Prospettive assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

 

INTERVENTI PER GLI HANDICAPPATI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI ED I DISADATTATI SOCIALI

 

 

Art. 1 (Aventi diritto)

Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone psichicamente o fisicamente o sensorialmente non integre, deno­minate, ai fini della presente legge, handicappati psichici, fisici, sensoriali.

Hanno altresì diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone con disturbi comportamentali o caratteriali che non sono in grado di inserirsi nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa. Ai fini della presente legge, dette persone sono deno­minate disadattati sociali.

 

Art. 2 (Obblighi)

Gli organi indicati nella presente legge sono obbligati a fornire agli aventi diritto le prestazioni di cui agli articoli seguenti.

Le relative spese sono obbligatorie.

 

Art. 3 (Prestazioni)

Gli interventi comprendono:

a) la prevenzione;

b) il reperimento e la diagnosi;

c) il trattamento, ivi comprese le attività volte al mantenimento dei risultati raggiunti.

Gli interventi sono attuati in collaborazione con il soggetto, il suo nucleo familiare, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali, gli istituti, l'ambiente di lavoro ed i laboratori pro­tetti e ogni altra istituzione chiamata a intervenire.

Essi non possono essere coercitivi nei riguardi degli aventi di­ritto, salvo provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria affida la diagnosi e il trattamento dei mi­nori disadattati sociali di sua competenza ai servizi comunali e consortili previsti dalla presente legge.

 

Art. 4 (Prevenzione)

L'azione di prevenzione è attuata dagli organi previsti dalla pre­sente legge sia direttamente sia sollecitando l'intervento di al­tri organi, enti ed uffici.

Sul piano generale, familiare ed individuale essa è diretta:

a) ad assicurare ad ogni persona le condizioni necessarie per il proprio sviluppo e inserimento familiare e sociale;

b) a rimuovere le cause socio-ambientali disadattanti;

c) ad aggiornare periodicamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nelle abitazioni, nelle scuole, nel lavoro e in ogni al­tra sede;

d) a predisporre norme anti-infortunistiche sugli oggetti per i mi­nori, ivi compresi i materiali di gioca;

e) a favorire le migliori condizioni sanitarie e ambientali alle ge­stanti, alle partorienti, ai neonati ed alla prima infanzia;

f) ad informare i giovani e gli adulti sui problemi relativi agli handicappati ed ai disadattati.

 

Art. 5 (Segnalazione)

Provvedono alla segnalazione d: gli handicappati e dei disadattati sociali:

i genitori e gli esercenti la patria potestà; il personale sanitario pubblico e privato;

il personale delle istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza;

il personale delle pubbliche o private istituzioni prescolastiche, scolastiche e parascolastiche;

il personale di pubblica sicurezza; i magistrati.

La segnalazione deve essere fatta al Sindaco del Comune ove il soggetto si trova, entro dieci giorni dal momento in cui le persone sopra indicate ne vengono comunque a conoscenza.

Agli inadempienti, che non siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per i quali vigono inoltre le norme dell'art. 328 c.p., si applica la multa di Lire 100.000.

 

Art. 6 (Servizi di medicina scolastica)

I servizi di medicina scolastica di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 svolgono, per quanto concerne gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali, esclusivamente attività di segnalazione.

 

Art. 7 (Reperimento organizzato)

Il reperimento organizzato si attua con la ricerca sistematica e periodica su tutta la popolazione per l'individuazione dei soggetti handicappati e disadattati e delle condizioni ambientali disadat­tanti.

Le modalità, l'estensione e la periodicità minime degli interventi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su pro­posta del Ministro dell'assistenza sociale.

Le Regioni possono stabilire modalità, estensione e periodicità più favorevoli.

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di cui all'art. 5, ne informa, entro i dieci giorni successivi, il servizio incaricato del reperi­mento organizzato il quale dispone i necessari accertamenti.

Le generalità della persona che ha effettuato la segnalazione non possono essere comunicate a terzi per nessun motivo.

 

Art. 8 (Diagnosi e indicazioni di trattamento)

La diagnosi e le indicazioni di trattamento relative ai minori de­vono essere comunicate a chi esercita la patria potestà o i poteri tutelari; al curatore, se si riferisce a persona inabilitata.

Le indicazioni di diagnosi e di trattamento formulate dai servizi di cui all'art. 30 hanno valore vincolante per gli organi chiamati ad intervenire.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere in qual­siasi momento impugnate dal soggetto o, per i minori, dall'eser­cente la patria potestà o i poteri tutelari o, per le persone inabi­litate, dal curatore, con ricorso al servizio che ha emesso le indi­cazioni di diagnosi e di trattamento e, in successiva istanza, alla giunta regionale.

