Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre 1971

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

RIFORMA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 3181 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 4-3-1971 DALL'ON. ZAPPA E ALTRI DEPUTATI DEL PSI

 

Relazione

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge quadro tende non solo all'attuazione co­stituzionale in ordine alle competenze da attri­buirsi alle regioni a statuto ordinario, ma anche a riformare profondamente l'ordinamento assi­stenziale del nostro Paese, i cui gravi difetti sono stati da tempo accertati e denunciati; in parti­colare essa conferisce allo Stato, alle regioni e ai comuni la competenza in materia di servizi sociali.

Per affrontare con cognizione di causa l'azione di riforma converrà ricordare brevemente l'evo­luzione della assistenza pubblica nel nostro Pae­se e lo stato attuale del settore.

La legge Crispi del 1890 istituiva il principio della «beneficenza legale» e poneva sotto con­trollo pubblico le numerose istituzioni private di assistenza e beneficenza nel tentativo di dare un indirizzo unitario e insieme di regolare e limita­re il potere ecclesiastico, in un momento in cui la Chiesa era violentemente protestataria e anti­statale. Dal punto di vista istituzionale lo sche­ma era semplice: operavano con vari compiti le congregazioni di carità, le opere pie, i comuni e le province con la tutela e la vigilanza del Mi­nistero dell'interno, attuata a mezzo delle pre­fetture. Nell'intervallo tra le due guerre mondiali ebbe inizio l'intervento diretto dello Stato nelle questioni assistenziali con la nascita dei primi enti parastatali, l'ONOG e l'ONMI, seguiti poi da numerosi altri.

Questo nuovo tipo di intervento si sovrappose allo schema organizzativo precedente che non veniva però innovato (la congregazione di carità cambierà soltanto di nome diventando ente co­munale di assistenza, con assegnazione di fondi da parte del Ministero dell'interno).

Nel secondo dopoguerra il già farraginoso mec­canismo di intervento è stato messo definitiva­mente in crisi dalla proliferazione di enti in cor­rispondenza delle categorie giuridiche degli assi­stiti. I ciechi civili, i sordomuti, gli invalidi rie­scono ad avere provvidenze particolari e un ente per ogni categoria che amministra le provviden­ze ottenute.

Lo stesso avviene per la tutela degli orfani: nel settore si contano almeno venti enti, i quali, tra l'altro, si sovrappongono all'ONMI, l'organi­smo che, secondo la legge istitutiva, dovrebbe interessarsi dei bisogni di tutta l'infanzia. L'assi­stenza pubblica si è quindi andata sviluppando lentamente, gradatamente, con un sistema che può definirsi frammentario, giacché le norme che la regolano non formano un complesso orga­nico, ma sono sparse in varie leggi attinenti a disparate materie ed i relativi servizi sono di­stribuiti in svariati organi.

In pratica tutti i Ministeri hanno in bilancio stanziamenti per far fronte a spese socio-assi­stenziali, senza alcun coordinamento delle ri­spettive attività. Le stime effettuate da enti spe­cializzati relative al complesso delle spese nel campo socio-assistenziale fanno oscillare attorno ai 700 miliardi la spesa per l'assistenza sociale, ripartita tra Amministrazione centrale dello Sta­to, enti locali territoriali, enti pubblici nazionali e locali.

