Prospettive assistenziali, n. 10, aprile-giugno 1970

 

 

NOTIZIE

 

 

COMITATO NAZIONALE PER GLI HANDICAPPATI

 

«Il Comitato Nazionale per gli handicappati, riunitosi a Roma il 20 giu­gno 1970, a conoscenza della decisione della LANMIC di indire a Roma una manifestazione nazionale per chiedere di unificare in un unico Ente Statale (Opera Nazionale Invalidi - O.N.I.) tutte le categorie di invalidi e mutilati, costituendo un assurdo e anacronistico istituto controllato dal Ministero dell'Interno, rileva che la necessità dell'unificazione delle cate­gorie e della omogeneizzazione dei servizi non può certo risultare dalla meccanicistica somma di tutte le disfunzioni e dei centri di potere già costituiti.

«Inoltre si denuncia come il tentativo di istituire un unico Ente Pub­blico per tutti gli invalidi rappresenti un aperto ed inaccettabile rifiuto dell'ordinamento regionale e delle competenze delle Regioni in materia sanitaria, assistenziale, di istruzione artigiana e professionale (art. 117 della Costituzione) e comunque un tentativo di limitare il decentramento e l'autonomia delle Regioni».

 

Il Comitato Nazionale per gli handicappati invita i partiti, i sindacati, le associazioni, i gruppi e tutti i cittadini ad aderire al seguente documento:

 

A) Portare avanti al più presto l'approvazione di una valida legge che riconosca:

1) idonei interventi di prevenzione;

2) il diritto concretamente esigibile degli handicappati ad interventi per evitare a tutti i livelli (servizi sociali e sanitari, scuola, lavoro, abilita­zione ecc.) la loro emarginazione e cioè l'allontanamento dal normale am­biente di vita della gente. Le prestazioni (ivi comprese quelle specializ­zate) devono essere fornite nell'ambito dei servizi per tutti i cittadini;

3) l'abolizione della legislazione settoriale e la soppressione dei correlativi enti pubblici nazionali;

4) l'attribuzione ad un Ministero (modificandone uno esistente o creandone uno nuovo) delle competenze, in materia di assistenza sociale, compreso il settore rieducativo, relative alla ricerca, alla programmazione

e alla alta vigilanza, con divieto di svolgere funzioni operative direttamente o tramite enti propri;

5) l'attribuzione, per le materie di cui sopra, alle Regioni della legi­slazione specifica, dei controlli, con divieto di svolgere funzioni operative direttamente o tramite propri enti;

6) l'attribuzione ai Comuni o ai Consorzi o Unioni di Comuni di tutti i compiti operativi;

7) l'obbligatorietà delle spese relative a tutte le prestazioni ed i servizi indicati.

Si intende che fino al raggiungimento di interventi idonei per tutti, siano conservate le prestazioni più favorevoli.

 

B) Sul piano operativo, anche nel periodo intercorrente fino all'ema­nazione della legge di cui sopra, si chiede l'impegno per la realizzazione:

1) di adeguati servizi sanitari, sociali, scolastici, di preparazione professionale, ecc.) ;

2) di idonei centri per la preparazione del personale necessario;

3) di idonei interventi per assicurare il diritto alla scuola, al lavoro, alle prestazioni economiche a carattere permanente e temporaneo e ad ogni altro intervento che crei le condizioni per lo sviluppo integrale della persona.

 

Coloro che intendono sottoscrivere il documento sono pregati di comu­nicarlo al Consiglio Nazionale per gli Handicappati, Segreteria presso Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore, 10124 Torino, via Artisti 34.

 

 

ATTIVITA' DELL'UNIONE

 

Indagine conoscitiva sugli istituti di rieducazione

 

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha deciso di svolgere una indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e pena.

Il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (Bertolini e Dell'Oro) e l'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore (Ger­mano, Santanera e Senzani) sono stati chiamati a riferire sulla situazione degli istituti di riedu­cazione (Sedute del 19 e 30 giugno 1970).

