Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

DOCUMENTI

 

CONVEGNO NAZIONALE DEGLI ASSESSORI REGIONALI ALL'ASSISTENZA

DUE DOCUMENTI FONDAMENTALI PER LA RIFORMA DEL SETTORE ASSISTENZIALE

 

 

Pubblichiamo due documenti di fondamentale importanza per la riforma del settore assistenziale, approvati al Convegno nazionale degli Assessori regionali all'assistenza (Bergamo, 27 aprile 1971).

 

 

I

 

CARATTERISTICHE ATTUALI DEL SISTEMA ASSISTENZIALE OBIETTIVI E SOGGETTI - LINEE DI INTERVENTO

 

1. Premessa

Gli Assessori all'assistenza delle Regioni a statuto ordinario e spe­ciale esprimono una serie di indirizzi comuni sui temi e sui principi che devono caratterizzare la riforma dell'assistenza, nell'ambito della più vasta prospettiva di un sistema di sicurezza sociale, secondo quanto si evince dai principi fondamentali della Costituzione espressi dagli artt. 3, 4, 31 e 38. A questa stregua affermano che l'assistenza va intesa come vero e concreto diritto ai servizi sociali da parte di tutti i cittadini.

In particolare affermano che il dettato costituzionale non solo san­cisce il diritto positivo di tutti i cittadini al minimo vitale, ma, per chi si trova nell'impossibilità di lavorare, fissa addirittura l'entità considerata in diretto rapporto al tenore di vita del lavoratore.

L'affermazione reale di questi principi comporta non solo una profonda innovazione concettuale del significato di assistenza e beneficenza pub­blica, ma un diverso impiego di risorse nel campo sociale.

La figura dell'assistito muta radicalmente: da un ruolo passivo e pro­tetto, esso acquista un ruolo dinamico che lo rende partecipe della dia­lettica culturale e politica del mondo del lavoro.

L'intervento assistenziale deve cioè garantire un corretto rapporto tra singoli e collettività: tutto ciò si realizza attraverso un servizio pubblico, che assicuri un eguale livello di prestazione per tutti i cittadini.

Nessuna programmazione sia sanitaria che della scuola, del territorio e della casa, può prescindere da un coordinamento con la programmazione assistenziale, se si vuole evitare l'artificioso determinarsi di nuove ca­renze e la non soddisfazione di quelle tradizionali.

La finalità precipua dell'intervento assistenziale è il recupero dell'uo­mo e la sua affermazione globale, e pertanto i servizi sociali e la loro organizzazione si devono concretare in soluzioni non emarginanti, ma pro­mozionali e di recupero verso una socializzazione dell'individuo.

In una concezione moderna la beneficenza pubblica si identifica con i servizi sociali; a questa stregua la potestà legislativa riservata alla Regione, dall'art. 117 della Costituzione, deve essere interpretata come com­petenza esclusiva nel campo dell'assistenza e servizi sociali.

 

2. Le caratteristiche attuali del sistema assistenziale

L'offerta prestata dall'attuale sistema assistenziale è, da una parte di mera ed insufficiente prestazione economica, erogata discrezionalmente ai poveri e suppletiva di deficienze di altri settori; e dall'altra di prevalenti interventi «speciali» di tipo chiuso, con evidenti risultati di emarginazione.

Il ruolo storico infatti assegnato all'intervento assistenziale nel nostro paese comporta finalità prevalentemente difensive, punitive, tese a sotto­porre a controllo quelle situazioni individuali e collettive risultate perico­lose o conflittuali rispetto all'ordine sociale.

Tale intervento assistenziale ha come conseguenza la estraneazione dei soggetti da liberi e attivi rapporti sociali, isolandoli in istituzioni emar­ginanti, con un centro coordinatore identificato nel Ministero dell'Interno.

 

3. Obiettivi e soggetti

Il generale risveglio della coscienza civile configura le attività di assi­stenza, di servizio sociale in modo nuovo.

L'intervento assistenziale, anziché limitarsi a riparare le conseguenze più evidenti delle sperequazioni e degli squilibri che esplodono nel mondo del lavoro, della scuola, della famiglia, deve diventare momento di rileva­zione, analisi, denunzia di bisogni sociali.

In questa luce assume significato il discorso della prevenzione, quale intervento teso alla rimozione delle cause economiche, delle strozzature istituzionali, dei meccanismi sociali che consentono il permanere di stati di bisogno non soddisfatti.

Di qui l'affermazione che l'intervento preventivo si attua preliminar­mente fuori dalla tradizionale sfera dell'azione assistenziale e si colloca in tutti quegli ambiti e livelli decisionali dove si esprimono indirizzi globali di sviluppo della comunità.

Poiché l'obiettivo che ci si propone è di soddisfare queste esigenze, risulta che i soggetti delle scelte fondamentali in materia di assistenza sociale e servizio sociale sono i cittadini stessi, e l'istanza primaria che li esprime: vale a dire l'Ente locale che garantisca il massimo di parte­cipazione popolare (anche attraverso i sindacati e le forze sociali, ecc.) all'individuazione dei bisogni, al riconoscimento ed alla rimozione delle loro cause, alfa programmazione della loro soddisfazione, all'organizza­zione ed alla gestione delle strutture o attività. Perciò la Regione si pone come momento di confronto e di sintesi delle espressioni delle comunità locali.

