Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre 1971

 

 

DOCUMENTI

 

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO SULLA BENEFICENZA PUBBLICA E BOZZA DI LEGGE OUADRO SULL'ASSISTENZA REDATTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

Pubblichiamo integralmente i due documenti: il primo è lo schema di decreto delegato per il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di beneficenza pubblica il cui testo, in­viato alle Regioni per parere il 6-8-71, non si di­scosta molto da quello riportato nel n. 14 di Pro­spettive assistenziali; il secondo è lo schema di legge quadro redatto dal Ministero dell'interno nel giugno 1971.

Per quanto concerne il primo documento, riba­diamo quanto abbiamo scritto nel n. 14 di Pro­spettive assistenziali e concordiamo con quanto è stato precisato nel convegno di Torino del 3 lu­glio 1971, di cui pubblichiamo un resoconto in questo numero.

Dall'esame dello schema di disegno di legge quadro, appare chiara la politica del Ministero dell'interno che non solo si oppone ad ogni cam­biamento nel settore assistenziale, ma vuole au­mentare il caos esistente per conservare il suo assoluto potere in materia.

Infatti sono affidate alcune competenze mar­ginali alle Regioni, conservando però tutte le at­tuali strutture (Ministero dell'interno, prefetti, enti pubblici nazionali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ECA, ecc.).

Inoltre, di fatto, il Ministero dell'interno vuole trasformarsi addirittura in Ministero dell'interno e dell'assistenza sociale!

Tutto lo schema è da respingere poiché inac­cettabile è la sua impostazione. Infatti la fina­lità dell'assistenza pubblica, indicata nell'art. 1, continua ad essere sempre quella attuale e cioè un complesso di misure destinate a tenere in una posizione di emarginazione, quando non di esclusione sociale, le persone che «comunque versino in situazione di difficoltà, per inabilità o inadeguatezza di mezzi».

Basti pensare ad esempio, che il ricovero in istituto di minori e di anziani può essere dispo­sto «nei casi in cui l'intervento domiciliare non sia possibile o risulti inutile in relazione alle particolari condizioni di indigenza della fami­glia»!

Rifacendosi al vecchio principio «dividi e co­manda», sono conservati allo Stato «gli inter­venti di protezione sociale disposti con leggi dello Stato per i ciechi civili, i sordomuti, i mu­tilati, gli invalidi civili (1), i profughi italiani e stranieri, i rimpatriati, gli orfani dei caduti per servizio, le donne già dedite alla prostituzione, le famiglie dei militari richiamati o trattenuti al­le armi e l'assistenza agli stranieri» (art. 9).

La vigilanza e il finanziamento degli enti pub­blici assistenziali, che operano in tutto il terri­torio nazionale o nel territorio di più regioni, è attribuita allo Stato (art. 9), mentre la vigilanza nelle istituzioni assistenziali private è affidata ai prefetti (art. 32 e 33).

Ben poco resta dunque alle Regioni: l'assisten­za ai minori ed agli anziani non rientranti nelle categorie e competenze sopra indicate.

Le unità comunali dei servizi sociali (questa è la mistificante nuova denominazione degli ECA) dovrebbero essere istituite in ogni comune, avere personalità giuridica pubblica, propria am­ministrazione e svolgere le attività assistenziali già di pertinenza degli ECA, dei Comuni e delle Province (2).

In tal modo viene negata ogni possibilità di collegamento dei bisogni assistenziali con quelli sociali, volendo evidentemente il Ministero dell'interno non solo impedire il superamento dell'intervento assistenziale, ma anche bloccare o­gni pur minimo miglioramento: in pratica gli in­terventi delle Regioni verrebbero infatti ad esse­re diretti soprattutto, com'è avvenuto in questi anni per le Regioni a statuto speciale, alla con­cessione di contributi agli istituti di ricovero, che ne sarebbero evidentemente rafforzati, inve­ce che alla attuazione di servizi alternativi.

È anche questa la vecchia tattica di concedere niente inizialmente, per poter poi fare, in sede di trattativa, le minori concessioni possibili.

Vi è pertanto da sperare che le forze politiche, sindacali e sociali non accettino nemmeno come base di discussione lo schema di disegno di leg­ge redatto dal Ministero dell'interno, ma lo re­spingano per la sua impostazione retriva e an­ticostituzionale.