Gran parte delle somme a carico delle Ammi­nistrazioni dello Stato viene trasferita in forma di rimborsi, agli enti locali territoriali, e alle istituzioni pubbliche nazionali e locali. A loro volta quasi tutti questi organismi trasferiscono una parte più o meno importante delle proprie disponibilità tra di loro e ad altre istituzioni pri­vate per l'espletamento di servizi e attività. Non è difficile immaginare quale incremento di spese amministrative derivi dal succedersi di trasferi­menti del genere. Inoltre, la possibilità di un intervento diretto a sostegno degli enti che ge­stiscono i servizi, da parte dell'amministrazione centrale dello Stato e di tutti gli altri organismi citati, vanifica ogni tentativo di accertare l'effet­tivo costo delle prestazioni e l'onere sostenuto dal pubblico erario. Ma quante sono le istituzioni assistenziali operanti? Dal rapporto Saraceno in poi si è parlato di 40.000 enti. Recentemente il Ministero dell'interno, riferendosi ad una inda­gine condotta nel 1967, ha voluto ridimensionare la cifra indicando in 32.942 il totale delle istitu­zioni operanti, dipendenti da quella amministra­zione. Nella cifra non sono comprese le nume­rose altre istituzioni ed enti dipendenti dagli altri Ministeri. È questo ad esempio il caso dell'ONMI, vigilato dal Ministero della sanità, e dell'ONPI e dell'ENAOLI, controllati dal Ministero del lavoro. Questi enti sono a loro volta convenzionati con altre istituzioni per l'espletamento delle attività, istituzioni che non necessariamente corrispon­dono a quelle controllate dal Ministero dell'in­terno, anche in ragione della mancanza di un qualunque coordinamento tra le varie ammini­strazioni.

Le istituzioni censite dal Ministero dell'interno sono le IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cioè a dire le antiche opere pie; gli ECA, enti comunali di assistenza; le istitu­zioni assistenziali private erette o meno in ente morale.

Quale attività svolge questo complesso di en­ti? Essi si rivolgono, sempre secondo i dati for­niti dal Ministero dell'interno, ad oltre cinque milioni di cittadini con interventi per una spesa complessiva di 230 miliardi. Più della metà degli assistiti riceve un sussidio economico dall'ECA di natura irrisoria, che risulta dalla divisione tra di loro di 47 miliardi di lire. 155 miliardi vengono spesi per attività di ricovero, con la quale ven­gono assistite 465 mila persone. Delle istituzio­ni che svolgono assistenza attraverso il ricovero solo il 4 per cento sono specializzate, sono cioè in grado di intervenire in favore di minorati e subnormali. Oltre 400 mila ricoveri riguardano persone normali indigenti; di questi almeno 300.000 sono ragazzi. I dati riportati vanno rife­riti al 1967.

Corrisponde l'attività posta in essere alle esi­genze della società italiana contemporanea? Il nostro Paese è interessato a profonde trasfor­mazioni nella sua struttura sociale. È in atto una progressiva concentrazione di popolazione in aree metropolitane, con il conseguente esodo di popolazione dai territori meno favoriti; la fami­glia urbana è ormai costituita da un nucleo com­posto dei soli genitori e dei figli con autonome soluzioni di vita per gli anziani. Questi ultimi aumentano progressivamente in percentuale nei confronti del resto della popolazione.

Il lavoro di entrambi i coniugi, nelle famiglie «nucleari», pone gravi problemi di custodia e di cura della prole. La nuova realtà sollecita un profondo cambiamento nella concezione dell'in­tervento socio-assistenziale. Deve essere supe­rato il modo tradizionale di considerare le infra­strutture sociali in termini di marginalità socia­le. Quello che in altri tempi poteva essere con­siderato un provvedimento di beneficenza per far fronte alla povertà e alla mendicità oggi si deve trasformare in servizio rivolto all'intera po­polazione in conseguenza della diffusione del bi­sogno e del diverso ruolo - educativo e promo­zionale - che oggi è possibile assegnare alle antiche forme di intervento sociale.

Ma la trasformazione riguarda anche il tipo di servizio offerto. Non è possibile seguitare ad affrontare i problemi sociali emergenti dalla so­cietà con interventi di tipo istituzionalizzato, e cioè di ricovero, che comportano l'esclusione della persona dal contesto della sua normale vita di relazione familiare e sociale. I servizi dovran­no avere carattere aperto, cioè di appoggio al­lo svolgimento delle normali funzioni sociali dell'individuo e della famiglia.

