Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre 1971

 

 

NOTIZIARIO DELL'UNIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE E PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

PUBBLICHIAMO ALCUNE LETTERE

 

I

Oggetto: Interrogazione n. 2432

Ai Sen. Francesco Renda e Nicolò Rosario Cipolla del PCI

Torino, 21-7-1971

Questa Unione ha preso atto con profonda indignazione della Loro interrogazione (i.o. 2432 del 6-7-71) con la quale si chiede al Ministro della Sanità:

1) che il funzionamento del Centro tracoma­tosario di Bivona (Agrigento), gestito dall'Ordi­ne di Malta e capace di 200 posti letto, venga prorogato di almeno tre anni «poiché detto cen­tro costituisce una delle poche infrastrutture ci­vili ed un'occasione di lavoro per oltre 35 dipen­denti in una delle zone tra le più depresse della Sicilia»;

2) «che nel frattempo venga studiata una so­luzione che preveda la piena utilizzazione degli impianti e del personale in altri settori dell'assi­stenza sanitaria all'infanzia come, ad esempio, la cura e il riadattamento dei bambini spastici». Questa Unione protesta fermamente per la richiesta strumentalizzazione di bambini «colpe­voli» solo di essere colpiti (o meglio di essere stati colpiti) da tracoma o di essere spastici o con altri handicaps.

Esiste certamente il problema di salvaguar­dare il posto di lavoro delle 35 persone occupate nel Centro tracomatosario di Bivona (che forse dovranno essere riqualificate per l'inserimento in validi servizi) e quello di istituire anche in quel paese idonee infrastrutture sociali per gli abitanti (senza creare però deportazioni assi­stenziali), ma queste esigenze non possono cal­pestare quelle dei bambini, richiedendo per essi la conservazione o l'adattamento di un ghetto.

Questa Unione chiede pertanto alle SS.LL. di voler modificare l'interrogazione in oggetto o di ritirarla.

 

II

Oggetto: Trasferimento alle regioni delle compe­tenze del settore «rieducativo»

- Ill.mi Ministro e Sottosegretari di Stato di Grazia e Giustizia

- Ill.mi Presidente e Componenti della Commissione Giustizia del­la Camera dei Deputati

Torino, 5 ottobre 1971

In merito allo schema di decreto delegato per il trasferimento alle regioni delle funzioni ammi­nistrative in materia di «beneficenza pubblica», questa Unione ritiene che detto trasferimento dovrebbe comprendere anche le funzioni attual­mente svolte dal Ministero di grazia e giustizia in merito alla prevenzione e al trattamento dei cosiddetti minori disadattati (settore rieducati­vo), ferme restando le competenze dei tribunali per i minorenni e quelle del Ministero di grazia e giustizia.

Si osserva che il «disadattamento» è la si­tuazione in cui vengono a trovarsi quei minori che, per effetto di condizioni di vita non idonee al processo di socializzazione, presentano un comportamento socialmente censurato.

Le carenze economiche, culturali, abitative, familiari che li costringono spesso al relegamento in ghetti sociali, una scuola selezionante ed escludente, la inaccessibilità alle mete comu­ni agli altri ragazzi della stessa età sono fattori che pongono di fatto i minori «disadattati» in una situazione di esclusione. Ne deriva che l'in­tervento preventivo non può essere svolto dai servizi del Ministero di grazia e giustizia.

Oggi l'intervento degli enti assistenziali spes­so accentua tale processo di emarginazione sia con l'isolare i minori in istituti che frustrano ogni loro bisogno affettivo e psico-sociale, sia con l'escluderli anche dagli stessi istituti non appena il loro comportamento superi le soglie di tolleranza della loro organizzazione interna.

Di qui l'esistenza di una fascia di minori che costituiscono la popolazione di cui si occupano oggi in sede decisionale i tribunali per i mino­renni e in sede esecutiva i servizi «rieducativi», del Ministero di grazia e giustizia, Direzione ge­nerale per gli istituti di prevenzione e pena.

