Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre 1971

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

SOPPRESSIONE DELL'ADOZIONE (TRADIZIONALE) E MODIFICHE DELL'ADOZIONE SPECIALE

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 3277 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 5-4-1971 DALL'ON. PADULA E ALTRI DEPUTATI DC

 

Relazione

Onorevoli Colleghi! - Con la firma della con­venzione europea sull'adozione dei minori, re­datta dal Consiglio d'Europa, l'Italia sino dal 24 aprile 1967 si è impegnata ad adeguare la sua legislazione ai principi della convenzione stessa al fine di assicurare uniformità di criteri e di pro­cedure in materia di adozione.

Sino ad oggi la convenzione è entrata in vigore nei Paesi che l'hanno ratificata: Irlanda, Inghilterra, Malta e Svezia.

Il Parlamento italiano non ha ancora provvedu­to alla ratifica; è peraltro doveroso ritenere che non potrà discostarsi dai principi ivi enunciati nella necessaria revisione che, anche nel quadro della nuova formulazione del diritto di famiglia, si accinge a compiere in merito.

La presente proposta è intesa in linea prin­cipale ad affermare in coerenza ai principi della convenzione europea il preminente interesse del minore, non considerato solo sotto il profilo pa­trimoniale, ad una adozione piena e garantita dal severo accertamento, ad opera di organi tecnica­mente qualificati e sotto il diretto controllo e re­sponsabilità della autorità giudiziaria, di quelle condizioni oggettive e soggettive che le moder­ne scienze psicologiche e sociali riconoscono necessarie per il successo della adozione.

A questo scopo si ritiene ormai necessario procedere al superamento dell'adozione tradizio­nale regolata dagli articoli 291, 314 del Codice Civile ed alla unificazione delle disposizioni sull'adozione in un unico istituto che non consenta utilizzazioni a scopi diversi dall'interesse del mi­nore ad essere inserito in un nucleo familiare ca­pace di offrirgli affetto ed educazione.

Con l'elevazione del limite di età degli adotta­bili a diciotto anni e la sostituzione della nor­ma di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, la cui scadenza cadrebbe il 7 luglio 1972, si vuole ampliare la possibilità di adozione per i minori anche non in tenera età.

Non sembra peraltro più degna di tutela l'ado­zione di maggiorenni, di fatto in netta diminuzio­ne da molti anni, solitamente motivata da oppor­tunità di natura patrimoniale e fiscale o da esi­genze che possono più correttamente trovare adeguata soddisfazione nel nuovo ordinamento della famiglia.

L'applicazione della legge 5 giugno 1967 ha dimostrato la validità dell'introduzione nel no­stro ordinamento dell'istituto giuridico dell'ado­zione speciale, evidenziando inoltre che anche modifiche parziali del diritto di famiglia, purché rispondenti agli effettivi bisogni dei cittadini, so­no giustificate e giustificabili.

Infatti, secondo i dati statistici forniti dall'ISTAT (mancano quelli relativi al 1967), l'atti­vità in materia di adozione speciale è stata la seguente:

 

dichiarazione di adottabilità di fi­gli di ignoti nel 1968                                     n.      2.434

dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti o legittimi nel 1968             n.         598

Totale 1968                   n.      3.032

dichiarazione di adottabilità di fi­gli di ignoti nel 1969                                     n.      2.141

dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti o legittimi nel 1969             n.      1.708

Totale 1969                   n.      3.849

 

Si tenga conto che nel 1968 le pronunzie di adozione tradizionale di minori sono state 1.489 e che nel 1969 esse sono ammontate a 1.202. Per­tanto le adozioni tradizionali di minori e le dichia­razioni di adottabilità sono state complessiva­mente:

nel 1968 . . . . n. 4.521

nel 1969 . . . . » 5.051

Questi dati assumono un particolare signifi­cato se si confrontano con le adozioni di minori avvenute prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Infatti, secondo i dati ISTAT esse erano state:

 

1.046

nel

1957

1.095

»

1948

1.825

»

1957

2.001

»

1958

1.233

»

1949

1.360

»

1950

1.291

»

1951

1.496

»

1952

1.630

»

1953

1.918

»

1954

1.619

»

1955

1.765

»

1956

2.151

»

1959

1.977

»

1960

1.985

»

1961

1.917

»

1962

2.118

»

1963

2.234

»

1964

2.170

»

1965

2.301

»

1966

 

