Piccola Opera Divina Misericordia» di Levico «per la copertura delle evenienze passive conseguenti alla cessazione dell'attività esplicata nel campo dell'assistenza ai minori traviati, in vista della ristrutturazione dell'Ente finalizzata alla assistenza dei subnormali psicofisici».

 

 

 

(1) Al riguardo si ricorda che con L. 4-4-1955. n. 36, la Regione siciliana stabilì che i brefotrofi e gli orfanotrofi assu­messero la denominazione «Istituti di assistenza all'infanzia» e di «Case di fanciulli», tipico esempio di ammoderna­mento della terminologia e di conservazione dell'assurda discriminazione fra illegittimi e legittimi!

(2) Riferisce Il Regno - Attualità cattolica, n. 24 del 15-3-1972 che: «Dalla scorsa estate ad oggi, la regione siciliana ha distribuito a più di quattrocento enti religiosi, di assistenza per lo più, due miliardi e duecentocinquanta milioni. La cifra sbalorditiva è stata elargita per enti ecclesiastici cattolici, ed una grossa parte è stata data prima delle elezioni siciliane del giugno 1971.

Seminari, case del "fanciullo", "del boccone del povero", centri assistenziali e ricoveri per i quali sono stati mobi­litati i nomi di una fitta schiera di santi e di madonne, spesso collegati ai casati delle famiglie che più hanno contribuito in passato a rendere la Sicilia povera e feudale, e che hanno quindi cercato il riscatto o la copertura nell'opera pia; tutta una confusa, vertiginosa ragnatela di nomi evocatori non tanto di carità quanto di miseria destinata a rimanere tale, fatal­mente accolta e fatalmente vissuta, ha quindi il sostegno del governo regionale siciliano.

Di questi giorni - 2 marzo - la notizia dell'ultimo finanziamento, in ordine di tempo e per ora. Questa volta è l'as­sessorato della pubblica istruzione che distribuisce alle scuole cattoliche dell'isola un altro pacchetto di milioni; il colpo grosso lo realizza l'Istituto Cardinale Ruffini, di Palermo, che incassa qualcosa di più di 75 milioni».

 (3) Vedasi l'editoriale del n. 16 di Prospettive sociali e in questo numero nella rubrica libri, la recensione degli atti dei Convegni di Torino e di Varese.

 

 

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