A questo riguardo assume un particolare rilie­vo il convegno di Torino del 3-7-1971 organizzato dai Sindacati CGIL, CISL, UIL, dalle ACLI e dai Comitati di quartiere di Torino, ed auspichiamo vivamente che il convegno sia l'inizio di una lotta contro l'emarginazione sociale, condotta dai sindacati e dalle altre forze politiche e socia­li, che tenga conto delle vaste implicazioni cul­turali ed economiche che comporta l'accettazio­ne di una politica anti-emarginante impostata sui nuovi, e diciamolo pure, rivoluzionari criteri e­nunciati e sostenuti dalla stragrande maggioran­za dei partecipanti al convegno stesso.

 

 

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO

concernente il trasferimento alle Regioni a sta­tuto ordinario delle funzioni amministrative sta­tali in materia di beneficenza pubblica (trasmes­so alle Regioni il 6-8-71).

 

Relazione

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto confor­memente ai criteri stabiliti dall'art. 17 della leg­ge 16 maggio 1970, n. 231, come risultano inter­pretati nell'ordine del giorno approvato dal Sena­to, nella seduta del 18 dicembre 1970, a conclu­sione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento inte­grale della materia alle Regioni nella considera­zione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limi­tato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente. Non risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legi­slazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali van­no adottate eventualmente con separato provve­dimento da sottoporre alla approvazione del Par­lamento.

Lo schema predisposto consta di dieci artico­li. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di per­sonale statale e comprende la conseguente de­terminazione delle spese da eliminare o da ridur­re nel bilancio dello Stato.

Non viene prevista alcuna norma nei riguardi dei comitati di soccorso e delle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio re­gionale poiché trattasi di questione estremamen­te complessa al cui superamento potrà perve­nirsi con il costruttivo contributo sia delle Regio­ni che della Commissione parlamentare per le questioni regionali cui il presente schema viene inoltrato per il parere prescritto dall'articolo 17 della legge n. 281 citata.

In ordine al contenuto delle singole disposi­zioni previste dai vari articoli si rileva in parti­colare:

1) il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di be­neficenza pubblica che riguarda tra l'altro:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;

b) gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847;

c) le controversie in materia di spedalità di cui all'articolo 80 della medesima legge n. 6972. e successive modificazioni dell'articolo stesso, sorte fra Enti della stessa Regione;

d) l'autorizzazione all'accettazione di la­sciti e donazioni e agli acquisti di beni immo­bili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;

e) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S., segnalati dall'Auto­rità locale di P.S. agli organi regionali e le rette per l'ospitalità di minori presso istituti e di an­ziani presso case di riposo;

f) l'assistenza estiva ed invernale in fa­vore di minori;

g) l'assistenza in natura e quella sanita­ria e farmaceutica in favore delle categorie assi­stibili ai sensi dei decreti legislativi luogotenen­ziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

h) le attribuzioni attualmente esercitate dai comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica ai sensi del decreto legislative luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, nonché le erogazioni di beneficenza dei comitati stessi ai sensi del detto decreto;

i) la vigilanza e la tutela sugli Enti comu­nali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbli­che di assistenza e beneficenza, già attribuite all'anzidetto Comitato provinciale, che verranno esercitate dagli organi regionali di controllo di cui all'art. 130 della Costituzione con le modalità previste, per il controllo di legittimità dalla leg­ge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifi­che ed integrazioni e, per il controllo di merito, dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Gli atti sog­getti a controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 dell'anzidetta legge n. 6972 e succes­sive modifiche ed integrazioni. Ciò risulta con­forme a quanto previsto dall'art. 59 della citata legge n. 62, trattandosi di attività originariamen­te di competenza dell'Autorità prefettizia e della Giunta provinciale amministrativa e da queste passate agli anzidetti Comitati provinciali con il richiamato decreto legislativo luogotenenziale n. 173 (art. 1);

2) la conservazione alle Province, ai Comu­ni ed agli altri Enti locali delle funzioni di inte­resse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando con legge del­lo Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali (art. 2);