L'attuale forma di intervento operato dalle isti­tuzioni di assistenza pubbliche e private, centrate sull'attività di ricovero, non corrisponde alle esi­genze del nostro tempo.

Quali che saranno le decisioni che le organiz­zazioni private vorranno prendere per adeguare la loro attività ai nuovi bisogni, l'intervento del­lo Stato non può tardare ulteriormente nell'azio­ne di riforma, proseguendo nell'opera di soste­gno di attività socialmente dannose. Il volonta­riato dovrà sì essere chiamato a svolgere un ruolo nell'azione sociale, ma preferibilmente in forma diretta e personale, ampliando ad esempio gli affidamenti familiari per bambini con famiglie in difficoltà e aumentando, migliorando i mecca­nismi della legge, il numero delle adozioni.

L'intervento pubblico nel campo sociale ha quindi bisogno di razionalizzazione, deve porsi come obbiettivo l'eliminazione degli sprechi e delle attività socialmente improduttive, e deve basarsi su nuove strategie, con una radicale tra­sformazione nel sistema dei servizi sociali.

La presente legge quadro si pone con chia­rezza di fronte alla necessità di procedere ad un riordinamento della materia assistenziale, riordi­namento che non può più consistere in qualche aggiunta o cambiamento di norme, ma che im­pone un deciso salto di qualità.

Uno dei perni della riforma è la costituzione di un vertice politico-amministrativo che sia in grado di elaborare una valida politica assisten­ziale per il Paese.

A tale scopo si è ritenuto necessario proporre il trasferimento di ogni competenza in materia di assistenza sociale al Ministero della sanità, non solo per la stretta affinità corrente tra i set­tori della sanità e dell'assistenza, ma anche per­ché il giudizio di inidoneità del Ministero dell'in­terno ad occuparsi di problemi sociali, pronun­ciato dalla Commissione parlamentare d'inchie­sta sulla miseria del 1953, permane tuttora va­lido. Così si esprimeva la Commissione ora ci­tata (Vol. 1 - Relazione generale; pag. 226): «Si è già detto della inflazione di amministrazioni e di enti che si occupano di problemi assistenziali e sociali. Quasi tutti i Ministeri svolgono qual­che attività in questo campo, con un disordine e una interferenza reciproca che non hanno con­fronti in alcun altro settore della pubblica am­ministrazione. Non occorre segnalare, in un si­mile stato di cose, l'impossibilità e la non ido­neità del Ministero dell'interno a svolgere una azione unitaria efficiente nei problemi sociali, senza che su questi si ripercuote la "convivenza" obbligata con gli affari della pubblica sicurezza e dell'amministrazione civile, che costituiscono il compito preminente di codesto dicastero. Oc­corre dar vita, insomma, ad un organismo a livel­lo ministeriale, aperto alle concezioni moderne e agli studi sociali, agilissimo nel funzionamento sollecito nei suoi compiti di solidarietà umana».

A confermare la esattezza di tale diagnosi è lo stesso Ministero dell'interno, il quale, nella rela­zione al bilancio di previsione dello Stato per il 1969 ha dichiarato: «l'assistenza pubblica ai bisognosi racchiude in sé un rilevante interesse generale, in quanto i servizi e le attività assi­stenziali concorrono a difendere il tessuto so­ciale da elementi passivi o parassitari». È evi­dente la strumentalizzazione dell'assistenza in funzione della conservazione dell'ordine pubbli­co, né può meravigliare che ancora oggi le nor­me per l'assistenza agli inabili trovano posto nel­la legge di pubblica sicurezza.

Del resto, nessun provvedimento di carattere generale per il riordinamento dell'assistenza ri­sulta sia stato proposto e portato avanti nel do­poguerra da detto Ministero, impegnato con osti­nazione nella difesa di un sistema dominato dal paternalismo, causa di enormi sprechi e di cate­gorizzazione degli assistiti e nel quale la funzio­ne pubblica assistenziale viene costantemente mortificata, al fine precipuo di avvantaggiare la beneficenza privata.

