Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre 1971

 

 

NOTIZIARIO DELL'UNIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE E PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

 

Testo della lettera inviata il 7-7-1971 al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per la grazia e giu­stizia, al presidente ed ai componenti della Com­missione Giustizia della Camera dei Deputati.

 

Questa Unione, presa visione del testo unifi­cato predisposto dal Comitato ristretto, osserva che è necessario per una riforma di famiglia ri­spondente ai diritti reali dei figli:

1) sopprimere l'arcaico istituto dell'adozio­ne (art. 291-314 c.c.), avente finalità esclusiva­mente patrimoniali e successorie.

La richiesta di detta soppressione si fonda sul­le necessità che la legge tuteli i diritti dei bam­bini privi di famiglia e non tuteli invece i desi­deri di trasmissione del patrimonio delle persone prive di prole, situazioni che sono in insanabile contraddizione com'è dimostrato dal fatto che l'adozione (tradizionale) viene spesso utilizzata per evadere l'adozione speciale, favorendo il mer­cato (a pagamento o di favore) dei bambini.

Se poi il legislatore intendesse venire incontro al desiderio di trasmissione del cognome (che spesso è motivato dalla riduzione delle tasse successorie) si potrebbe ad avviso di questa Unione prevedere una normativa in materia che però non dovrebbe comportare agevolazioni fi­scali e soprattutto non dovrebbe consentire lo stabilirsi di legami di (falsa) filiazione;

2) conseguentemente dovrebbe essere ele­vata da 8 a 18 anni l'età dei minori adottabili con adozione speciale (vedasi il disegno di legge del Governo n. 1591/Senato concernente la ratifica della convenzione europea sull'adozione dei mi­nori e la proposta di legge n. 3277 presentata alla Camera dei Deputati dall'On.le Padula). Si ten­ga presente che le norme transitorie (art. 6 della legge 5 giugno 1967 n. 431) scadono il 6 luglio 1972.

Al riguardo questa Unione ritiene che debba­no essere inserite modifiche della legge sull'ado­zione speciale, modifiche rese necessarie ed evi­denti dalle interpretazioni diverse e a volte op­poste manifestatesi in questi primi quattro anni di applicazione dell'adozione speciale e che han­no causato gravi danni ai bambini: ingiustificati ritardi nella dichiarazione di adottabilità o nell'affidamento preadottivo, sballottamento di bam­bini da una famiglia all'altra. Le modifiche neces­sarie sono previste nella proposta di legge n. 3277 presentata dall'On. Padula;

3) parimenti soppressa dovrebbe essere l'affiliazione, istituto abnorme esistente solamen­te nel diritto italiano, che dovrebbe essere so­stituito dalla possibilità di riconoscimento dei cosiddetti figli adulterini e da una regolamenta­zione dell'affidamento familiare a scopo educa­tivo, prassi sempre più utilizzata;

4) modificare radicalmente l'istituto della tutela fondandolo sui bisogni educativi (e non solo su quelli patrimoniali) dei minori;

5) rivedere il testo predisposto dal Comi­tato ristretto per quanto riguarda i riconoscimen­ti giudiziali di paternità e maternità, limitando, se la Commissione Giustizia lo riterrà opportu­no, gli effetti ad obblighi meramente economici. Aberrante è la normativa attuale (che purtroppo il testo del Comitato ristretto intende ampliare) in base alla quale il giudice impone la paternità e la maternità al genitore che rifiuta il proprio nato tanto da costituirsi in giudizio;

6) pure inaccettabile è l'attuale articolo 87 del codice civile e la modifica proposta dal Co­mitato ristretto, nel senso che si consente al tri­bunale di accordare dispensa per il matrimonio fra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi di una stessa persona; l'adottato ed i figli dell'adottante.

Tali possibilità di dispensa contraddicono as­surdamente alla natura dell'adozione speciale, di cui la legge 5 giugno 1967 n. 431, stabilendo che l'adottato con adozione speciale assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, non fa altro che dare riconoscimento giuridico ad una realtà co­stituitasi.

Si unisce copia dell'articolo apparso sulla Ri­vista del Diritto matrimoniale e dello stato delle persone che precisa la posizione di questa Unio­ne in materia.

 

 

NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE

 

(Articolo pubblicato dalla Rivista del Diritto ma­trimoniale e dello stato delle persone, luglio-di­cembre 1968).

 

Le proposte di legge in materia di filiazione presentate alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica anche se recano spesso il ti­tolo «riforma», non vanno a nostro avviso al di là di richieste di adattamento più o meno avan­zate, lasciandone del tutto inalterata l'imposta­zione e non eliminandone le profonde contrad­dizioni.