 

Art. 9 (Trattamenti)

I trattamenti comprendono:

a) prestazioni abilitative e riabilitative;

b) assistenza familiare;

c) affidamenti adottivi e educativi;

d) accoglimento in istituto o in colonie;

e) frequenza di istituzioni prescolastiche, scolastiche e di pre­parazione professionale;

f) inserimento nel lavoro o nel lavoro protetto;

g) assistenza economica permanente;

h) assistenza economica temporanea.

 

Art. 10 (Trattamenti abilitativi e riabilitativi)

I trattamenti abilitativi e riabilitativi comprendono:

a) le prestazioni educative, mediche, psicologiche e di servizio sociale;

b) l'educazione o la rieducazione psico-motoria, gestuale e sen­soriale;

c) ogni altra idonea prestazione:

d) la fornitura di apparecchi individuali.

I trattamenti di cui sopra hanno inizio, qualunque sia l'età del sog­getto, appena il servizio diagnostico e di trattamento ne ha accer­tata la necessità­

I trattamenti sono diretti ad eliminare o a ridurre in tutta la mi­sura del possibile o a compensare le difficoltà affinché i soggetti possano inserirsi o reinserirsi nella vita sociale e nel lavoro. Per quanto concerne l'adattamento e il riadattamento professionali sarà data applicazione all'omonima raccomandazione n. 99 della Conferenza Internazionale del Lavoro.

I trattamenti abilitativi e riabilitativi sono effettuati di norma senza allontanare il soggetto dal suo nucleo familiare; hanno quindi luo­go, a secondo delle necessità, presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche, presso i laboratori protetti, ambulatorialmente o a domicilio.

Nel caso di accoglimento in istituto e di impossibilità di attuare le prestazioni in esternato, i trattamenti sono effettuati dall'isti­tuto stesso.

 

Art. 11 (Assistenza familiare)

L'assistenza familiare deve:

a) favorire l'accettazione dell'handicappato o del disadattato da parte del suo nucleo familiare e la sua permanenza in famiglia, responsabilizzandola al suo compito;

b) svolgere opera di sostegno nei confronti dell'handicappato o del disadattato al fine di favorire la sua maturazione personale;

c) svolgere ogni attività, anche sollecitando l'intervento di organi ed uffici di altri settori, al fine di favorire, a seconda dei casi, l'in­serimento scolastico, sociale a lavorativo dei soggetti handicap­pati e disadattati;

d) provvedere alla tutela sociale e giuridica dell'handicappato e del disadattato promuovendo gli opportuni interventi;

e) esercitare ogni altra attività sull'ambiente al fine di assicu­rare l'inserimento familiare, scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti di cui sopra.

Nei casi di temporanea impossibilità da parte del nucleo fami­liare di provvedere all'handicappato o al disadattato, devono es­sere previste prestazioni a domicilia da parte di personale idoneo.

 

Art. 12 (Affidamenti adottivi ed educativi)

Nel caso in cui il minore handicappato o disadattato sia privo di assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, deve essere ricercata una idonea famiglia adottiva o affiliante. Nei casi in cui la permanenza del soggetto nel nucleo familiare d'origine non sia consigliabile per accertata inidoneità dei geni­tori, deve essere ricercata la sistemazione familiare presso fami­glie educative di parenti o non parenti.

L'affidamento familiare educativo deve essere ricercato anche nei casi di temporanea incapacità o impossibilità del nucleo fami­liare.

L'accertamento della idoneità dei nuclei familiari d'origine e delle famiglie adottive, affilianti ed educative è operata con le tecni­che pedagogiche, psicologiche, mediche e di servizio sociale, da parte dei servizi di cui all'art. 30, i quali devono provvedere a pe­riodici controlli sul buon andamento dell'inserimento familiare.

Agli effetti delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, l’affidato è equiparato al figlio legittimo.

 

Art. 13 (Accoglimento in istituto)

Quando non siano attuabili o consigliabili le soluzioni di cui agli articoli 11 e 12 si provvede alla destinazione degli handicappati e dei disadattati in istituti, preferibilmente e sempre che non sia sconsigliabile, di non handicappati.

Saranno preferiti in ogni caso:

a) in primo luogo i focolari. I focolari sono istituzioni ad indirizzo familiare con sistematica partecipazione alla vita sociale esterna e con un numero massimo di otto soggetti;

b) in secondo luogo gli istituti a carattere di esternato. Gli isti­tuti a carattere di esternato sono quelli i cui ospiti rientrano in famiglia ogni giorno;

c) in terzo luogo gli istituti a carattere di semi-internato. Gli isti­tuti a carattere di semi-internato sono quelli i cui ospiti rientrano in famiglia ogni fine settimana;

d) in quarto luogo gli istituti aperti a carattere di internato. Gli istituti aperti a carattere di internato sono quelli i cui ospiti vi­vono nell'istituto e frequentano in esternato la scuola o il lavoro o il lavoro protetto e le attività del tempo libero presso istitu­zioni o aziende esterne e inserite nel contesto sociale;

e) in quinto luogo gli istituti chiusi a carattere di internato. Gli istituti chiusi a carattere di internato sono quelli i cui ospiti vi­vono in istituto e svolgono tutte o gran parte delle attività scola­stiche o lavorative e di tempo libero nell'interno dell'istituto stesso. I focolari e gli istituti devono essere situati nel contesto sociale da cui provengono i soggetti.