I rapporti tra lo Stato e le Regioni per la materia di assistenza e bene­ficenza devono essere definiti con una legge nazionale approvata dal Par­lamento. Tale legge deve garantire a tutti i cittadini italiani un uguale livello di prestazione; evitare l'accrescersi degli squilibri sociali e territoriali esi­stenti nel paese e così riequilibrare i divari che attualmente si registrano tra le varie Regioni; abrogare la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza la cui sopravvivenza ridurrebbe le Regioni ad un ruolo subal­terno rispetto a quello svolto da altri circuiti assistenziali.

 

4. Linee di intervento

La legge-cornice di riforma deve conferire alla Regione la piena pote­stà legislativa ed amministrativa.

Le Regioni hanno poteri specifici che possono essere così indicati:

- approntamento della legislazione regionale in materia di assistenza so­ciale e servizi sociali;

- individuazione della tipologia delle prestazioni e dei servizi, nonché dei loro standards qualitativi e requisiti qualitativi;

- predisposizione, con il concorso primario dei comuni, consorzi di comu­ni, province, del programma regionale dei servizi sociali;

- concorso alla formazione della programmazione nazionale del settore; ripartizione delle risorse tra gli enti locali;

- preparazione, attraverso strutture formative regionali, del personale dei servizi sociali assistenziali;

- assistenza tecnica ai servizi sociali;

- vigilanza sulle attività ed i requisiti delle fondazioni ed istituzioni pri­vate;

- controllo sulle attività e requisiti delle fondazioni e istituzioni private convenzionate con l'Ente locale.

A livello di Governo sarà individuata una sola competenza ministe­riale, per tutta la materia che è oggetto di leggi della Repubblica e che non viene demandata alle Regioni; poiché la finalità del sistema si sposta dalla neutralizzazione della pericolosità sociale alla garanzia dei diritti sociali del cittadino, tale competenza non sarà del Ministero dell'interno.

In attesa che il Parlamento approvi le norme sulle procedure della programmazione, tutti gli attuali stanziamenti destinati, sotto varie forme, ad attività assistenziali, devono confluire in un unico fondo nazionale tran­sitorio, da ripartirsi fra le Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8 della legge finanziaria regionale n. 281 del 16-5-1970.

I comuni e le province attuano la programmazione regionale.

I comuni esercitano la gestione dei servizi direttamente o attraverso Consorzi di più comuni, possono convenzionarsi con enti privati per l'ese­cuzione dei singoli compiti assistenziali, attraverso il pagamento dei costi di gestione ed escludendo qualsiasi forma di contributo all'incremento dei patrimoni.

Dovranno essere sciolti gli enti pubblici nazionali e gli enti autarchici istituzionali (esempio: ECA - IPAB) che a qualsiasi titolo svolgano attività nel campo assistenziale.

I poteri ed i compiti oggi attribuiti a tali enti, nonché i patrimoni ed i finanziamenti relativi dovranno essere trasferiti alle Regioni che non gesti­ranno direttamente i servizi di assistenza sociale.

 

 

II

 

CRITERI PER L'ELABORAZIONE DI UN DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI ASSISTENZA

 

Gli Assessori all'assistenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale in sede di esame e proposta di linee per un decreto delegato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, constatano che non può essere attuata una delega valida e operativa se con ogni urgenza non si provvede all'ema­nazione di una legge di riforma, o quanto meno di una legge stralcio, che sciolga gli Enti pubblici nazionali e quelli autarchici istituzionali (quali gli ECA e gli IPAB) che a qualsiasi titolo svolgono attività nel campo assi­stenziale

I poteri e i compiti oggi attribuiti a tali Enti, nonché i patrimoni e i finanziamenti relativi dovranno essere trasferiti alle Regioni, le quali peral­tro. nel mentre avranno compiti programmatori, non gestiranno diretta­mente i servizi di assistenza sociale.

Sono trasferite alle Regioni le funzioni di tutela e di vigilanza, eserci­tate dagli organi centrali e/o periferici dello Stato, in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Il personale degli organi centrali e periferici dello Stato che attual­mente esercitano le funzioni di tutela e di vigilanza in materia di assi­stenza e beneficenza pubblica, è trasferito alle Regioni sulla base delle loro necessità.

Gli uffici dello Stato preposti a tale attività vengono soppressi.

È riservato allo Stato, a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento da esercitarsi con leggi del Parlamento e con deliberazioni del Governo, con esclusione in ogni caso di atti da parte dei singoli Ministri.

Fino a che non sarà approvata la legge di riforma, tutti i fondi attual­mente iscritti nel bilancio dello Stato per finanziare gli interventi in mate­ria di assistenza e beneficenza pubblica, sono trasferiti ad un Fondo spe­ciale iscritto nel bilancio del Ministero del Tesoro e destinato ad essere ripartito tra le Regioni secondo i criteri contenuti nell'art. 8 della legge finanziaria regionale n. 281 del 16 maggio 1970.

 

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