Basti pensare che, da un lato, con l'adozione speciale il bambino diviene figlio legittimo dei coniugi che intendono provvedere al suo alleva­mento, educazione e istruzione e vengono rotti i rapporti tra il bambino stesso ed i suoi geni­tori di sangue; d'altro lato, le proposte suddette richiedono l'ampliamento delle ipotesi per la di­chiarazione giudiziale di paternità, con la quale si vuole far diventare genitore anche colui che non ha mai avuto alcun rapporto affettivo ed educa­tivo con il proprio nato, né intende averne.

 

Diritti e doveri dei genitori

I genitori posseggono sui loro nati non un di­ritto assoluto, bensì solo un diritto di priorità al loro allevamento, educazione e istruzione (1).

Il pieno diritto viene conseguito solo con il soddisfacimento dei doveri relativi (diritto-fun­zione).

Se così non fosse, il diritto del nato al nor­male sviluppo della sua personalità verrebbe ad essere schiacciato.

 

Procreazione e filiazione

Molti considerano ancora sinonimi i due con­cetti di «nato da» e di «figlio di».

Sappiamo invece che la personalità è non tanto determinata dall'apporto ereditario (che costi­tuisce solo la base di partenza), ma è soprat­tutto costruita dall'ambiente.

In particolare è l'ambiente familiare che tra­smette al figlio (procreato o non procreato) i va­lori (positivi e negativi), che gli modella il carat­tere, in sostanza che costruisce la sua persona­lità (2).

A questo riguardo si osservi la distinzione fra maternité (atto procreativo), maternage (insie­me delle cure materiali, affettive, educative per mezzo delle quali il bambino diventa il figlio di una determinata persona - procreativa o non), maternisation (insieme dei processi per mezzo dei quali il bambino concorre allo sviluppo della procreatrice o dell'adottante e l'aiuta a diven­tare una madre, sua madre) e similmente fra pa­ternité, paternage, paternisation (3).

Una prova del valore determinante dell'ambien­te familiare nella costruzione della personalità è data dalle gravi conseguenze negative che col­piscono i bambini ricoverati in istituti anche ot­timi (4).

Dagli studi dello Spitz riportiamo la seguente tabella molto significativa, che riassume i risul­tati scientifici in materia.

 

Quoziente di sviluppo dei bambini con madre presente o assente

 

 

 

Quoziente di sviluppo

Classe sociale di provenienza

Madre presente

o assente

Numero dei casi

Media ottenuta dal 1°al 4° mese

Media ottenuta dal 9°al 12° mese

Ambiente urbano non selezionato

Assente

61

124

71

Profess. liberali

Presente

23

133

131

Contadini

Presente

11

107

108

Madri nubili delinquenti

Presente

69

101,5

105

 

Il primo gruppo comprende bambini ricoverati in istituto con madre assente, provenienti da di­verse classi sociali; al momento del primo esa­me, il loro quoziente di sviluppo medio era di 124 ed occupava il secondo posto fra i quattro gruppi.

L'alto quoziente di sviluppo è dovuto alle assi­due cure materiali che ricevevano i bambini isti­tuzionalizzati. Verso la fine del primo anno, in­vece, il loro quoziente di sviluppo era sceso a 72, alla fine del secondo anno precipitava a 45.

Le ultime due cifre indicano un ritardo preoc­cupante, provocato con chiara evidenza dall'uni­ca variabile: l'assenza della madre.

 

Nuova impostazione del diritto di famiglia in ma­teria di filiazione

Dalle considerazioni sin qui svolte, risulta che vi può essere filiazione solo nei casi in cui i ge­nitori hanno provveduto ad allevare, educare e istruire il figlio procreato o non procreato.

Pertanto, questo dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto di famiglia in materia di filia­zione, se non si vuole che la legge sia in contra­sto con la realtà delle cose.

Naturalmente questa nuova impostazione esi­ge radicali cambiamenti rispetto alla regolamen­tazione attuale, ancora fondata sul semplice fatto biologico. Anzi, per quanto concerne la filiazione «legittima», avendo esclusivamente il marito la possibilità di disconoscere il «figlio», si può verificare, come nel caso Locatelli-Coppi, che ri­sulti «figlio» colui che non è stato né procreato né allevato.