Quando possibile, i focolari e gli istituti devono prendere le ido­nee misure per conservare e favorire il più stretto legame dei soggetti con il loro nucleo familiare; devono altresì collaborare per il loro reinserimento in famiglia o l'affidamento a famiglie adottive o affidatarie o l'autonoma sistemazione.

Gli istituti di cui alle lettere b), c), d), ed e) devono avere una capienza massima di 60 posti ed i soggetti devono essere ripar­titi in gruppi non superiori a 8.

 

Art. 14 (Istituzioni prescolastiche e scolastiche normali)

Agli handicappati ed ai disadattati sociali che ne siano in grado è assicurata la frequenza, insieme ai soggetti non handicappati, delle scuole materna, elementare, media inferiore e superiore, dell'università e di ogni altra scuola di qualsiasi ordine e grado. Devono essere predisposti gli adattamenti materiali ed i mezzi per rendere possibile detta frequenza.

Le domande di ammissione alle scuole materne pubbliche e pri­vate devono essere accolte in via prioritaria.

La frequenza delle istituzioni prescolastiche è facoltativa. L'istituzione delle sezioni o classi speciali presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche normali, di cui agli articoli seguenti, deve favorire attività comuni e l'educazione morale e sociale reci­proca dei due gruppi di allievi.

 

Art. 15 (Istituzioni prescolastiche speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati di età inferiore ai sei anni, per i quali la frequenza di cui all'articolo precedente sia dannosa, sono inseriti in sezioni speciali istituite presso le scuole materne normali, pubbliche o private.

Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di 10 bambini.

Possono essere istituite al massimo 50% di sezioni speciali in rapporto alle sezioni normali; inoltre il numero massimo di bam­bini handicappati in ciascuna scuola materna normale non deve superare i 30.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle sezioni speciali sia dannosa, sono istituite scuole materne speciali autonome.

Ad ogni sezione di dette scuole non possono essere iscritti più di 8 bambini.

Il numero massimo di sezioni per ciascuna scuola materna spe­ciale autonoma è di 6.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osser­vazione anche da parte del personale scolastico al fine di inse­rire, appena possibile, i soggetti delle sezioni speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole materne speciali autonome nelle sezioni speciali.

Le istituzioni prescolastiche speciali funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore gior­naliere, compreso il servizio di refezione.

 

Art. 16 (Classi e scuole elementari speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i disadattati dai sei anni di età e per la durata massima di sei anni, per i quali non è proficua la frequenza di cui all'articolo 14, sono inseriti in classi speciali presso le scuole ele­mentari normali.

Nei grossi centri le classi speciali sono istituite a cicli completi presso una delle scuole elementari della zona.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 10 allievi. Possono essere istituite al massimo 50% di classi speciali in rapporto alle classi normali; inoltre il numero massimo di allievi handicappati in ciascuna scuola elementare normale non deve superare gli 80.

Per i casi più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole elementari speciali autonome. Ad ogni classe delle scuole di cui al comma precedente non possono essere iscritti più di 8 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola elementare spe­ciale autonoma è di otto.

I soggetti dovranno essere sottoposti ad attenta e continua osser­vazione anche da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i soggetti delle classi speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole elementari speciali autonome nelle classi speciali.

Le classi e scuole elementari speciali funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore gior­naliere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole elementari normali, la fre­quenza è facoltativa.

 

Art. 17 ( Programma e attrezzature delle classi e scuole elemen­tari speciali)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi­nistro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'as­sistenza sociale, saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle classi e scuole elementari speciali per insufficienti mentali e gli adattamenti didattici per gli handicappati fisici e sensoriali.

I programmi dovranno essere indicativi e prevedere:

a) attività volte a sviluppare la padronanza corporale, l'abilità ge­stuale e sensoriale al fine di assicurare un'educazione psico-mo­toria e sensoriale di base quale condizione di appoggio per gli apprendimenti successivi;

b) attività dirette alla formazione della personalità, all'espressio­ne dell'io, alla relazione con gli altri, all'integrazione nel mondo sociale e, nel limite del possibile, volte a fornire le tecniche di base della vita intellettuale (lettura, scrittura, calcolo);

c) attività pratiche dirette all'acquisizione della conoscenza dell'ambiente e dei mezzi per risolvere i problemi fondamentali della vita quotidiana;

d) attività prelavorative di addestramento individuali e collettive, attività artigianali e lavori in serie.

