Prospettive assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969

 

 

ALLEGATO 3

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO

 

 

RACCOMANDAZIONE 99 CONCERNENTE L'ADATTAMENTO E IL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI DEGLI INVALIDI

 

 

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del La­voro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ivi riunitasi il 1° giugno 1955, nella sua 38ª sessione;

dopo aver deciso di adottare alcune proposte concernenti l'adat­tamento e il riadattamento professionali degli invalidi, problema che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; dopo aver deciso che la proposta avrebbe assunto il carattere di una raccomandazione,

adotta, in questo ventiduesimo giorno del mese di giugno 1955 la seguente raccomandazione, che sarà denominata RACCOMANDA­ZIONE SULL'ADATTAMENTO E IL RIADATTAMENTO PROFESSIONA­LI DEGLI INVALIDI, 1955.

Considerati i numerosi e diversi problemi che si riferiscono alle persone colpite da invalidità;

considerato che l'adattamento e il riadattamento di queste persone sono essenziali per loro permettere di sviluppare e riacquistare al massimo le loro capacità fisiche e psichiche e per inserirle o reinserirle nel ruolo sociale, professionale ed economico che esse possono svolgere;

considerato che, per soddisfare i bisogni di impiego lavorativo di ogni invalido e per assicurare la migliore utilizzazione delle risorse di mano d'opera, è necessario sviluppare e ristabilire le capacità di lavoro degli invalidi unendo in un'azione continua e coordinata i servizi medici, psico-sociali, educativi, d'orientamento professio­nale, di formazione professionale e di collocamento, ed anche i servizi di controllo.

La Conferenza adotta le raccomandazioni seguenti:

 

I. DEFINIZIONI

 

1.

Ai fini della presente raccomandazione:

a) i termini «adattamento e riadattamento professionale» indi­cano la fase dell'azione continua e coordinata di adattamento o riadattamento che richiede la messa a disposizione degli invalidi di servizi atti a loro consentire di ottenere e di conservare un im­piego idoneo. Questi servizi comprendono in particolare l'orienta­mento professionale, la formazione professionale e il collocamento selettivo;

b) il termine «invalido» indica le persone le cui possibilità di ottenere o di conservare un impiego idoneo sono effettivamente ridotte a seguito di una diminuzione delle sue capacità fisiche o mentali.

 

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADAT­TAMENTO PROFESSIONALI

 

2.

Mezzi per l'adattamento e per il riadattamento professionali do­vranno essere messi a disposizione di ciascun invalido, qualsiasi siano le origini e la natura della sua invalidità e qualsiasi sia la sua età, a condizione che egli possa essere preparato ad un im­piego idoneo e che egli possa ragionevolmente sperare di ottenere e conservare quell'impiego.

 

III. PRINCIPII E METODI CONCERNENTI L'ORIENTAMENTO PRO­FESSIONALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL COLLO­CAMENTO AL LAVORO DEGLI INVALIDI

 

3.

Tutte le misure necessarie e possibili dovranno essere prese al fine di creare o di sviluppare i servizi specializzati di orientamento professionale destinati agli invalidi che hanno bisogno di un aiuto per scegliere una professione o per cambiare professione.

 

4.

I metodi utilizzati in materia di orientamento professionale dovreb­bero comprendere, nella misura in cui le condizioni nazionali lo permettono e secondo i casi particolari:

a) un colloquio con un esperto in orientamento professionale;

b) un esame degli antecedenti professionali;

c) un esame dei risultati scolastici e di ogni altro documento comprovante la formazione generale o professionale ricevuta;

d) un esame medico condotto ai fini dell'orientamento professio­nale;

e) l'applicazione di appropriati tests di capacità e di attitudine e, se necessario, di altri tests psicologici;

f) l'esame della situazione personale e familiare dell'interessato;

g) l'individuazione delle attitudini e dello sviluppo delle capacità per mezzo di prove teoriche o pratiche appropriate, o con l'ausilio di mezzi similari;

h) un esame professionale tecnico, orale o di altro genere, tutte le volte che ciò apparirà necessario;

i) l'individuazione delle capacità fisiche dell'interessato in rap­porto alle esigenze delle diverse professioni e l'apprezzamento delle possibilità di miglioramento di queste capacità;

l) la comunicazione agli interessati di informazioni relative alle possibilità di impiego e di formazione, tenendo conto sia della qualificazione professionale, delle capacità fisiche, delle attitudini, delle preferenze e dell'esperienza di ogni singolo soggetto sia delle esigenze del mercato del lavoro.

 

5.

I principi, le misure ed i metodi di formazione professionale appli­cati in modo generale per la formazione delle persone valide do­vrebbero essere applicati agli invalidi nella misura in cui le condizioni mediche e pedagogiche lo permettono.

 

6.1.

La formazione professionale degli invalidi dovrebbe, in tutta la misura del possibile, mettere gli interessati in grado di esercitare un'attività economica che loro permetta di utilizzare le loro cono­scenze o attitudini professionali, tenuto conto delle prospettive di lavoro.