Partendo dal principio che non si instaura il rapporto di filiazione quando non vi è o non vi è stato maternage e maternisation o paternage e paternisation (e cioè l'insieme dei processi ve­ramente formativi), si dovrebbe fra l'altro:

a) regolamentare la patria potestà in modo da mettere in evidenza la sua principale caratte­ristica di «funzione»;

b) prorogare il termine dei tre mesi previ­sto per l'azione di disconoscimento di paternità (art. 224 c.c.) e consentire che detta azione pos­sa essere promossa anche dalla moglie e dal rappresentante legale del minore;

c) mantenere l'attuale non obbligatorietà del riconoscimento della prole nata fuori del ma­trimonio, poiché é evidente che non si può far diventare padre o madre persone che non vo­gliono esserlo;

d) conseguentemente abrogare le norme re­lative alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, prevedendo al massimo obblighi patri­moniali a carico dei procreatori che non vogliano provvedere ai loro nati;

e) portare il limite degli anni 8 (art. 314/ 4), previsto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori privi di cure familiari a 18 anni, come prevede la Convenzione europea sull'adozione, firmata dal Governo italiano il 18 aprile 1967 e in attesa di ratifica da parte del nostro Parlamento.

Mentre è indubbio che, per ovviare ai deleteri effetti della carenza di cure familiari, i bambini in situazione di abbandono debbano essere affi­dati fin dalla più tenera età (gli esperti afferma­no entro il sesto ottavo mese di vita), è pur ve­ro che molti sono i minori la cui situazione di abbandono si verifica quando essi hanno supe­rato l'ottavo anno di età. In questi casi, peraltro numerosi, non si vede per quali motivi essi do­vrebbero essere esclusi, da una norma di legge, dalla possibilità di essere adottati;

f) abrogare l'adozione semplice (artt. da 291 a 314 c. c.) ;

g) consentire il riconoscimento dei figli co­siddetti adulterini nei casi in cui il rapporto di paternage e di maternage è stato instaurato.

Detto riconoscimento potrebbe aver luogo da parte di un organo giudiziario solo dopo che sia trascorso un periodo (ad esempio 2 anni) in cui il genitore abbia provveduto al proprio nato.

L'organo giudiziario (riteniamo che il più ido­neo sia il Tribunale per i Minorenni) dovrebbe accertare:

- la situazione del minore;

- se il o la procreante provvedono o meno ad eventuali altri figli legittimi o naturali rico­nosciuti;

- l'opportunità o meno che il minore cambi il cognome;

h) dovrebbero essere previste delle norme dirette a regolamentare il riconoscimento tar­divo;

i) dovrebbe inoltre essere regolamentato l'affidamento familiare a scopo educativo: prassi assistenziale che rappresenta una valida alter­nativa al ricovero dei minori in istituto.

 

Conclusione

Con queste modifiche si avrebbe un diritto di famiglia in materia di filiazione, che sarebbe in­centrato soprattutto sui diritti che attengono al­la personalità e non, come nella legislazione at­tuale, principalmente sulla tutela degli interessi patrimoniali.

La nuova regolamentazione dovrebbe, inoltre, sull'esempio di quanto è stato previsto per l'ado­zione speciale, riconoscere una priorità di diritti (ci si riferisce sempre a quelli che attengono al­lo sviluppo della personalità) dei minori, capo­volgendo la situazione attuale in cui, esclusa l'adozione speciale, la priorità è in concreto ri­conosciuta agli adulti, e soprattutto ai mariti.

Se in materia di filiazione l'accento venisse po­sto sui diritti che attengono alla persona, dovreb­bero essere altresì rivisti gli istituti della tutela ed i poteri di intervento dell'autorità giudiziaria.

Naturalmente l'organo competente non dovreb­be avere funzioni soprattutto repressive o di tu­tela del patrimonio (come tutti gli attuali uffici giudiziari), ma principalmente funzioni di tutela delle persone e delle famiglie.

Ciò implica un organo specializzato a cui par­tecipino anche specialisti delle varie discipline umane e sociali (psicologi, assistenti sociali, e­ducatori, neuropsichiatri infantili, psichiatri, ec­cetera). Data l'unitarietà della persona e della famiglia, a detto organo dovrebbero essere af­fidate tutte le competenze in materia di tutela della persona e della famiglia, evitando l'attuale frammentarietà degli interventi fra giudice tute­lare, Tribunale per i Minorenni e magistratura ordinaria.

 

 

(1) Lettera enciclica «Pacem in Terris», paragrafo 9.

(2) Determinanti sono soprattutto i primi anni di vita, specialmente i primi tre.

(3) Pierre Joannon, Maternage et nursing (La Presse Medicale, 1960, 53, p. 2059); Nicole Quemada, Maternage et adoption, Foulon, Paris. In italiano, Cure materne e adozione (Maternità e Infanzia, numeri 1 e 3 del 1966).

(4) John Bowlby, Cure materne e igiene mentale del fanciullo, Editrice Universitaria, Firenze, 1957.

 

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