Occorre poi segnalare che un rapporto delle Nazioni Unite elaborato a seguito di una indagine estesa a trenta Paesi diversi ha posto in eviden­za come, prescindendo dai Paesi aventi ordina­menti estremamente complessi oppure ordina­menti speciali, soltanto in due Paesi l'assistenza pubblica sia stata lasciata sotto la sorveglianza del Ministero dell'interno: l'Italia e l'Iran.

Accanto alla esigenza di dare al Paese organi responsabili per la realizzazione dei servizi so­ciali si è posta la necessità di riformare l'attuale stato caotico dell'assistenza pubblica, nel quale operano una pluralità di enti tra di loro non coor­dinati, mediante attribuzione alle regioni delle competenze ad esse riconosciute dalla Costitu­zione in materia di beneficenza pubblica, di assi­stenza sanitaria e ospedaliera, di assistenza sco­lastica.

Al livello operativo di base la competenza in materia di servizi sociali viene poi attribuita e­sclusivamente ai comuni o a consorzi di comuni, i quali potranno avvalersi di appositi strumenti operativi, le unità locali dei servizi sociali, da istituirsi con la stessa natura giuridica e le stes­se dimensioni territoriali delle unità sanitarie, con le quali dovranno essere collegate. In tutto non più di diecimila organismi contro le decine di migliaia attuali.

Assolutamente contraria a ogni norma di fun­zionalità e di efficienza appare la possibilità di far coesistere il nuovo ordinamento con quello ora esistente: è naturale quindi che la presente proposta di legge postuli la soppressione degli enti pubblici, nazionali e locali, incompatibili con la nuova formula organizzativa. È da rilevare a tale proposito che numerosi enti pubblici han­no da tempo esaurito ogni utile funzione e di fatto sopravvivono per amministrare il proprio personale ed agire secondo la logica dei centri di potere.

Sotto un diverso angolo visuale si può notare che se l'attuale assurda organizzazione dei ser­vizi dovesse permanere - solo per l'assistenza ai minori operano quattro enti pubblici nazionali, oltre agli enti territoriali e a numerosi enti lo­cali - la riforma verrebbe svuotata di ogni con­tenuto e anziché semplificare l'organizzazione assistenziale, la renderebbe vieppiù paradossale: accanto agli enti per così dire, di tipo verticale, oggi esistenti, verrebbe infatti a operare una or­ganizzazione di tipo orizzontale, basata sulle re­gioni e sui comuni, con un intrico e una confu­sione di competenze indescrivibili.

In via preliminare occorre precisare che il progetto di legge quadro in esame non tocca i temi della riforma dell'assistenza economica di base, per la quale è prevista una proposta ad hoc, mirante a razionalizzare l'attuale compo­sito sistema, con estensione della assistenza ai soggetti che ne sono tuttora privi e con l'unifi­cazione dei metodi di erogazione delle presta­zioni.

La proposta in esame limita il proprio oggetto alla promozione e alla gestione dei servizi so­ciali. Si è preferita questa espressione, per quanto generica, a quella di «servizi assisten­ziali», proprio per ribadire il concetto secondo cui determinati servizi non possono essere con­cepiti esclusivamente per le persone in stato di bisogno economico, alle quali dovranno comun­que essere assicurati i mezzi necessari per vi­vere, ma debbono essere estesi a tutta la clas­se lavoratrice, a tutta la popolazione.

È stato già ricordato che l'assetto sociale ve­nuto a determinarsi a seguito dello sviluppo industriale registra l'insorgere di nuovi partico­lari stati di bisogno che nelle condizioni organiz­zative attuali rimangono insoddisfatti. Trasfor­mazioni radicali investono l'istituto familiare e la posizione della donna nella comunità: lo Stato non può limitarsi ad assistere inerte allo svol­gersi di tali fenomeni, come purtroppo ha fatto finora, ma deve intervenire con una coraggiosa politica in aiuto delle persone e delle famiglie, promuovendo l'istituzione di tutti quei servizi de­stinati appunto a soddisfare i bisogni di nuovo tipo.