3) la permanenza della competenza statale, fino a quando non sarà emanata la legge quadro di riforma dell'assistenza sociale, in ordine alle questioni di ordine internazionale in materia di assistenza; alla vigilanza sugli enti pubblici assi­stenziali nazionali ed interregionali; agli inter­venti assistenziali di carattere eccezionale ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sulla protezione civile; alle pensioni ed assegni di as­sistenza sociale a carattere continuativo a fa­vore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri; degli orfani dei caduti per servizio ed all'assistenza delle famiglie dei militari richia­mati o trattenuti alle armi; all'assistenza di stra­nieri in relazione alle convenzioni internazionali; agli studi, alla sperimentazione e all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (art. 3);

4) la salvaguardia delle attribuzioni degli organi statali nelle materie non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse alla beneficenza pubblica (art. 4);

5) la determinazione delle forme di eserci­zio della funzione di indirizzo e di coordinamen­to dello Stato che risulta conforme all'art. 17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordi­ne del giorno del Senato. Viene prevista la co­municazione al Ministero dell'interno di dati sul finanziamento di attività degli Enti comunali di assistenza e di altre attività; di periodiche noti­zie sullo sviluppo dei servizi sociali assistenziali e di informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione degli operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali. È previsto altresì lo scambio di dati ed informazioni tra le Amministrazioni regionali e gli organi statali (art. 5);

6) la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il trasferimento stesso. Essi rimangono di compe­tenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art. 6);

7) la determinazione, con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimen­to della disciplina del passaggio del personale stesso al quale viene assicurata la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali (art. 7);

8) la determinazione dei capitali di spesa da ridurre nel bilancio dello Stato, peraltro da ag­giornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto, relativi alla beneficenza pub­blica, nonché la determinazione delle spese ag­giuntive conseguenti al trasferimento delle fun­zioni alle Regioni (articoli 8 e 9);

9) l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1" gen­naio 1972 (art. 10).

 

 

Testo dello schema di decreto delegato

 

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli or­gani centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il ri­spettivo territorio, alle Regioni a statuto ordi­nario.

Il trasferimento predetto riguarda, in partico­lare, le funzioni amministrative concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni, che operano nel territorio regionale;

b) gli Enti comunali di assistenza di cui al­la legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive mo­dificazioni;

c) le controversie in materia di spedalità di cui all'articolo 80 della legge n. 6972 e successi­ve modifiche ed integrazioni dell'articolo mede­simo, insorte fra enti appartenenti alla stessa Regione;

d) l'autorizzazione all'accettazione, da par­te degli Enti di cui ai precedenti punti, di lasciti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;

e) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurez­za agli organi regionali; rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;

g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario ed assistenza sa­nitaria e farmaceutica in favore delle categorie assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenen­ziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646.

Il trasferimento riguarda anche le attribuzioni esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica verso i predetti Enti ed istituzioni nonché le erogazioni di beneficenza dei Comitati stessi ai sensi del decreto legisla­tivo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 e suc­cessive modificazioni.

La vigilanza e la tutela sugli Enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza verranno esercitate da­gli organi regionali di controllo sui Comuni di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 feb­braio 1953, n. 62, con le modalità previste, per il controllo di legittimità, dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integra­zioni e, per il controllo di merito, dalla stessa legge 10 febbraio 1953, n. 62. Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'arti­colo 36 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 2

Sono conservate alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse esclu­sivamente locale, relative alla beneficenza pub­blica, attualmente esercitate, fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordina­mento ed alla distribuzione delle funzioni ammi­nistrative fra gli Enti locali.

 

Art. 3

Fino a quando non sarà emanata la legge qua­dro di riforma dell'assistenza sociale, resta fer­ma la competenza degli organi statali in ordine:

1) alle questioni d'ordine internazionale e ai rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali;

2) alla vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale, sugli enti che hanno sfera di azione ultraregionale, e su quelli sotto­posti a particolare disciplina giuridica relativo finanziamento;

3) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 nonché per altre esigenze di carattere eccezionale o straordi­nario;

4) alle pensioni ed assegni a carattere con­tinuativo disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione in favore dei ciechi civili, sordo­muti ed invalidi civili; agli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, degli orfani dei caduti per servizio ed alla assi­stenza alle famiglie dei militari richiamati o trat­tenuti alle armi, alle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75;

5) all'assistenza di stranieri in relazione al­le convenzioni internazionali;

6) agli studi, alla sperimentazione e all'as­sistenza tecnica in materia di servizi sociali.