Alla Commissione Giustizia è stato riferito da parte dell'Unione, fra l'altro, sulla necessità: - di predisporre idonei interventi per eliminare le cause socio-ambientali disadattanti (scuola, servizi sociali e sanitari, assetto del territorio, emigrazione e immigrazione, abitazio­ne, lavoro, ecc.);

- della depenalizzazione dai 14 ai 18 anni e sulla valutazione caso per caso per le azioni compiute da persone in età dai 18 ai 25 anni, o almeno dai 18 ai 21;

- dell'inserimento del settore rieduca­tivo in quello assistenziale, con trasferimento delle competenze dal Ministero di grazia e giu­stizia alle Regioni e alle unità socio-assisten­ziali;

- di ristrutturare gli organi giudiziari (uffici tutelari, tribunali per i minorenni, sezio­ni minorili delle corti di appello) con finalizza­zione dei loro interventi alla tutela dei minori e soppressione di ogni attività repressiva;

- di interventi per la preparazione e assunzione del personale necessario;

- di coinvolgere la comunità locale nei problemi socio-assistenziali;

- di ridurre l'istituzionalizzazione dei mi­nori, limitandola, ove veramente indispensabile, all'inserimento in focolari con conseguente eli­minazione degli istituti tradizionali.

Alla Commissione è stata prospettata l'op­portunità di prevedere l'audizione non solo di operatori del settore rieducativo, ma anche di ragazzi dimessi dagli istituti di rieducazione. Sarebbe utile che coloro che sono in pos­sesso di documentazione sugli istituti di riedu­cazione la facessero pervenire alla Commissio­ne Giustizia della Camera dei Deputati.

 

Commissione di studio sulla giustizia minorile

 

Il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, l'Unione Italiana Giudici per Minori e l'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore hanno costituito una commissione di studio su «Tribunali per i minorenni, ufficio del giudice tutelare e rieducazione minorenni».

Nella prima riunione è stato deciso di am­pliare il tema a tutti i problemi della giustizia minorile. Circa le modalità con cui operare, è stato deciso di verificare continuamente se ciò che viene studiato corrisponde ai bisogni delle persone, di accettare che la Commissione pro­ponga sullo stesso tema anche soluzioni diverse o contrastanti, di trovare uno sbocco esterno il più ampio possibile, in modo da avere apporti e verifiche al lavoro della Commissione.

 

CONVEGNI E CONGRESSI

 

Seminario di studi di Belgrado.

 

Nei giorni 22-25 giugno 1970, organizzato dal Centro Internazionale per l'infanzia di Parigi, ha avuto luogo a Belgrado un seminario di stu­dio su «I minori privi di famiglia nella Regione mediterranea».

Hanno partecipato ai lavori persone dei se­guenti paesi: Algeria, Francia, Grecia, Italia, Jugoslavia, Libano, Marocco, Spagna e Tunisia.

Il programma dei lavori è stato il seguente:

I - Il fanciullo privo di famiglia e la socie­tà (M. Soulé di Parigi).

II - Bisogni del fanciullo privo di famiglia:

a) Alimentazione e salute (S. Doxiadis di Atene).

b) Sviluppo psico-affettivo (M. David di Parigi).

c) Formazione professionale (J. M. Pé­rez de Alba di Bilbao).

d) Inserimento sociale (Y. Nedeljkovic di Belgrado).

III - Situazione attuale del problema nei di­versi paesi partecipanti (F. Santanera di Torino) .

IV - Le soluzioni:

a) Affidamento nel gruppo familiare e sociale (F. Hassar di Rabat).

b) Affidamento familiare sorvegliato e adozione (J. Noél di Parigi e M. Ve­ljic di Belgrado).

c) Diverse forme di istituti:

- trasformazione degli orfanotrofi (M. L. Cerretti Cassanmagnago di Milano).

- Evoluzione degli internati (J. La­capere di Parigi).

- Villaggi di fanciulli (M. Sfar di Tunisi e M. Bouchek di Algeri).

d) Osservazione del fanciullo e scelta di una soluzione (M. Soulé di Parigi).

V - Formazione e responsabilità del perso­nale (J. P. Zumbach di Ginevra).

Gli atti saranno pubblicati dal Centro Inter­nazionale per l'infanzia, Chateau de Longchamp, Bois de Boulogne, Paris XVI.

 

Congresso Nazionale dell'U.N.E.B.A.

 

A Roma ha avuto luogo nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1970 il 6° Congresso nazionale dell'U­nione Nazionale Enti di Beneficenza e di Assi­stenza sul tema «Famiglia, programmazione ed assistenza».