Le scuole e le classi elementari speciali devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento del programma.

 

Art. 18 (Scuola media inferiore)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i disadattati per i quali non è proficua la frequenza della scuola media inferiore normale, sono inseriti in classi spe­ciali presso le scuole medie normali.

A dette classi speciali accedono altresì i minori che hanno termi­nato la frequenza delle classi elementari speciali e che sono in grado, con un insegnamento differenziale, di apprendere quanto previsto nel programma vigente della scuola media inferiore.

Ad ogni classe non possono essere iscritti più di 12 allievi. Possono essere istituite al massimo 50% di classi speciali in rapporto a quelle normali, inoltre il numero massimo di allievi handicappati e disadattati in ciascuna scuola media normale non deve superare i 72.

Per gli handicappati fisici e sensoriali più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole medie speciali autonome.

Ad ogni classe della scuola di cui al comma precedente non pos­sono essere iscritti più di 10 allievi.

Il numero massimo di classi per ciascuna scuola media speciale autonoma è di otto.

Le classi e scuole medie inferiori funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una permanenza di almeno otto ore giorna­liere, compreso il servizio di refezione.

Nel periodo di chiusura delle scuole medie inferiori normali, la frequenza è facoltativa.

 

Art. 19 (Scuole pre-professionali speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli insufficienti mentali per i quali non sono proficue le soluzioni di cui all'art. 18, sono istituiti, quale prosecuzione della scuola dell'obbligo, corsi pre-professionali della durata di due anni.

A detti corsi pre-professionali accedono gli allievi che hanno ter­minato con qualsiasi esito il ciclo elementare di cui all'articolo 16. il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.

 

Art. 20 (Scuole professionali speciali)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli handicappati ed i disadattati che non sono in grado di prose­guire gli studi superiori o di accedere ai normali istituti professionali, sono istituite sezioni speciali presso i normali istituti profes­sionali e, quando non consigliabile, scuole professionali speciali.

La durata minima è di due anni e quella massima è di sei.

A dette sezioni speciali e scuole professionali speciali accedono inoltre gli insufficienti mentali che hanno frequentato í corsi pre­professionali.

Per i soggetti di cui ai precedenti commi, la frequenza delle sezio­ni speciali e delle scuole professionali speciali rientra nell'obbligo scolastico.

Del consiglio di amministrazione delle scuole professionali spe­ciali devono far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, nonché rappresentanti degli handicappati fisici e sensoriali e delle famiglie degli handicappati psichici.

Le scuole professionali speciali assicurano inoltre i servizi seguenti:

a) orientamento professionale;

b) riqualificazione o riabilitazione anche nei confronti dei lavora­tori invalidi;

c) ricerche di mercato e analisi delle professioni.

Il calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.

 

Art. 21 (Programmi e attrezzature dei corsi pre-professionali e della scuola professionale speciale)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi­nistro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Mi­nistri della pubblica istruzione e dell'assistenza sociale, sarà emanato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il programma dei corsi pre-professionali e della scuola professio­nale speciale.

Il programma dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

a) garantire la continuità del programma di cui all'art. 17 sia negli scopi educativi con una maggiore accentuazione degli aspetti sociali, sia nel consolidamento della cultura di base;

b) prevedere attività volte a sviluppare la padronanza corporale e l'abilità gestuale al fine dell'addestramento lavorativo;

c) consentire la preparazione per l'inserimento nel lavoro nor­male, integrato o meno dalle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'art. 26, e, ove ciò non sia possibile, per l'avviamento ai laboratori protetti.

I corsi pre-professionali e la scuola professionale speciale devono essere dotate di attrezzature idonee allo svolgimento dei pro­grammi.

 

Art. 22 (Scuole presso istituzioni ospedaliere o a domicilio)

Il provveditore agli studi, d'intesa con la direzione delle istitu­zioni ospedali-ere, provvede alla creazione di classi o pluriclassi della scuola dell'obbligo per i minori ricoverati.

Per i minori impediti dalle loro condizioni personali alla frequenza della scuola ordinaria o speciale dell'obbligo, il provveditore agli studi, d'intesa con il nucleo familiare, provvede a che sia loro impartito l'insegnamento a domicilio da parte di insegnanti statali.

 

Art. 23 (Inserimento nel lavoro normale)

L'inserimento nel lavoro viene ricercato dalle scuole professionali di cui all'articolo 20 in collaborazione con gli uffici di collocamento al lavoro ed i servizi sociali.