Pertanto le adozioni tradizionali di minori, som­mate alle dichiarazioni di adottabilità, sono au­mentate, confrontate con il 1966, del 196 per cento nel 1968 e del 219 per cento nel 1969, nonostante le difficoltà dovute:

alla applicazione di nuove disposizioni legi­slative (l'entrata in vigore di una nuova disci­plina legislativa comporta sempre delle incer­tezze e ritardi);

alle gravissime carenze in personale e mez­zi dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici del giudice tutelare. L'indagine con­dotta dall'Unione italiana giudici per i minori ha rilevato che presso tutti i suddetti uffici lavora­vano a tempo pieno appena 64 magistrati; per quanto riguarda i mezzi è stato evidenziato che mancavano addirittura sedie, tavoli e scaffali;

alle gravissime carenze dei servizi sociali;

alle numerose non collaborazioni o opposi­zioni da parte degli istituti di assistenza special­mente privati.

L'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale ha anche prodotto modifiche nel costu­me sociale come:

la sempre maggior richiesta di adozione da parte di coniugi con figli biologici, anche se que­ste richieste sono spesso respinte dai tribunali per i minorenni con l'affermazione che numero­se sono le domande insoddisfatte di coniugi senza prole, ai quali viene purtroppo riconosciu­to in pratica un diritto di priorità senza tener conto invece dell'interesse prevalente dei mino­ri adottabili;

la sempre più diffusa tendenza a non limi­tare l'adozione ad un solo figlio;

la presenza di un aumento di domande di adozione speciale nettamente superiore al nu­mero dei bambini dichiarati in stato di adotta­bilità;

l'affidamento a scopo adozione di bambini grandicelli e handicappati. Evidentemente ciò avviene solo dove i tribunali per i minorenni e i servizi sociali funzionano;

l'abbassamento notevole dell'età dei coniugi che richiedono l'adozione speciale. In particola­re vi sono coppie giovani con o senza figli bio­logici che si orientano verso l'adozione di bam­bini anche grandicelli e sono proprio queste cop­pie le più idonee.

Da notare che alcune di queste coppie, che hanno in affidamento bambini grandicelli, sono nell'impossibilità di adottare con adozione spe­ciale (quella tradizionale è inapplicabile trat­tandosi di coniugi con altri figli) poiché la diffe­renza della loro età con il bambino che vorreb­bero adottare è meno di venti anni.

Per questo motivo viene proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 314/3.

Un altro fenomeno sociale di questi ultimi an­ni, la cui particolarissima importanza è evidente, è quello dell'affidamento familiare a scopo edu­cativo.

Come si verifica in molti paesi europei ed extra-europei, vi sono delle situazioni di minori che non possono essere risolte né con l'aiuto economico e sociale alle famiglie d'origine (in­tervento che in Italia è gravemente carente e che richiede urgenti misure) né con l'adozione.

In alternativa al ricovero in istituto - soluzio­ne sempre inidonea per il soddisfacimento dei bisogni affettivi e di socializzazione dei mino­ri - incomincia in Italia ad essere praticato l'af­fidamento familiare a scopo educativo, adegua­tamente retribuito.

Con questo intervento sociale, ad esempio, so­no stati chiusi gli Istituti provinciali per l'infan­zia di Reggio Emilia e di Piacenza con notevoli risparmi finanziari e soprattutto con risposte più adeguate ai bisogni dei minori.

Fra gli affidamenti familiari da segnalare an­che quelli di ragazzi anche con gravi problemi (furti, fughe, ecc.) compiuti dagli uffici distret­tuali di servizio sociale dei tribunali per i mi­norenni.

Questi affidamenti familiari, che possono esse­re definitivi o temporanei, possono concludersi o con il ritorno del minore presso la famiglia di origine o con il suo autonomo inserimento o tra­sformarsi di fatto in una vera e propria adozione e cioè con la necessità per il minore e per gli affidatari (coniugi o persone singole) di un le­game affettivo giuridicamente riconosciuto.

Pertanto nella proposta di legge è stato previ­sto che questi affidamenti, se di durata superiore ai tre anni, possono diventare adozioni speciali.

Sulla scorta delle esperienze realizzate nei pri­mi anni di applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, vengono proposte alcune modifiche intese a risolvere problemi di interpretazione che hanno dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali ed a rendere più rigoroso ed efficace il ruolo dell'autorità giudiziaria nel pro­cedimento di adozione.