E accanto agli asili-nido, la cui organizzazione è praticamente inesistente in Italia, va creata a sostegno delle persone e dei nuclei familiari tut­ta un'estesa gamma di servizi di aiuto familiare, dal segretariato sociale al consultorio familiare, dai servizi di affidamento familiare a quelli di assistenza domiciliare, anche essi pressoché ine­sistenti nel nostro Paese, ove si eccettuino ta­lune attività caritative condotte con finalità non sempre lineari.

Del pari vanno creati centri diurni di ricrea­zione e assistenza, pensionati e case albergo, per dare una risposta in termini di moderna po­litica assistenziale ai più vitali bisogni delle persone, senza attentare alla loro dignità e sen­za isolarle dal tessuto sociale.

L'elencazione dei servizi formulata nella pre­sente proposta non ha ovviamente carattere tas­sativo, dovendo i servizi stessi rispondere ai bisogni più vari anche in rapporto alle diversità delle condizioni ambientali, le quali possono mu­tare da regione a regione. Si possono tuttavia indicare alcuni principi da tenere presenti in sede di promozione dei servizi.

In rapporto con la situazione che si è storica­mente determinata nel Paese e che ancora oggi, ripetiamo, si basa su di una volontà disgrega­trice della famiglia, si deve opporre un deciso rifiuto alla politica indiscriminata dei ricoveri, si deve opporre un deciso rifiuto a ogni forma di emarginazione dalla vita familiare e sociale, a ogni forma di segregazione, si deve bandire ogni forma di violenza, fisica e morale.

Dovrà poi scomparire la discriminazione tut­tora in atto tra fanciulli legittimi, assistiti da un ente nazionale, e fanciulli illegittimi, assistiti dalle amministrazioni provinciali con criteri di­versi e talora con limitazioni incomprensibili.

Dovrà essere infine ammessa la partecipazio­ne dei cittadini alla gestione dei servizi, non so­lo come garanzia per la loro migliore funzionali­tà, ma anche per rendere sempre più responsa­bili gli utenti nell'uso più appropriato dei servizi stessi. Le forme di partecipazione potranno va­riare da regione a regione, in quanto la proposta di legge quadro deve, per sua natura, limitarsi a introdurre un principio, che è di fondamentale valore per lo sviluppo della democrazia sostan­ziale nel nostro Paese.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge sot­toposta al vostro esame non comporta nuovi oneri finanziari, in quanto i fondi già oggi desti­nati ad attività assistenziali risultano sufficienti per l'avvio di un processo di sviluppo dei servi­zi, nel quadro di un organico sistema di sicurez­za sociale, secondo gli orientamenti espressi in sede di programmazione economica nazionale.

Le regioni potranno disporre di notevoli beni mobiliari e immobiliari, oggi scarsamente pro­duttivi, per rendere concreta la politica di pro­mozione dei servizi. Edifici appartenenti al patri­monio di enti nazionali o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, molte delle quali, per un complesso di motivi, non sono in grado di esprimere apprezzabili attività di carattere so­ciale potranno essere adeguatamente utilizzati dalla pianificazione regionale.

Non occorrono altre parole, onorevoli colleghi, per illustrare la portata della presente proposta. Essa tende a trasformare in modo radicale una struttura che risale nelle sue linee fondamentali al secolo scorso; attribuisce preminenza alla fun­zione pubblica, sia pure nel rispetto delle forme di assistenza privata; garantisce il diritto dei cittadini all'assistenza sociale; offre in definiti­va un contributo alla edificazione di una società fatta non contro ma a misura dell'uomo.

 

 

Testo della proposta di legge

 

Art. 1

Il Ministero della sanità assume la denomina­zione di Ministero della sanità e dei servizi so­ciali.