Nell'ascoltare la relazione introduttiva, te­nuta dal Presidente uscente On. G.B. Migliori, sembrava di essere tornati indietro almeno di un secolo e di risentire gli argomenti che erano stati avanzati nel corso della discussione parla­mentare per rendere ancor più inefficiente la leg­ge del 1890. Anche la stragrande maggioranza degli interventi è stata diretta ad una apologia immeritata degli istituti di assistenza a carat­tere di internato.

Significativa la partecipazione al Congresso del Dott. Belisario, direttore generale dell'assi­stenza pubblica del Ministero dell'interno, che, a nome del Ministro Restivo, ha magnificato l'o­pera degli istituti religiosi di assistenza all'in­fanzia ed ha chiesto ai partecipanti di appoggiare l'azione che il Ministero dell'interno sta condu­cendo per la loro «salvezza».

Solo una piccola minoranza (Mons. Pangra­zio, Mons. Rampi, Mons. Puccinelli) ha cercato di responsabilizzare i dirigenti degli istituti e il personale educativo-assistenziale ed amministra­tivo ai bisogni dei minori.

 

Convegno di Lecce sull'adozione speciale.

 

Organizzato dal Tribunale per i minorenni di Lecce, dall'ONMI di Lecce, e dal Centro Studi Sangemini si è svolto a Lecce dal 16 al 18 mar­zo 1970 un convegno sull'adozione speciale. Sia nelle relazioni che negli interventi il problema è stato ampliato alla ristrutturazione del settore assistenziale e di quello della giustizia minorile, e tutti i partecipanti hanno messo in evidenza l'urgente necessità di profonde modifiche.

E' da rilevare la numerosa partecipazione (oltre 300) di esperti, di genitori adottivi e di aspiranti adottanti.

Nell'ultima giornata ha avuto luogo un in­contro fra famiglie adottive che hanno dimostrato agli esperti quanto sia valida la partecipazione della gente per l'individuazione dei problemi e la ricerca di idonee soluzioni.

 

Convegno di Sestri Levante sull'assistenza.

 

I Lions Club delle Cinque Terre di Levanto, Rapallo e di Sestri Levante hanno indetto un con­vegno sull'assistenza all'infanzia, che si è svolto a Sestri Levante nei giorni 2 e 3 maggio 1970.

E' stato ribadito che la legge sull'adozione speciale ha provocato la presa di coscienza dei cittadini sui problemi dell'assistenza all'infanzia; di qui la necessità di idonei interventi di soste­gno economico e soprattutto sociale al nucleo familiare di origine, di attuare l'adozione dei bambini in situazione di abbandono. Negli altri casi è stata affermata la necessità dell'affida­mento familiare e, ove non possibile, la creazio­ne di focolari (con 7-8 minori) inseriti nelle co­muni case di abitazione quale alternativa al ricovero nei tradizionali internati, i quali dovrebbero essere progressivamente soppressi.

 

Seminario di studio sull'adozione legittimante.

 

Il Comitato provinciale dell'ONMI di Padova, in collaborazione con gli Istituti di Diritto Priva­to, di Psicologia e di Pedagogia dell'Università di Padova, della Scuola di Servizio Sociale ONARMO di Padova e dell'Associazione Nazio­nale Famiglie Adottive, ha organizzato nei gior­ni 9, 10 e 11 aprile 1970 un seminario di studio sull'adozione legittimante per una riflessione sui problemi posti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Sarebbe auspicabile che analoga iniziativa venisse presa in altre città, soprattutto allo sco­po di sensibilizzare gli studenti dell'Università e delle Scuole di Servizio sociale.

 

Tavole rotonde sui problemi degli insufficienti mentali.

 

Segnaliamo l'ottima iniziativa dell'Istituto di Pedagogia della Facoltà di Magistero dell'Univer­sità di Roma che, in occasione dell'anno dedi­cato dall'UNESCO all'educazione, ha organizzato una riuscita serie di tavole rotonde sui problemi degli insufficienti mentali.

 

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'INSUFFICIENTE MENTALE

 

A conclusione del IV Congresso della Lega internazionale delle associazioni di aiuto agli handicappati mentali, che si è tenuto in Israele dal 21 al 24 ottobre 1968, è stata proclamata la seguente dichiarazione dei diritti generali e par­ticolari dell'insufficiente mentale:

Art. I. - L'insufficiente mentale ha gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini dello stes­so paese e della stessa età.