I servizi sociali, anche sollecitando la collaborazione delle scuole professionali speciali, dei sindacati dei lavoratori e degli impren­ditori, svolgono azione di sostegno degli handicappati e dei disa­dattati inseriti nel lavoro normale.

Nei casi in cui il rendimento lavorativo dell'handicappato o del disadattato sia inferiore a quello medio degli altri lavoratori, que­sti ha diritto ad una integrazione salariale a carico dello Stato. In questi casi il datore di lavoro versa il salario corrispondente a quello dei lavoratori con uguali mansioni e trattiene, sui versa­menti previdenziali, mutualistici e infortunistici, le quote di retri­buzione e gli oneri sociali corrispondenti al minor rendimento. L'integrazione salariale varia in rapporto al rendimento lavorativo del soggetto; viene abrogata quando il rendimento è pari a quello medio dei lavoratori addetti alle stesse funzioni.

I lavoratori usufruiscono dei servizi riabilitativi di cui all'art. 10, nei casi in cui ciò sia loro necessario.

Il rendimento minimo per l'inserimento nel lavoro normale deve essere almeno uguale al 60% di quello medio dei lavoratori che svolgono uguali funzioni.

E' fatto obbligo agli imprenditori con oltre 50 dipendenti di assu­mere almeno il 3% dei lavoratori handicappati o disadattati con rendimento normale e almeno il 2% di quelli con salario integrato. Lo Stato contribuisce alle spese per gli adattamenti delle attrezza­ture che devono essere modificate per poter essere utilizzate da­gli handicappati.

 

Art. 24 (Laboratori protetti)

Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento gli handicappati ed i disadattati le cui possibilità non permettono l'in­serimento nel lavoro normale, sono avviati ai laboratori protetti. I laboratori protetti esplicano attività lavorativa adatta alle possi­bilità dei soggetti e provvedono, ogni qual volta ciò sia possibile, all'inserimento dei loro lavoratori nel lavoro normale, con salario integrato o meno dallo Stato.

I laboratori protetti sono sottoposti alla vigilanza della commissio­ne di cui all'articolo 28.

Ai lavoratori dei laboratori protetti si applicano integralmente le norme previdenziali, mutualistiche e infortunistiche degli operai delle aziende comuni.

Per assicurare la necessaria quantità di lavoro, è consentito, a ri­chiesta dei laboratori protetti, che le gare degli enti pubblici ven­gano bandite per il 50% del fabbisogno; il rimanente 50% sarà assegnato ai laboratori protetti alle medesime condizioni dell'ap­palto riuscito vincitore della gara.

I laboratori protetti godono, a parità delle altre condizioni, di un diritto di priorità nei lavori affidati dagli enti pubblici a trattativa privata.

Ai lavoratori dei laboratori protetti viene corrisposto dal datore di lavoro un salario uguale a quello minimo dei lavoratori dell'in­dustria.

Lo Stato è tenuto a corrispondere al datore di lavoro la differenza fra il salario versato e quello corrispondente al rendimento.

La quota di salario versata dallo Stato è integrata dai relativi con­tributi previdenziali, mutualistici e infortunistici.

Presso i laboratori protetti sono istituite sezioni per gli handicap­pati gravissimi; potranno essere svolte anche attività solo occu­pazionali.

Agli handicappati impediti dalle loro condizioni a lasciare il domi­cilio, i laboratori protetti provvedono a fornire il lavoro e l'attrez­zatura a domicilio.

Ai lavoratori di cui ai due commi precedenti spetta l'assistenza economica di cui all'articolo 26.

Per i laboratori protetti si applica l'ultimo comma dell'art. 24.

 

Art. 25 (Assistenza economica temporanea)

Ai nuclei familiari degli handicappati e dei disadattati di età infe­riore ai ventuno anni che sono privi di redditi sufficienti a coprire le normali necessità di vita e di educazione speciale del minore, viene corrisposta l'assistenza economica. L'assistenza economica decorre dal momento della richiesta e viene corrisposta previo ac­certamento dei servizi sociali di cui alla presente legge.

L'assistenza economica viene corrisposta anche nei casi in cui le persone tenute agli alimenti o comunque obbligate e in grado di provvedervi non adempiano ai loro obblighi. E' salvo in questo caso il diritto di rivalsa dell'ente erogatore.

L'assistenza economica è corrisposta in denaro e, in casi eccezio­nali, in tutto o in parte in natura.

L'assistenza economica deve sempre essere integrata da presta­zioni di assistenza sociale al fine di rendere in tutta la misura del possibile e al più presto il nucleo familiare autosufficiente. L'ammontare dell'assistenza economica temporanea dovrà essere tale da permettere al nucleo familiare il raggiungimento del mini­mo vitale funzionale che sarà fissato ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assisten­za sociale.