Con la trasformazione del Ministero della sa­nità in Ministero della sanità e dei servizi sociali decadono le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli altri ministeri e degli organi e de­gli enti da essi dipendenti: dette attribuzioni sono esercitate - secondo le linee direttrici pre­viste dalia presente legge quadro - dal Mini­stero della sanità e dei servizi sociali, dalle re­gioni e dai comuni.

Ferme restando le competenze in campo sani­tario, il Ministero, nel settore dei servizi sociali, oltre alla gestione del Fondo nazionale di cui all'articolo 6, svolge funzioni di indirizzo e di coor­dinamento delle attività delle regioni in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, che attengono ad esigenze di carattere unitario. In collaborazione con le regioni, il Ministero promuove studi e ricerche in materia di servizi sociali, raccoglie i dati statistici e la documenta­zione sullo stato dei bisogni e sulla funzionalità dei servizi, cura l'applicazione delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, propone al Ministero del bilancio e della pro­grammazione economica gli obiettivi relativi allo sviluppo del settore, promuove l'adegua­mento dei servizi sociali alle convenzioni inter­nazionali e alle norme comunitarie, mantiene i contatti con gli organismi esteri similari.

 

Art. 2

Ai fini della presente legge, per servizi sociali si intendono quei servizi destinati a garantire ai cittadini il diritto di fruire delle prestazioni ne­cessarie per il soddisfacimento dei bisogni so­ciali fondamentali, con eccezione dei servizi in cui sia esclusiva e prevalente la competenza sa­nitaria, educativa e di assistenza economica.

Nello sviluppo dei servizi sociali dovrà essere attribuita priorità agli asili nido, ai servizi di aiu­to familiare, ai centri diurni, ai pensionati, alle case albergo, nonché a quei servizi che siano ritenuti necessari per rispondere ai bisogni spe­cifici di determinate zone territoriali.

 

Art. 3

Nella organizzazione dei servizi sociali dovran­no essere tenuti presenti i seguenti criteri:

si dovrà evitare ogni forma di esclusione dalle relazioni familiari e dalla vita sociale ricor­rendo soltanto in via eccezionale al ricovero in istituzioni;

si dovrà in linea di principio garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi e non riservarli alle persone indigenti, per le quali dovranno es­sere previsti, con appositi provvedimenti, mezzi economici adeguati;

si dovrà evitare ogni forma di discriminazio­ne tra minori legittimi e illegittimi;

si dovrà favorire la partecipazione degli utenti e della popolazione alla gestione dei ser­vizi stessi.

 

Art. 4

La competenza in materia di programmazione, finanziamento e controllo dei servizi sociali è attribuita alle regioni.

In particolare l'amministrazione regionale prov­vede:

a) a emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presen­te legge;

b) a determinare la misura e le modalità della ripartizione, tra i comuni e i consorzi di comuni, dei fondi comunque disponibili per l'im­pianto e la gestione dei servizi sociali;

c) a svolgere un'azione di assistenza tecni­ca diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali;

d) a promuovere, in collaborazione con le università o gli istituti statali di formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale addetto ai servizi, per renderlo idoneo ai nuovi compiti;

e) al controllo sul funzionamento delle uni­tà locali dei servizi sociali e su tutte le istitu­zioni di assistenza comune operanti sul territo­rio regionale;

f) a stipulare in casi eccezionali conven­zioni o comunque erogare contributi, soltanto con il parere favorevole dell'unità locale dei servizi nel cui territorio si trova la sede legale dell'isti­tuzione.

 

Art. 5

I comuni ed i consorzi di comuni sono prepo­sti alla gestione dei servizi sociali, mediante l'istituzione delle unità locali dei servizi sociali, da istituirsi con la configurazione giuridica e con le dimensioni territoriali delle unità locali sani­tarie con le quali saranno opportunamente col­legate.

La regione procederà a stabilire la forma ed i modi del collegamento di cui al precedente comma.