In questa linea si iscrivono il divieto di proce­dere, senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, ad affidamenti di figli di ignoti e di minori segnalati ai sensi degli articoli 314/4 e 314/5, l'obbligo di una appropriata inchiesta so­ciale da affidare ad enti specializzati o ad esperti ed a spese dello Stato per accertare l'idoneità degli aspiranti all'adozione a svolgere il ruolo educativo ed affettivo nell'interesse ed in rela­zione alle caratteristiche del minore adottando, il divieto di sospensione del procedimento adotti­vo nel caso in cui sia in atto un'azione per il ri­conoscimento giudiziale di paternità o maternità, il divieto di revoca dello stato di adottabilità, qualora sia in atto un affidamento preadottivo, l'equiparazione ai fini sociali dell'affidamento fa­miliare rispetto alla filiazione legittima. Onorevoli colleghi, il complesso delle propo­ste che ci onoriamo di sottoporre al vostro esa­me si inseriscono per larga parte nel quadro del­la nuova disciplina della famiglia cui il Parlamen­to da tempo attende sulla scorta di numerosi progetti anche di origine governativa.

La presentazione autonoma della presente pro­posta intende sottolineare, pur nella consapevo­lezza del necessario raffronto e coordinamento che dovrà essere compiuto, la peculiare impor­tanza ed il ruolo che una nuova e rafforzata for­ma di adozione può avere per risolvere in modo adeguato il problema di tanti ragazzi ai quali l'assistenza pubblica non potrà mai offrire un modulo di convivenza e di socializzazione ricco di valori e di sviluppi come quelli che una fami­glia offre.

Per questi motivi ed entro questi limiti di pro­spettiva, anche sul piano tecnico-legislativo, con­fidiamo nella vostra attenta valutazione degli obiettivi che ci siamo proposti nel più ampio orizzonte del nuovo diritto di famiglia.

 

 

Testo della proposta di legge

 

Art. 1.

Gli articoli del codice civile dal 291 al 314 compreso sono abrogati.

 

Art. 2.

Nel titolo VIII del libro I del codice civile «Dell'adozione» negli articoli da 314/2 a 314/28 le parole «adozione speciale» sono sostituite con la parola «adozione».

 

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 314/2 del codi­ce civile è sostituito dal seguente:

«L'età degli adottanti deve essere non infe­riore a ventun anni e superare di almeno quin­dici anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando».

 

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Su istanza del pubblico ministero, degli isti­tuti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adot­tabilità dal tribunale per i minorenni del distret­to nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni diciotto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti te­nuti a provvedervi».

Il terzo comma dell'articolo 314/4 del codice civile è sostituito dal seguente:

«È fatto divieto a chiunque di procedere, sen­za la previa autorizzazione del tribunale per i mi­norenni, ad affidamenti di figli di ignoti e di mi­nori segnalati ai sensi del presente articolo e del seguente».

 

Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 314/5 del co­dice civile le parole «di anni otto» sono sosti­tuite dalle parole «di anni diciotto».

 

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 314/8 è soppresso.

 

Art. 7.

Nell'articolo 314/9 del codice civile sono sop­presse le parole «e disporre, altresì, la pubbli­cazione di un avviso di ricerca su uno o più gior­nali del luogo di ultima residenza degli stessi».

 

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 314/10 è sop­presso.

Nel secondo comma dell'articolo 314/10 le parole «Analoga sospensione può essere dispo­sta dal tribunale per i minorenni» sono sostitui­te con le parole «Il tribunale per i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità».

 

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 314/12 del codi­ce civile è sostituito dal seguente:

«Il reclamo avverso al provvedimento che di­chiara lo stato di adottabilità è proposto nelle forme di cui all'articolo 739 del codice di proce­dura civile, nel termine di trenta giorni dall'ul­tima notifica alle persone indicate nel terzo com­ma dell'articolo 314/11, dinnanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello, che, sentite le persone sopra indicate, decide con decreto in camera di consiglio».

Il provvedimento che rigetta l'istanza di di­chiarazione dello stato di adottabilità è sogget­to a reclamo, a norma delle disposizioni che precedono, da parte del pubblico ministero, del tutore, del rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o della persona cui é affidato.

 

Art. 10.

Nell'articolo 314/13 del codice civile le paro­le «tribunale per i minorenni» sono sostituite con le parole «sezione per i minorenni della corte di appello».

 

Art. 11.

L'articolo 314/14 del codice civile è abrogato.

 

Art. 12.

L'articolo 314/17 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento del diciottesimo anno di età, salvo che sia in corso l'affidamento pre-adot­tivo».

 

Art. 13.

Il quarto comma dell'articolo 314/18 del codi­ce civile è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui sia intervenuto l'affidamento pre-adottivo, lo stato di adottabilità non può es­sere revocato».