Art. II. - L'insufficiente mentale ha diritto al­le cure mediche e ai trattamenti fisici necessari al suo stato, come ha diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, al riadattamento e ai consigli che l'aiuteranno a sviluppare al mas­simo le sue capacità e le sue attitudini, qualun­que sia la gravità del suo handicap. Nessun in­sufficiente mentale deve essere privato di que­sta assistenza a motivo dell'onere finanziario che essa rappresenta.

Art. III. - L'insufficiente mentale ha diritto alla sicurezza economica e a un livello di vita decoroso. Egli ha il diritto di compiere un lavoro produttivo o di esercitare ogni altra utile occupa­zione.

Art. IV. - L'insufficiente mentale ha il diritto di vivere in seno alla sua famiglia o ad un foco­lare sostitutivo, di partecipare a tutte le forme della vita comunitaria e di dedicarsi ad attività ricreative compatibili col suo stato. Se si rende necessario il suo collocamento in un istituto specializzato, l'ambiente e le sue condizioni di vita dovranno essere il più possibile simili a quelli della vita normale.

Art. V. - L'insufficiente mentale deve poter beneficiare di una tutela qualificata quando ciò è indispensabile alla protezione della sua perso­na e dei suoi beni. Ogni persona che interviene direttamente nel trattamento o nel ricovero dell'insufficiente mentale non può farsi affidare la funzione tutelare.

Art. VI. - L'insufficiente mentale dev'essere protetto contro ogni sfruttamento, abuso o trat­tamento degradante. Se è oggetto di procedimen­ti giudiziari, deve beneficiare d'una procedura regolare che tenga pienamente conto del suo grado di responsabilità.

Art. VII. - A causa della gravità del loro han­dicap, alcuni insufficienti mentali non sono ca­paci di esercitare effettivamente l'insieme dei loro diritti. Per altri, può essere necessaria una limitazione di questi diritti o anche la loro sop­pressione.

La procedura utilizzata ai fini di questa limi­tazione o di questa soppressione dovrà preser­vare dal punto di vista legale l'insufficiente men­tale contro ogni forma d'abuso. Essa sarà fon­data su una valutazione, da parte di esperti qua­lificati, delle sue capacità sociali Questa limita­zione o soppressione dei diritti sarà sottoposta a revisioni periodiche e consentirà un diritto di appello ad autorità superiori.

Sopra ogni altra cosa, l'insufficiente mentale ha diritto al rispetto.

 

ADOZIONE

 

Adozione - Adozione speciale - Competenza per territorio (art. 314%20 cod. civ.; art. 6 norme tran­sitorie L. 5 giugno 1967, n. 431) – Minori - Man­cato assenso del genitore dell'adottando - Geni­tore non esercente la patria potestà - Non neces­sita (art. 6 norme trans. L. 5 giugno 1967, n. 435) - Corte di appello di Bologna - Sez. per i mino­renni - Pres. De Mattia - Est. D'Abbiero - R.G.

In tema di adozione speciale la competenza per territorio si determina con riguardo allo sta­to di fatto esistente al momento della domanda e non hanno alcuna rilevanza i successivi muta­menti di esso.

Ove sia dichiarata la decadenza della patria potestà, il genitore non può con il suo dissenso condizionare l'adozione del minore; e ciò in quanto l'assenso è richiesto solo se il genitore sia titolare della patria potestà.

 

 

PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO I MALTRATTAMENTI

 

Il rapporto della Commissione delle questio­ni sociali e della salute del Consiglio d'Europa dedicato ai fanciulli vittime di sevizie (documen­to 2628, 30 settembre 1969) mette in rilievo che, ogni anno, parecchie migliaia di fanciulli soffro­no e muoiono di ciò che i pediatri chiamano «la sindrome dei fanciulli picchiati». Una statistica stabilita negli Stati Uniti rivela che il 10,4% dei fanciulli che hanno subito sevizie ne muoio­no, mentre gli altri sono segnati per sempre da infermità cerebrali o motorie irreversibili. I bam­bini al di sotto dei 7 anni sono i più minacciati, perché non possono lamentarsi o cercare aiuto e non sono seguiti da nessun medico scolastico. La metà dei bambini maltrattati hanno meno di un anno, i due terzi hanno meno di tre anni.