 

Art. 26 (Assistenza economica permanente)

Agli handicappati ed ai disadattati che hanno superato il ventune­simo anno di età e che sono in situazione di incapacità totale e permanente di lavoro viene corrisposta la prestazione di invalidità il cui ammontare non può essere inferiore al salario minimo cor­risposto ai lavoratori dell'industria.

Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore o di un assistente permanente, questi può essere fornito dai servizi di assistenza sociale oppure viene corrisposto all'handicappato una maggiorazione.

 

Art. 27 (Barriere architettoniche)

Gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni prescola­stiche, scolastiche o assistenziali di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare n. 4809 emanata dal Ministro dei lavori pubblici in data 19 giugno 1968, relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.

Agli edifici costruiti o appaltati all'entrata in vigore della presente legge devono essere apportate le possibili varianti per uniformarli alle prescrizioni del comma precedente.

In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso agli handicappati.

Le norme di attuazione sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dai Ministeri interessati.

 

Art. 28 (Organi per l'erogazione dell'assistenza economica perma­nente e relativa vigilanza)

Provvede alle erogazioni di assistenza economica permanente di cui agli articoli 23, 24 e 26 il Ministero del lavoro e della previ­denza sociale.

Gli accertamenti sono eseguiti da commissioni provinciali perma­nenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge.

Di ciascuna commissione dovrà far parte un rappresentante del servizio sociale del luogo in cui il soggetto risiede e un rappre­sentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli handicappati fisici, associazioni degli handicappati sensoriali, as­sociazioni delle famiglie degli handicappati psichici.

I soggetti, gli esercenti la patria potestà, i tutori, i curatori posso­no ricorrere contro le decisioni delle commissioni provinciali adendo alle commissioni regionali permanenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della presente legge con la rappresentanza di cui al comma precedente.

Inoltre le commissioni provinciali di cui al presente articolo:

a) esercitano la vigilanza sulle scuole pre-professionali e profes­sionali speciali e sull'inserimento dei lavoratori handicappati e di­sadattati nel lavoro normale e nei laboratori protetti;

b) provvedono a segnalare al Ministero del lavoro e della previ­denza sociale le variazioni del maggiore o minore rendimento lavo­rativo al fine della riduzione o dell'aumento dell'integrazione salariale;

c) esercitano il controllo sull'adempimento delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 23.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita l'alta vigilanza sulle attività previste dal presente articolo.

 

Art. 29 (Organi per l’erogazione dell'assistenza economica tem­poranea)

L'assistenza economica temporanea di cui all'articolo 25 è erogata in esclusiva dai Comuni tramite i servizi sociali propri o consor­ziati con altri Comuni.

 

Art. 30 (Competenze dei Comuni e dei consorzi fra Comuni)

I Comuni o i consorzi fra Comuni provvedono, con propri mezzi finanziari e con quelli forniti dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle Regioni, alle prestazioni economiche temporanee e alla ge­stione dei servizi sociali.

Ciascun servizio comunale proprio o consortile ha competenza su una zona comprendente da 50.000 a 100.000 abitanti.

Con decreto del Ministero dell'assistenza sociale, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio nazionale. Con legge della Regione, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio regionale.

Presso ogni Comune o consorzio di Comuni è istituito l'ufficio di assistenza sociale.

I Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti devono con­sorziarsi fra loro onde istituire l'ufficio di cui al comma precedente, che avrà sede nel Comune con maggior numero di abitanti.

I servizi consortili sono approvati dalle Regioni.

Nel caso di inadempimento, la Regione provvede alla nomina di un commissario provvisorio che istituisce e gestisce il servizio comunale o consortile.

L'ufficio è diretto dall'assessore all'assistenza sociale e, nel caso di consorzio di Comuni, dalla persona designata dall’assemblea dei sindaci.

L'ufficio si compone di un capo divisione, la cui qualifica professio­nale sarà precisata con decreto dal Ministro dell’assistenza sociale, e di operatori sociali scelti fra il personale di cui all’art. 36.

I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono ripar­titi in zone territoriali avente ciascuna meno di centomila abitanti. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti devono ave­re una équipe tecnica con funzioni di coordinamento.

I servizi sociali comunali o consortili provvedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alla prevenzione di cui all'articolo 4, al reperimento organizzato di cui all'articolo 7, all'istituzione e al funzionamento dei servizi diagnostici e di trattamento di cui all'art. 8 ed ai trattamenti di cui alle lettere a (prestazioni abilitative e riabilitative), b (assistenza familiare), c (affidamenti adottivi ed educativi) previsti dall'articolo 9.

I servizi sociali comunali o consortili provvedono altresì alle desti­nazioni di cui agli articoli 13 (accoglimento in istituto), 15, 16, 18, 19 e 20 (istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali), 24 (laboratori protetti) e collaborano agli inserimenti di cui agli arti­coli 14, 22 e 23.