 

Art. 14.

All'articolo 314/20 del codice civile sono ag­giunti i seguenti commi:

«Prima di procedere all'affidamento pre-adot­tivo il tribunale per i minorenni deve provvedere ad una appropriata inchiesta sociale sugli adot­tanti e sul minore.

L'inchiesta sociale dovrà, nella misura appro­priata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti elementi:

1) la personalità, la salute e la situazione economica degli adottanti, la loro vita familiare e la loro attitudine ad educare l'adottando;

2) le motivazioni che spingono gli adottanti alla adozione;

3) la personalità e la salute del minore;

4) il parere del minore nei riguardi della adozione se è in grado di esprimerlo.

Questa inchiesta dovrà essere affidata dal tri­bunale per i minorenni ad un Ente pubblico di assistenza all'infanzia, che è tenuto ad effettuar­lo gratuitamente, o ad un gruppo di esperti.

Sono a carico dello Stato, senza alcuna ri­valsa, tutte le perizie per gli accertamenti e le indagini del giudice tutelare, del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello».

 

Art. 15.

Nell'articolo 314/22 del codice civile le parole «o dell'istanza di revoca» sono soppresse.

 

Art. 16.

L'articolo 314/23 del codice civile è abrogato.

 

Art. 17.

Il quarto comma dell'articolo 314/24 del codi­ce civile è sostituito dal seguente:

«Devono essere sentiti i figli degli adottanti che hanno superato gli anni 14».

 

Art. 18.

Nell'articolo 314/26 del codice civile le parole «per effetto dell'adozione speciale» sono sosti­tuite dalle seguenti «per effetto della adozione e con decorrenza dalla data di affidamento pre­adottivo».

 

Art. 19.

L'articolo 314/28 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'ufficiale dello stato civile del luogo di na­scita dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 314/25, provvede altresì a tra­scrivere il provvedimento di adozione nei regi­stri dello stato civile».

Per gli adottati di nazionalità straniera, la tra­scrizione ha luogo nei registri dello stato civile di residenza dell'adottato al momento della pro­nunzia della adozione.

Nella trascrizione sono indicati la data, il luo­go di nascita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato assunto a seguito della adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione «adozio­ne», seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa ai genitori d'origine dell'a­dottato.

La trascrizione vale quale atto integrale di na­scita dell'adottato.

Qualsiasi altra attestazione deve essere rila­sciata senza l'indicazione dell'avvenuta adozio­ne; in dette attestazioni gli adottanti, se pre­scritto, sono indicati padre o madre e l'adottato è indicato figlio.

L'atto integrale originario di nascita dell'adot­tato viene contrassegnato dall'ufficiale dello sta­to civile con la menzione «adozione»; esso può essere consultato solo dagli ufficiali dello stato civile e dal procuratore della Repubblica.

Dell'atto integrale di nascita originario dell'a­dottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione pos­sono essere consultati solo dagli ufficiali di sta­to civile o dal procuratore della Repubblica».

 

Art. 20.

In assenza della dichiarazione di adottabilità, l'adozione può essere richiesta dai coniugi e dal­le persone singole che hanno provveduto inin­terrottamente per almeno tre anni all'allevamen­to, educazione e istruzione dell'adottando sem­pre che nello stesso periodo il nucleo familiare d'origine si sia disinteressato del proprio nato o i genitori siano stati dichiarati decaduti o pri­vati della patria potestà.

Si applicano, in quanto applicabili, gli articoli 314/24, 314/25 e 314/26 del codice civile. I ge­nitori dell'adottato, i fratelli e gli ascendenti devono essere sentiti.

 

Art. 21.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italia­na è aggiunto il seguente numero:

«4) chi è stato adottato da cittadini italiani ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431 e suc­cessive modificazioni».

 

Art. 22.

Tutti gli atti relativi alla adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo, dall'imposta di registro.

 

Art. 23.

Agli effetti delle prestazioni previdenziali e mutualistiche i minori affidati sono equiparati ai figli legittimi.

 

Art. 24.

(Norme transitorie).

Le disposizioni di cui all'articolo 19 si appli­cano altresì alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le comunicazioni di cui all'articolo 314/25 del codice civile relative alle adozioni speciali pro­nunciate prima dell'entrata in vigore della pre­sente legge devono essere nuovamente effettua­te a cura del cancelliere entro 90 giorni dall'en­trata in vigore delle presenti disposizioni.

 

 

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