L'alcolismo è il fattore principale che pre­dispone i genitori a maltrattare i loro bambini (60% dei casi), mentre nel 25% dei casi i geni­tori sono dei deboli mentali. Fra i fattori patogeni figura ugualmente l'ambiente sociale, poiché i genitori abusivi si ritrovano soprattutto negli scarti della società. Lo squilibrio familiare, gli appartamenti troppo piccoli, la mancanza di mez­zi finanziari favoriscono pure i maltrattamenti dei bambini.

Le persone che sono più in grado di far sco­prire le sevizie sono quasi sempre legate dal segreto professionale. Diventa quindi indispensa­bile procedere a una modifica delle legislazioni attuali che impediscono praticamente alle per­sone autorizzate di fornire informazioni sui bam­bini maltrattati. Le informazioni del medico ser­vono a mettere in moto le inchieste per scoprire gli autori del delitto, ma nella maggior ' parte dei casi, si cerca di portare una soluzione con inter­venti di giustizia repressiva, mentre la preven­zione dovrebbe avere la precedenza sulla repres­sione. Si dimentica troppo spesso che bisogne­rebbe, in primo luogo, proteggere il bambino pri­ma di punire gli autori delle sevizie.

L'Assemblea del Consiglio d'Europa ha adot­tato la Raccomandazione 561 con la quale si chiede soprattutto ai governi che la legislazione sia modificata, affinché il medico sia dispensato dal segreto professionale per ciò che riguarda i bambini maltrattati, e lo obblighi a informare senza indugi unicamente l'autorità amministra­tiva competente, al fine di migliorare la sorte di questi bambini. La legge dovrebbe pure inter­dire all'autorità amministrativa adita dal medico di informare la polizia di un caso di sevizie, sen­za aver proceduto essa stessa prima a una con­statazione fisica e morale del bambino.

Occorre dunque che i governi facciano il ne­cessario in questo campo, il che richiede certa­mente dei mezzi finanziari di un certo impegno. I governi sono pure invitati a prevedere degli esami medici regolari per tutti i bambini in età scolare e a creare dei registri centrali segreti sui genitori o i tutori che maltrattino i bambini, al fine di poterli sorvegliare.

(Dal «Bollettino dell'UMOSEA», 1970, n. 25)

 

 

SERVIZIO PER IL PRESTITO DI FILM

 

A richiesta dell'Ufficio delle Nazioni Unite, a Ginevra, il «Centre vaudois d'Aide à la jeu­nesse» ha ripreso il servizio di prestito di film relativi al servizio sociale di questo organismo. Questi film possono dividersi in due categorie: quelli che forniscono materiali di studio, analisi e discussione, e quelli che sono dei documenti di informazione.

I film trattano della protezione dell'infanzia, della giovinezza, dell'aiuto alle persone anziane, agli handicappati, dell'igiene mentale, della for­mazione professionale, dell'ambiente, ecc. Pos­sono interessare particolarmente:

- gli allievi delle scuole di studi sociali;

- gli assistenti sociali o quadri di ser­vizi sociali;

- i conferenzieri, gli specialisti che par­tecipano a cicli di studio;

- le associazioni con scopi familiari o educativi che organizzano riunioni di informa­zione.

Tutte le domande di informazione o di pre­stito devono essere indirizzate a: «Centre vau­dois d'Aide à la jeunesse, rue du Bourg 8, CH - 1000 LAUSANNE, Suisse».

 

 

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA CIRCA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE SI OCCUPA DEL RIADATTAMENTO (Risoluzione AP 69, 4).

 

Il Comitato dei Ministri ha raccomandato ai governi dei paesi dell'Accordo Parziale d'inco­raggiare le misure che permettono agli studenti di medicina ed ai medici di aggiornarsi circa i problemi del riadattamento, che deve essere considerato come un processo continuo che in­clude gli aspetti medici e quelli professionali. Sarebbe consigliabile includere i problemi del riadattamento nel programma regolare della fa­coltà di medicina, nonché in quello delle scuole per infermiere. I giovani sono invitati a facilitare gli scambi allo scopo di diffondere più larga­mente i metodi e le tecniche nuove.

 

www.fondazionepromozionesociale.it