È noto che i minori disadattati sono molto spesso ricoverati presso normali istituti di assi­stenza ove ricevono le stesse prestazioni degli altri minori, inviati dagli enti di assistenza, con i quali convivono.

È altresì noto che il funzionamento del ser­vizio sociale del Tribunale per i minorenni é uguale a quello dei servizi sociali degli enti di assistenza. Ne deriva che i servizi di «rieduca­zione» hanno soltanto una denominazione diver­sa da quelli assistenziali.

Nelle proposte di legge di iniziativa popolare (firme raccolte 230.000) n. 1167/Senato (art. 3) e Foschi n. 1676/Camera (art. 4) è previsto:

«L'autorità giudiziaria affida la diagnosi e il trat­tamento dei minori disadattati di sua competen­za ai servizi sociali comunali e consortili previsti dalla presente legge».

Con il trasferimento del settore «rieducati­vo» alle regioni (ferme restando le competenze dei tribunali per i minorenni e quelle del Mini­stero di grazia e giustizia per i minori condannati penalmente), si eviterebbe inoltre il perdurante scandaloso ricovero in case di rieducazione di minori anche di 6-12 anni, come riscontrato dall'indagine Senzani, ricovero determinato esclusi­vamente dalla necessità di dare un tetto e il vitto.

 

III

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa popolare n. 1167/Senato: «interventi per gli handicappati fisici, psichici, sensoriali ed i disadattati sociali»

Il.mo on. Luiai Mariotti, Ministro della sanità

Ill.mo on. Franco Restivo, Ministro dell'interno

Ill.mi Presidenti e Componenti del­le Commissioni Sanità e Interni del Senato della Repubblica

Torino, 15 ottobre 1971

Desidero informare le SS.LL. che nella riunione del Consiglio direttivo nazionale di questa Unione, tenutasi il 24 settembre 1971,

preso atto delle discussioni avvenute il 15 luglio 1971 nella Commissione riunita «Sanità e interni» del Senato della Repubblica sulle proposte di legge di iniziativa popolare n. 1167 e di iniziativa parlamentare (Sen. Dal Canton, Dindo, Perrino e Ossicini) ;

preso atto dell'ordine del giorno del Senato del 25 giugno 1971 con il quale il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare una proposta di legge-quadro di riforma generale del settore assistenziale;

preso atto della imminente emanazione dei decreti delegati per il trasferimento alle regioni dell’assistenza e delle altre materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione;

rilevata la necessità che sia evitata ogni set­torializzazione dell'intervento sociale nei con­fronti degli handicappati e dei disadattati, come d'altra parte indicato al punto 7.3. della relazione della proposta di legge di iniziativa popolare, al fine di evitare l'emarginazione sociale dei soggetti handicappati e disadattati:

ha deciso all'unanimità

di chiedere alle SS.VV. che venga sospesa la discussione delle proposte di legge sopra indi­cate e che il Parlamento approvi il più solleci­tamente possibile una legge-quadro di riforma generale del settore assistenziale.

Detta riforma dovrebbe essere predisposta in modo da rendere possibile il superamento dell'in­tervento assistenziale mediante la creazione di servizi (sanità, scuola, casa, lavoro, ecc.) aperti e usufruibili da tutti i cittadini: minori, adulti, anziani, handicappati e non handicappati, disa­dattati e non disadattati. Si ricorda che, per quanto riguarda la scuola, detto principio è già sancito nell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, per quanto concerne l'abitazione, dall'art. 27 della legge suddetta.

Circa la legge-quadro si unisce copia dello stralcio dell'editoriale di «Prospettive assisten­ziali», rivista edita a cura dell'Associazione na­zionale famiglie adottive e affidatarie, del Centro italiano per l'adozione internazionale e di que­sta Unione.

 

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