Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 1652

D'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 3 luglio 1969

 

 

ISTITUZIONE OBBLIGATORIA DEL SERVIZIO SOCIALE DA PARTE DELLE PROVINCE

 

La legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione spe­ciale, ha, com'è noto, la finalità di dare una valida e definitiva famiglia alle migliaia di bambini che sono privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Tra l'altro la citata legge dispone che il tribunale dei minorenni impartisca ai genitori dei minori in situazione di par­ziale abbandono prescrizioni idonee a garantire l'as­sistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'edu­cazione (art. 314/8 c.c.).

Sia nel caso in cui sono impartite le prescrizioni, sia nel caso in cui è disposto l'affidamento preadot­tivo, devono essere stabiliti dal tribunale per i mino­renni «periodici accertamenti da eseguirsi diretta­mente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esposte o di istituti specializzati» art. 314/8 e 314/20 c.c.).

Tutti questi compiti i tribunali per i minorenni li affidano ai servizi sociali degli enti pubblici di assi­stenza, sia nella considerazione che permangono all'ente pubblico di assistenza le competenze assi­stenziali fino alla pronunzia dell'adozione speciale o fino al definitivo reinserimento nel nucleo familiare d'origine, sia nella constatazione che si tratta in effetti non di un controllo fiscale sull'adempimento delle prescrizioni o sull'adattamento reciproco del minore e dei coniugi adottanti, ma di un'azione di sostegno che deve essere condotta da personale specializzato.

In particolare le funzioni suddette sono affidate ai servizi sociali delle Province, considerando che ad esse compete per legge l'assistenza dei minori figli di ignoti o riconosciuti dalla madre, i quali rappre­sentano o costituiscono la stragrande maggioranza degli adottabili.

Quanto finora accennato è sufficiente a eviden­ziare la necessità che si disponga permanentemente di un efficiente servizio sociale che non solo si occupi del reperimento dei minori privi dell'assistenza morale e materiale dei genitori o dei parenti tenuti a prov­vedervi, ma anche sia di ausilio all'Autorità giudi­ziaria quando vengono iniziati i procedimenti di adottabilità.

Specialmente per l'assolvimento di quest'ultima delicata funzione occorre personale altamente quali­ficato e specializzato - quali pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ecc. - che sappia svolgere serie indagini conoscitive, delle quali il giudice ha bisogno per ricavare gli elementi che gli permettano di valu­tare con esattezza la personalità del minore - con­siderata tanto sotto il profilo della condizione che nei rapporti con i genitori - e di decidere in conse­guenza.

A riguardo, ci sembra non superfluo riportare quanto la Convenzione europea in materia di adozione di minori - firmata anche dal Governo Italiano il 27 aprile 1967, ma non ancora ratificata - stabilisce all'art. 9 :

«1° L'autorità competente pronunzierà l'adozione solo dopo una appropriata inchiesta sull'adottante, sul minore e la sua famiglia.

2° L'inchiesta dovrà, nella misura appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti ele­menti:

a) la personalità, la salute, la situazione e la sistemazione del suo focolare, la sua attitudine ad educare il minore;

b) le motivazioni che spingono l'adottante alla adozione;

c) le motivazioni per cui, nel caso in cui uno solo dei due coniugi richieda l'adozione di un minore, il coniuge non si associa alla domanda;

d) i reciproci vantaggi del minore e dell'adot­tante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato alle cure dell'adottante;

e) la personalità e la salute del minore e, salvo divieto legale, gli antecedenti del minore;

f) il parere del minore nei riguardi dell'adozione proposta;

g) la religione dell'adottante e la religione dell’adottato, se del caso.

Questa inchiesta dovrà essere affidata ad una persona o ad un organismo riconosciuto dalla legge o ammesso da una autorità giudiziaria o amministra­tiva. L'inchiesta dovrà, nella misura del possibile, essere effettuata da operatori sociali specializzati in questo settore a seguito della loro formazione e della loro esperienza.

4° Le disposizioni del presente articolo non infir­mano minimamente il potere e l'obbligo che ha la autorità competente di procurarsi tutte le notizie o prove concernenti o meno l'oggetto dell’inchiesta, che essa ritiene possano essere utili».

Fin qui sono stati esposti gli aspetti umani e sociali che riguardano gli oltre duecentosettantamila ricoverati in istituti di assistenza e le tante altre decine di migliaia che vivono in situazione di parziale abbandono, nell’interesse dei quali appare non solo utile ma anche indispensabile l’istituzione obbligatoria del servizio sociale presso ogni Amministrazione provinciale.

Ma altre considerazioni, e queste sono di carat­tere strettamente economico, hanno suggerito e stanno a conforto della presente legge.

Il costo di un assistito è di almeno lire mille al giorno e cioè cinquemilioniquattrocentosettantacinque­mila per un periodo di quindici anni. (Il costo nei brefotrofi è in media superiore alle 5.000 lire il giorno per bambino).

E' pertanto sufficiente che un assistente sociale faccia uscire dall'assistenza un minore ogni anno perchè il suo stipendio sia ampiamente compensato. E ove, con calcolo prudente, si tenga, conto che un assistente sociale può favorire in media almeno cin­quanta affidamenti ogni anno, si perviene alla per­suasione che le economie realizzabili dalle Province sarebbero notevoli in breve tempo, senza considerare poi i rilevanti vantaggi derivanti dal venir meno delle esigenze di costruire nuovi istituti. (La Provincia di Genova, proprio per la mancanza di assistenti sociali, ha speso negli scorsi anni otto miliardi per la costru­zione di un enorme istituto (di 500 posti) ed oggi finalmente ha cambiato l'impostazione della sua poli­tica assistenziale assumendo personale specializzato).

Ciò premesso, e considerato che gli studi e le ricerche scientifiche hanno accertato i deleteri effetti che la carenza di cure familiari produce (delinquenza, prostituzione, asocialità) sulla personalità dei minori ricoverati in istituti anche ritenuti ottimi, si confida, Onorevoli Colleghi, nella sollecita approvazione del Parlamento della presente proposta di legge, tanto più che la sua entrata in vigore non comporta spesa alcuna per le Province e per lo Stato.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Articolo unico.

 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali devono istituire il servizio sociale mediante l'assunzione di assistenti sociali, di psicologi, di pedagogisti, di educatori, di neuropsichiatri infantili e dell'altro personale specia­lizzato per l'assistenza di cui al R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 e successive modificazioni.

Alle Amministrazioni provinciali che hanno prov­veduto dopo il 1° gennaio 1970 all'assunzione del personale di cui al comma precedente, il Ministero delle Finanze devolve in esclusiva fino ad un mas­simo di lire tremilioni all'anno per ogni persona assunta, gli utili delle lotterie nazionali, ripartiti in base al personale assunto, tenuto conto dell'effettiva entrata in servizio.

Le somme non versate sono accantonate per gli anni seguenti.

Su proposta del Ministro delle Finanze, il Presi­dente della Repubblica è delegato ad emanare entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, le norme regolamentari della presente legge.

 

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