 

6.2.

A questo riguardo, la formazione dovrebbe essere:

a) coordinata con un collocamento selettivo al lavoro da effettuar­si, dopo parere medico, in impieghi in cui l'invalidità rallenti in nessun modo o il meno possibile l'esecuzione del lavoro:

b) data, ogni volta che ciò è possibile e opportuno, nella profes­sione precedentemente esercitata dall'invalido o in una professio­ne analoga;

c) proseguire fino a quando l'invalido sia in grado di lavorare normalmente in condizioni di eguaglianza con i lavoratori validi, quando è capace di raggiungere questo livello.

 

7.

Gli invalidi dovrebbero, in tutta la misura del possibile, ricevere una formazione professionale nelle stesse condizioni dei lavoratori validi e insieme ad essi.

 

8.1.

Mezzi speciali dovrebbero essere creati e sviluppati per la forma­zione professionale degli invalidi che, particolarmente a seguito della natura o della gravità della loro invalidità, non possono rice­vere questa formazione insieme ai lavoratori validi.

 

8.2.

In tutti i casi in cui ciò è possibile e opportuno, questi mezzi do­vrebbero comprendere fra gli altri:

a) scuole e centri di formazione, ivi compresi gli internati;

b) corsi speciali di corta e lunga durata in vista della formazione per mestieri determinati;

c) corsi di perfezionamento per invalidi.

 

9.

Dovrebbero essere prese delle misure per incoraggiare i datori di lavoro ad assumere i compiti relativi alla formazione professio­nale degli invalidi: queste misure dovrebbero comprendere, se­condo le circostanze, un'assistenza finanziaria, tecnica, medica o professionale.

 

10.1.

Dovrebbero essere prese delle misure in vista dell'applicazione di specifiche disposizioni per il collocamento al lavoro degli invalidi.

 

10.2.

Queste disposizioni dovrebbero assicurare un collocamento soddi­sfacente in basa alle seguenti misure:

a) registrazione di coloro che richiedono un impiego;

b) registrazione della loro qualificazione e dei loro antecedenti professionali, nonché delle loro preferenze;

c) colloqui in merito all'impiego;

d) individuazione, se del caso, delle loro attitudini fisiche e pro­fessionali;

e) sollecitazione dei datori di lavoro a segnalare all'autorità com­petente gli impieghi vacanti;

f) se necessario, presa di contatto con i datori di lavoro al fine di loro illustrare le capacità professionali degli invalidi e di procu­rare a questi ultimi un impiego;

g) assistenza, per permettere agli invalidi di beneficiare dei ser­vizi di orientamento e di formazione professionali e di tutti gli altri servizi medici o sociali che potrebbero essere necessari.

 

11.

Dovrebbero essere prese misure in materia di controlli al fine di:

a) verificare se il collocamento in un impiego o il ricorso alle agevolazioni riguardanti la formazione o il riadattamento profes­sionali si sono dimostrati soddisfacenti e di valutare la validità dei principi e dei metodi sui quali si fondano gli interventi profes­sionali;

b) di sopprimere, in tutta, la misura del possibile, gli ostacoli che potrebbero impedire all'invalido di adattarsi in modo soddisfacente al suo lavoro.

 

IV. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

12.

Servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovrebbero essere organizzati e sviluppati dalla o dalle autorità competenti in base ad un programma continuo e coordinato e, nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare i servizi esistenti di orienta­mento professionale, di formazione professionale e di collocamento al lavoro.

 

13.

La o le autorità competenti dovrebbero vigilare al fine che perso­nale sufficiente e veramente qualificato sia disponibile per occu­parsi dell'adattamento e del riadattamento professionali degli invalidi e per controllare i risultati.

 

14.

Lo sviluppo dei servizi di adattamento e di riadattamento profes­sionali dovrebbe in ogni caso procedere di pari passo con lo svi­luppo dei servizi generali di orientamento professionale e di collocamento al lavoro.

 

15.

I servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovreb­bero essere organizzati e sviluppati in modo da fornire agli inva­lidi la possibilità sia di prepararsi all'esercizio di una professione indipendente in una qualsiasi attività sia di accedere a questa professione e di conservarla.

 

16.

La responsabilità amministrativa in materia di organizzazione ge­nerale e di sviluppo dei servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovrebbe essere:

a) sia affidata a una sola autorità

b) sia assunta in comune dalle autorità incaricata dell'adempimen­to e delle diverse funzioni previste dal programma; una di queste autorità dovrebbe essere appositamente incaricata di assicurare il coordinamento.

 

17.1.

La o le autorità dovrebbe prendere tutte le disposizioni necessarie ed opportune per assicurare la collaborazione e il coordinamento necessari tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano dell'adattamento e del riadattamento professionali.

 

17.2.