 

Art. 4

Restano ferme le attribuzioni degli organi sta­tali nelle materie non indicate nell'articolo 117 della Costituzione, comunque connesse alla be­neficenza pubblica.

 

Art. 5

La funzione di indirizzo e di coordinamento del­le attività amministrative delle Regioni a sta­tuto ordinario che attengono ad esigenze di ca­rattere unitario, anche con riferimento agli obiet­tivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante de­liberazioni collegiali di Governo oppure altre at­tività, sotto la direzione del Presidente del Con­siglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

A tali fini le Regioni comunicano al Ministero dell'Interno:

a) i dati sul finanziamento degli Enti comu­nali di assistenza; sulle integrazioni finanziarie a favore degli Enti assistenziali pubblici locali e sugli interventi finanziari per l'assistenza di mi­nori, di inabili e di anziani e per l'assistenza esti­va ed invernale ai minori che si trovino in condi­zioni di bisogno;

b) periodiche notizie sullo sviluppo dei ser­vizi sociali assistenziali;

c) informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione e la qualificazione degli operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali.

Gli organi statali e le Amministrazioni regio­nali si forniranno, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemen­to utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

 

Art. 6

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente de­creto e che alla data stessa siano tuttora in cor­so, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spe­se che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato rela­tivi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.

 

Art. 7

Il contingente del personale statale da trasfe­rire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è indicato nella tabella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti al­trettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno.

Con separato provvedimento saranno stabilite le modalità per il trasferimento del predetto per­sonale, per il conferimento allo stesso delle age­volazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad applicar­si, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescen­za dei dipendenti dello Stato.

 

Art. 8

Ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno da ridurre in conseguenza del trasfe­rimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente de­creto:

Capitoli da ridurre:

2344:  spese per il trasporto degli assistibili (de­creti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio, n. 7) e delle loro cose e per la custodia e la assicura­zione delle masserizie dei connazionali profughi dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'assisten­za. Spese di esercizio, riparazione, noleg­gio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse;

2481:  assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;

2483:  mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (spe­se obbligatorie) ;

2484:  spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'Interno all'assistenza, me­diante ricoveri, degli indigenti in genere nonché dei minorenni e dei profughi ina­bili di cui ai decreti legislativi luogotenen­ziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni e alle leg­gi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7;

2485:  assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricada­no nella competenza di istituti o di enti, pubblici o privati, o di enti mutualistici, ai sensi dell'art. 6, lett. a) del regio de­creto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

2486:  assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assisten­za e per le sovvenzioni ai comitati provin­ciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo luogotenen­ziale 22 marzo 1945, n. 173, art. 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771, articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed art. 2 della legge 21       novembre   1966, 1044) ;

2487:  assegnazione straordinaria per l'integra­zione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

2489:  concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati;

2502:  spese per l'assistenza sanitaria e farma­ceutica agli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gen­naio 1968, n. 7) nonché contributi agli en­ti che vi provvedono;

2505:  assistenza in natura da effettuare con di­stribuzione di materiale vario agli assisti­bili bisognosi specie in caso di pubbliche calamità, nonché agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 lu­glio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e suc­cessive modificazioni, nonché alle leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7. Spese inerenti ai servizi di ap­provvigionamento, distribuzione deposito e custodia di detto materiale.

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art. 7 i seguenti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di servizio:

.... : ......................................................

.... : ......................................................

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spe­sa concernenti spese di funzionamento in con­seguenza dei prevedibili minori fabbisogni deri­vanti dal trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario:

.... : ......................................................

.... : ......................................................

 

Art. 9

Ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, vengono determinate come segue le spese aggiuntive connesse al trasferimento del­le funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordi­nario, disposto con il presente decreto:

a) ................................................

b) ................................................

c) ................................................

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire ............. si provvede ...........................

 

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel­la Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal V' gennaio 1972.

 

 

TABELLA

Contingente del personale del Ministero dell'interno da trasferire alle Regioni a statuto or­dinario con riduzione di altrettanti posti nei ruo­li organici del Ministero medesimo:

a) ................................................

b) ................................................

c) ................................................

 

 

 

 

(1) Ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, fra gli invalidi civili sono compresi sia gli handicappati fisici che quelli psichici.

(2) Vedasi in questo numero la tabella n. 2 «Tendenze negative dirette alla proliferazione dei centri di potere».

 

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