Per le prestazioni, escluse quelle economiche, i Comuni ed i con­sorzi fra Comuni possono ricorrere alle istituzioni private che ri­spondono agli «standards» assistenziali.

Le rette sono corrisposte in base alle norme regolamentari della presente Legge.

Il reperimento di tutti i soggetti inadempienti all'obbligo scolasti­co, compreso quello della scuola professionale, è affidato ai servizi sociali comunali o consortili.

Rispondono dell'obbligo scolastico gli esercenti la patria potestà o i poteri tutelari e i dirigenti degli istituti pubblici o privati di assistenza relativamente ai minori accolti.

I servizi sociali, rilevato l'inadempimento all'obbligo scolastico, sollecitano all'adempimento le persone di cui al comma precedente. Trascorsi otto giorni senza che il minore sia avviato alla frequenza scolastica, il responsabile dei servizi sociali deferisce il caso al giudice tutelare del luogo ove il minore si trova.

Questi provvede, nei cinque giorni successivi, ad ordinare ai geni­tori o alle persone obbligate di avviare i1 minore alla scuola e loro impartisce l'ammenda di cui all'articolo 731 del codice penale. In caso di ulteriore inadempimento, si applica l'articolo 650 del codice penale.

Le stesse disposizioni si applicano in caso di frequenza irregolare non giustificata.

Il servizio comunale o consortile competente è quello del luogo in cui risiede l'handicappato o il disadattato.

Gli interventi urgenti sono prestati dal servizio del luogo in cui l'avente diritto si trova; le spese relative sono addebitate al ser­vizio comunale o consortile competente ai sensi del comma pre­cedente.

 

Art. 31 (Struttura dei servizi sociali)

I servizi sociali sono l'organo tecnico con cui il Comune provvede all'assistenza dei casi di sua competenza in base alle leggi vi­genti e, in particolare, all'assistenza medico-psico-pedagogica e sociale degli handicappati e dei disadattati di cui alla presente legge.

I servizi sociali comunali o consortili sono strutturati in modo da poter trattare tutti i casi assistenziali di competenza.

I servizi sociali operano in gruppi di lavoro (équipe) con piena parità sul piano tecnico dei singoli operatori e con la ricerca di soluzioni concordate.

Le conclusioni dei gruppi di lavoro sono sottoscritte da tutti i componenti.

Per ciascun gruppo di lavoro viene designato un responsabile sul piano amministrativo.

 

Art. 32 (Creazione e funzionamento delle istituzioni e degli istituti)

I Comuni assicurano che nel loro territorio operino le istituzioni prescolastiche, scolastiche, professionali, i laboratori protetti e gli istituti previsti dal piano approvato dalla Regione e conformi alle disposizioni della presente legge e agli standards che saranno emanati dal Ministro dell'assistenza sociale e dalle Regioni.

Le istituzioni prescolastiche e scolastiche possono essere statali o private come dalle vigenti disposizioni.

Le scuole pre-professionali e professionali speciali ed i laboratori protetti possono essere costruiti e gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dai Comuni, da consorzi fra Comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da privati.

Gli istituti possono essere costruiti e gestiti dai Comuni, da con­sorzi fra Comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e benefi­cenza o da privati.

Gli istituti devono fornire almeno trîmestralmente al servizio so­ciale del Comune o del consorzio notizie sui soggetti accolti, sui trattamenti effettuati e su ogni altro elemento richiesto.

Il servizio sociale può prendere visione delle cartelle personali che devono essere tenute aggiornate dagli istituti.

L'utilizzazione delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza avviene previa stipulazione di convenzioni.

I servizi comunali o consortili provvedono al controllo delle istitu­zioni convenzionate con visite almeno bimestrali.

 

Art. 33 (Compiti del Ministero dell'assistenza sociale)

Il Ministero dell'assistenza sociale provvede:

a) ad assicurare l'indirizzo unitario dell'assistenza sociale agli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed ai disadattati sociali;

b) a promuovere ricerche ed inchieste tendenti ad accertare le cause degli handicaps e dei disadattamenti e le misure di preven­zione e di trattamento, nonché a predisporre le necessarie iniziative;

c) a stabilire ed aggiornare gli standards assistenziali a cui devo­no attenersi i servizi comunali e consortili, gli istituti ed i labo­ratori protetti;

d) a predisporre, sentite le Regioni, il programma nazionale rela­tivo all'assistenza sociale degli handicappati e dei disadattati;

e) a determinare d'intesa con i Ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, gli interventi finanziari dello Stato, e ad integrare gli stanziamenti dei Comuni;

f) ad autorizzare l'erezione delle istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza per gli handicappati ed i disadattati operanti sul piano nazionale;

g) ad esercitare l'alta vigilanza sull'assistenza sociale agli handi­cappati ed ai disadattati.

