Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo 1972

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

Lettera inviata l'11-2-1972 dall'ANFAA ai Presi­denti delle Province, agli Assessori regionali e provinciali all'assistenza e ai Tribunali per i minorenni

 

Uniamo copia di lettera indirizzata dal Presi­dente del Tribunale per i Minorenni di Milano all'Assessore all'Assistenza di Varese, avente per oggetto «l'adozione di bambini gravemente handicappati e loro diritto a fruire di assistenza (protesi comprese) anche dopo il decreto di ado­zione».

È opinione di questa associazione che ogni mi­nore sia esso adottato o legittimo abbia diritto alle medesime prestazioni, sembrandoci anacro­nistico e discriminatorio che siano maggiormen­te assistiti i minori privi di nucleo familiare che non i figli legittimi.

Nella fase interlocutoria di un discorso che va facendosi sempre più globale nel settore dell'assistenza riteniamo comunque che tale lettera meriti attenzione e ne siano attuati i principi ri­chiesti pur esprimendo dubbi sulle modalità.

IL PRESIDENTE

(Dr. Giuseppe Cicorella)

 

 

Lettera inviata il 31-1-1972 dal Presidente del Tri­bunale per i minorenni di Milano all'Asses­sore all'assistenza della Provincia di Varese

 

OGGETTO: Adozione del minore M. da parte dei coniugi C.

 

Illustre Assessore,

Il Tribunale da me presieduto sta occupandosi in questi giorni del caso, ben noto alla assistente sociale signorina R., del bambino M. di ignoti assistito da cotesta provincia dato in affidamen­to preadottivo ai coniugi C. oltre un anno fa.

Occorre ora compiere gli ultimi atti per l'ado­zione definitiva, ma la gravissima situazione su­scita le perplessità dei coniugi affidatari e di questo Tribunale.

Il bambino che fin dall'epoca dell'affidamento presentava qualche rigidità degli arti inferiori, ritenuta erroneamente irrilevante dagli specia­listi dell'I.P.I. di Varese, è risultato gravemente spastico. La cosa mi è stata riferita dalla V. pre­sidente del Centro Tutela Minorile di Milano dot­toressa L. incaricata delle indagini per l'adozio­ne definitiva, sicché io stesso ho voluto render­mi conto personalmente della situazione. Ho an­zitutto dissipato il sospetto degli affidatari che l'affidabilità del minore sia stata pronunciata con leggerezza o addirittura con mala fede dai sani­tari dell'I.P.I.

I coniugi affidatari mi sono apparsi ottime per­sone, sinceramente affezionate al bambino, deci­se a non abbandonarlo giammai, e pur tuttavia perplessi sulla opportunità nell'interesse stesso del minore di accettarne l'adozione definitiva.

Invero i coniugi C., certamente non ricchi, han­no già speso somme rilevanti per curare il bam­bino, chiedendo il parere di numerosi specialisti, e portandolo perfino all'ospedale cantonale di Berna, dove ora ritornano per una settimana ogni mese e mezzo per controlli e per l'apprendimen­to di nuovi metodi di fisioterapia. Le cure ven­gono poi praticate al minore in casa dalla stessa signora C., la quale, per far fronte alle spese di cura, ha rinunciato anche ad assumere una do­mestica, della quale, proprio nell'interesse del minore, avrebbe invece estremo bisogno. Ora però, all'atto dell'adozione definitiva, si presenta per i coniugi affidatari e per questo Tribunale un serio caso di coscienza.

Si pone cioè il problema se, nonostante il vin­colo di affetto ormai indistruttibile fra gli affida­tari e il minore, giovi a quest'ultimo un decreto di adozione definitiva che lo priverebbe però di ogni diritto assistenziale da parte di cotesta pub­blica amministrazione, e ne farebbe dipendere ogni possibilità di cura dalle limitate disponibi­lità economiche dei coniugi affidatari, nonché dalle forze fisiche della madre adottiva, costret­ta a tenere in braccio un bambino che diviene sempre più grande.

In altri termini è il caso di chiedersi, per la eventualità che il bambino debba essere in una epoca prossima necessariamente istituzionaliz­zato, se non sia per lui più vantaggioso fruire, a tali fini, della assistenza di cotesta pubblica am­ministrazione quale figlio di ignoti.

Si pone in sostanza a questo Tribunale e agli affidatari nell'interesse del bambino, la tristissi­ma alternativa di dargli o lo stato giuridico di figlio legittimo per adozione speciale o di con­servargli la sicurezza assistenziale che gli de­riva dallo stato di illegittimo.

Una ponderata riflessione sull'argomento mi induce tuttavia a ritenere che con un Suo autore­vole intervento in Giunta e una opportuna delibe­razione di quest'ultima nell'ambito dei suoi pote­ri discrezionali potrebbero raggiungersi entrambi gli effetti favorevoli al minore risolvendo bril­lantemente questo caso in modo da costituire luminoso esempio di avanguardia per tutti gli altri Enti di assistenza al fine di favorire l'ado­zione dei minori handicappati.

La Giunta potrebbe, cioè, deliberare di costi­tuire in favore del minore M. (ed eventualmente di tutti gli handicappati adottabili) una rendita vitalizia (eventualmente capitalizzata), propor­zionata alle spese di cura che l'Ente di assisten­za dovrebbe presumibilmente sostenere nel ca­so di mancata adozione. In tal modo il minore si gioverebbe della sistemazione adottiva, l'Ente di assistenza si sgraverebbe delle spese di mante­nimento normale (escluse quelle di cura), e le coppie migliori, disposte ad adottare un handi­cappato, non ne verrebbero distolte dalla even­tuale impossibilità di sostenere le spese di cura del minore.

Ovviamente l'Ente erogante controllerebbe l'impiego delle somme elargite.

Confidando nel Suo interessamento per la so­luzione di questo grave caso, Le porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dr. Luigi d'Orsi)

 

 

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