Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 1731

D'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 23 luglio 1969

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI FAMI­LIARI E DI PRESTAZIONI MUTUALISTICHE A FAVORE DEI MINORI AFFIDATI

 

Onorevoli Colleghi! - Le ricerche e gli studi scientifici condotti in Italia e all'estero hanno inequi­vocabilmente dimostrato che il bambino per potersi sviluppare in modo normale ha bisogno di crescere in famiglia e sono noti i deleteri effetti della carenza di cure familiari e dell'istituzionalizzazione. Per favo­rire la sistemazione familiare dei bambini, venne istituito nel 1939 l'istituto dell'affiliazione e venne promulgata la legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale. Inoltre la legge 27 luglio 1967, n. 685 (appro­vazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970) indica al paragrafo 92 la ne­cessità di favorire l'affidamento familiare.

In riferimento alla presente proposta di legge si rileva che l'affiliazione è concessa solo dopo tre anni di affidamento; che il periodo di affidamento preadot­tivo che precede la pronunzia di adozione speciale è di un anno (prorogabile a due) se i coniugi adottanti non hanno figli, e di tre (prorogabili a cinque) in pre­senza di figli legittimi degli adottanti; inoltre è noto che l'affidamento familiare, sempre più praticato, è per lo più a tempo indeterminato.

Per quanto concerne la corresponsione degli asse­gni familiari e delle prestazioni mutualistiche (la cui utilità sociale non è messa in dubbio da alcuno) esi­stono disparità alle quali si ritiene necessario, anzi doveroso, porre rimedio.

Infatti le persone dipendenti da aziende private alle quali sono stati affidati minori ai sensi di legge, hanno diritto agli assegni familiari e alle prestazioni mutualistiche in base alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico sugli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

In base a queste disposizioni i minori affidati ricevono anche le prestazioni mutualistiche dell'INAM. Gli affidatari, invece, che sono dipendenti dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti ed organi equiparati non hanno diritto né agli assegni familiari né alle prestazioni mutualistiche. Unica, parzialissima eccezione è costituita dal disposto dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 120 (Norme relative all'ordinamento dell'Istituto assistenza dipen­denti enti locali - INADEL) che stabilisce «agli effetti dell'assistenza sanitaria stabilita con decreto legisla­tivo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 350 sono considerati familiari degli iscritti: ... c) gli esposti regolarmente affidati».

Si precisa che per «esposto» si intende (vedasi anche l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798) il fanciullo abbandonato che sia stato rinve­nuto in un luogo qualsiasi. Si tratta pertanto di qual­che rarissimo caso che ha diritto alle prestazioni dell'INADEL.

E' dunque urgente porre rimedio alle attuali disparità di trattamento delle persone che hanno in affidamento minori: anzi è doveroso che lo Stato assicuri a tutti i lavoratori (e non solo ai dipendenti delle aziende private), che sottraggono i minori dal circuito assistenziale, le prestazioni mutualistiche e per carichi di famiglia. Oltretutto queste persone non solo compiono un atto di solidarietà umana evi­tando ai minori le deleterie conseguenze della vita in istituto, ma sollevano la comunità da gravosi im­pegni economici.

Basti pensare che, calcolando una retta di lire mille al giorno e considerando che il minore rimanga ricoverato per quindici anni, l'onere a carico della comunità sarebbe di lire 5.475.000.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Articolo unico.

 

Agli effetti delle vigenti disposizioni in materia di assegni familiari e di prestazioni mutualistiche, i minori affidati ai sensi di legge sono equiparati ai figli legittimi.

 

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