 

Art. 34 (Compiti delle Regioni)

Le Regioni emanano norme legislative nell'ambito della presente legge.

Alle Regioni sono attribuiti inoltre gli stessi compiti di competen­za del Ministero dell'assistenza sociale, limitatamente al territo­rio règionale.

Le Regioni non possono svolgere funzioni operative, né istituire enti assistenziali.

Le Regioni possono emanare standards assistenziali più favorevoli per i cittadini assistiti.

Ad apposite commissioni istituite dalle Regioni compete il controllo sull'adempimento delle norme previste dalla presente legge. Di ciascuna commissione dovrà far parte un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli handicappati fi­sici, associazioni degli handicappati sensoriali, associazione delle famiglie degli handicappati psichici.

Le Regioni provvedono altresì agli altri compiti previsti dalla pre­sente legge.

 

Art. 35 (Compiti delle Province)

Alle Province sono affidati compiti di assistenza tecnica ai servizi comunali o consortili.

Le Province non possono svolgere funzioni operative, né istituire enti assistenziali.

 

Art. 36 (Personale)

Il personale da destinare alle istituzioni ed istituti pubblici e private previsti dalla presente legge, in rapporto al tipo, alle esigenze e alle finalità di ciascuno di essi, è così costituito:

a) pedagogisti;

b) educatori e insegnanti specializzati sia in rapporto allo specifico tipo di handicap o disadattamento sia in relazione alla particolare materia o attività (in particolare, educazione fisica specializzata, lavoro manuale, musica e canto), sia in rapporto ai vari ordini di scuola;

c) neuropsichiatri;

d) psicologi;

e) assistenti sociali;

f ) assistenti sanitarie visitatrici;

g) fisioterapisti;

h) logopedisti;

i ) maestri di lavoro specializzati;

l) orientatori professionali;

m) infermieri.

Il personale su indicato è integrato dall'altro personale specializ­zato necessario.

 

Art. 37 (Scuole di preparazione del personale)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con de­creto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'assistenza sociale, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sarà emanato il decreto per l'istituzione in ogni capoluogo di regione delle scuole e dei corsi per la forma­zione del personale di cui all'art. 36 e per il riconoscimento delle qualifiche non ancora riconosciute.

 

Art. 38 (Competenze del Ministero della pubblica istruzione)

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne le istituzioni prescolastiche e scolastiche.

L'obbligo scolastico deve essere assicurato nelle forme previste dalla presente legge a tutti i soggetti indipendentemente dall'en­tità o natura dell'handicap o del disadattamento.

 

Art. 39 (Compiti dell'A.A.I.)

Fino a quando non sia istituito il Ministero dell'assistenza sociale, le competenze relative sono svolte dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Fino a quando non saranno istituite le Regioni, i relativi compiti di controllo sono svolti dagli uffici periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, tramite le commissioni di cui all'articolo 34.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali passa alle dipenden­ze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 40 (Finanziamenti)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provve­dono:

- le Regioni e le Province con mezzi propri;

- i Comuni con mezzi propri e con quelli che verranno loro ero­gati dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle Regioni;

- i Ministeri dell'assistenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale con i fondi che saranno stanziati negli stati di previsione delle spese dei suddetti Ministeri per gli esercizi finanziari successivi a quello dell'approvazione della pre­sente legge.

Al Ministero dell'assistenza sociale sono inoltre attribuiti in esclu­siva:

a) le somme stanziate nei bilanci di previsione dello Stato, esclusi gli stanziamenti per il pagamento di rette assistenziali, non impe­gnate all'entrata in vigore della presente legge e destinata ad erogazioni a favore di istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, sempre che le erogazioni stesse non siano previste da specifiche disposizioni legislative;

b) le somme stanziate nei bilanci di previsione dello Stato, esclu­se quelle degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, non impegnate all'entrata in vigore della presente legge e destinate all'assistenza degli handicappati e dei disadattati;

c) gli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de­creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al Ministero dell'assistenza sociale, alle Regioni, alle Province è fatto divieto di erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza.

Ai Comuni è fatto divieto d'erogare a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza e beneficenza, salvo il pagamento delle rette assistenziali.

 

Art. 41 (Soppressione competenze)

Le competenze svolte attualmente dagli enti ed organi dello Stato e della pubblica amministrazione in merito agli interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali sono trasferite agli organi previsti dalla presente legge.

Sono soppressi gli enti ed organi che svolgono attualmente esclu­sivamente le attività trasferite ai sensi del comma precedente.

 

Art. 42 (Regolamento d'attuazione)

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'assi­stenza sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previ­denza sociale e della sanità, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

 

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