 

Art. 6

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi dei bilanci degli enti locali comunque destinati ad interventi aventi finalità assistenziali e di beneficenza, integrati, fino a che la legge sulla finanza locale non disponga diver­samente, dal Ministero della sanità e dei servizi sociali. A tal fine presso detto Ministero è isti­tuito il Fondo nazionale per i servizi sociali che viene alimentato nel seguente modo:

a) dai capitoli di spese relativi ad attività assistenziali e di beneficenza comunque svolte dalle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello dell'en­trata in vigore della presente legge;

b) dagli stanziamenti per attività assisten­ziali e di beneficenza svolte dagli enti pubblici nazionali;

c) dai contributi di natura previdenziale e­rogati in favore dell'ENAOLI e dell'ONPI;

d) dai proventi delle lotterie nazionali;

e) dai proventi delle contravvenzioni a ca­rico dei datori di lavoro per violazione dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

f) da una percentuale del 5 per cento sulle spese per l'edilizia sociale da destinare alla co­struzione di edifici per i servizi sociali.

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della sanità e dei servizi sociali, il fondo viene ripartito tra le regioni en­tro il mese di febbraio di ogni anno sulla base dei criteri previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Nell'effettuare tale ripartizione dovranno es­sere considerate distintamente le spese per l'impianto di nuovi servizi e le spese per la ge­stione di quelli esistenti.

 

Art. 7

Le competenze assistenziali svolte dalle pro­vince sono trasferite ai comuni o ai consorzi di comuni.

Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, alle quali sono comunque applicabili, compatibilmente con il lo­ro ordinamento costituzionale, gli articoli 6 e 8 della presente legge.

 

Art. 8

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei mi­nistri di concerto con il Ministro della sanità e dei servizi sociali, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno soppressi gli enti pubblici nazionali che svolgono, a qual­siasi titolo, attività di assistenza sociale, com­presi comunque quelli inseriti nell'elenco alle­gato alla presente legge.

Con decreti del Presidente della Giunta regio­nale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno soppressi gli enti co­munali di assistenza e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il personale degli enti di cui ai primi due com­mi del presente articolo sarà in pari tempo tra­sferito agli uffici regionali e locali costituenti il nuovo ordinamento, conservando il grado e il trattamento economico raggiunto all'entrata in vigore della presente legge.

I beni patrimoniali degli enti pubblici naziona­li, degli enti comunali di assistenza e delle isti­tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppressi, passano al patrimonio disponibile delle regioni, le quali li destineranno alla gestio­ne e allo sviluppo dei servizi sociali.

Le province e gli enti sopprimendi continue­ranno a svolgere le loro attività in materia di assistenza sociale fino alla emanazione del de­creto di cui ai primi due commi del presente articolo.

 

Art. 9

Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme per l'istituzione e la strutturazione della Direzione generale dei servizi sociali in seno al Ministero della sanità e dei servizi sociali.

 

Art. 10

Le prestazioni di carattere economico previ­ste per determinate categorie di assistiti riman­gono in vigore e sono a carico delle regioni.

Con successivo provvedimento si procederà al riordinamento globale dell'assistenza econo­mica.

 

Art. 11

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa in contrasto.

 

Allegato

Opera nazionale per la protezione della mater­nità e dell'infanzia;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici;

Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Opera nazionale di assistenza all'infanzia del­le regioni di confine;

Commissariato della gioventù italiana;

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi ci­vili;

Ente nazionale assistenza lavoratori;

Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Ente nazionale di assistenza magistrale;

Istituto nazionale Giuseppe Kirner;

Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia;

Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare;

Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Ente nazionale per la distribuzione dei soccor­si in Italia;

Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia;

Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

Istituto Andrea Doria per gli orfani dei marinai morti in guerra;

Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito;

Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza;

Fondo di assistenza e previdenza per il perso­nale della pubblica sicurezza;

Ente di assistenza degli orfani degli agenti di custodia;

Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;

Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna.

 

www.fondazionepromozionesociale.it