Queste misure dovrebbero comprendere, secondo le circostanze:

a) la definizione delle competenze e degli obblighi delle istitu­zioni pubbliche e private;

b) la corresponsione di un aiuto finanziario alle istituzioni private che si occupano effettivamente dell'adattamento e del riadattamen­to professionali;

c) la prestazione di consulenza tecnica alle istituzioni private.

 

18.1.

I servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovreb­bero essere creati o sviluppati con il concorso di commissioni con­sultive e rappresentative, istituite sul piano regionale o locale.

 

18.2

Queste commissioni dovrebbero, a seconda dei casi, compren­dere:

a) rappresentanti delle autorità a istituzioni direttamente interes­sate all'adattamento e al riadattamento professionali;

b) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;

c) persone particolarmente qualificate in ragione delle loro cono­scenze sull'adattamento e sul riadattamento professionali degli in­validi e del loro interesse a questo problema;

d) rappresentanti di organizzazioni di invalidi.

 

18.3.

Le suddette commissioni dovrebbero essere incaricate di fornire pareri:

a) sul piano nazionale, sullo sviluppo della politica e dei program­mi di adattamento e di riadattamento professionali;

b) sul piano nazionale o locale, sull'applicazione delle misure a livello nazionale, sulla loro idoneità in rapporto alle condizioni re­gionali e locali, e sul coordinamento delle attività regionali e locali.

 

19.1.

Le ricerche dirette ad esaminare i risultati ottenuti dai servizi di adattamento e di riadattamento professionali degli invalidi e a mi­gliorare i suddetti servizi dovrebbero essere favorite e incoraggia­te, in particolare dalle autorità competenti.

 

19.2.

Queste ricerche dovrebbero comprendere studi generali e specifici sul collocamento al lavoro degli invalidi.

 

19.3.

Queste ricerche dovrebbero comprendere altresì lavori scientifici sui differenti metodi e tecniche che sono chiamati a svolgere un ruolo nell'adattamento e riadattamento professionali.

 

V. MISURE ATTE A FAVORIRE L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DE­GLI INVALIDI DEI SERVIZI DI ADATTAMENTO E DI RIADATTA­MENTO PROFESSIONALI

 

20.

Dovrebbero essere prese delle misure per permettere agli invalidi di utilizzare in pieno i mezzi di adattamento e di riadattamento professionali messi a loro disposizione e occorrerebbe fare in mo­do che una autorità avesse l'incarico di aiutare personalmente ciascun invalido ad adattarsi o riadattarsi professionalmente in tutta la misura del possibile.

 

21.

Queste misure dovrebbero comprendere:

a) la raccolta e la diffusione di informazioni sia sulle possibilità di utilizzare i servizi di adattamento e di riadattamento professio­nali sia sulle prospettive che questi servizi offrono agli interessati;

b) la corresponsione agli invalidi di un aiuto finanziario appro­priato e sufficiente.

 

22.1.

Questo aiuto finanziario dovrebbe essere accordato in qualsiasi stadio del processo di adattamento e di riadattamento professio­nali; esso dovrebbe essere concepito in modo da aiutare gli inva­lidi a prepararsi all'esercizio di una professione di loro convenien­za, ivi comprese le professioni indipendenti, e a esercitare effetti­vamente la professione scelta.

 

22.2.

L'aiuto finanziario dovrebbe comprendere la messa a disposizione degli invalidi, a titolo gratuito, di servizi di adattamento e di riadat­tamento professionali, la corresponsione di assegni per il man­tenimento e, se necessario, di indennità per le spese di trasporto durante tutto il periodo della preparazione professionale neces­sario per accedere a un impiego, la corresponsione di prestiti o di doni in denaro o la fornitura di attrezzi o di apparecchiatura e altresì la fornitura di protesi e di quant'altro sia necessario.

 

23.

Gli invalidi dovrebbero avere la possibilità di utilizzare tutti i mezzi di adattamento e di riadattamento professionali senza perdere peraltro il beneficio di tutte le prestazioni della sicurezza sociale maturate sotto qualsiasi altra forma.

 

24.

Gli invalidi che abitano nelle regioni ove le prospettive di impiego sono scarse o i mezzi per la preparazione all'esercizio di una professione sono limitati, dovrebbero beneficiare di tutte le faci­litazioni, ivi compresa la fornitura dell'alloggio e del nutrimento, per loro permettere di prepararsi a un impiego, e dovrebbero, se lo desiderano, poter essere trasferiti nelle regioni ove vi sono le maggiori possibilità di lavoro.

 

25.

Nessuna discriminazione fondata sulla loro invalidità dovrebbe essere esercitata contro gli invalidi, ivi compresi coloro che rice­vono una indennità di invalidità, in materia di salario e condizioni se il loro lavoro è uguale a quello dei lavoratori non invalidi.

 

VI. COLLABORAZIONE FRA LE ISTITUZIONI INCARICATE DELLE CURE MEDICHE E DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADATTA­MENTO PROFESSIONALI

 

26.1.

Dovrebbe essere instaurata la più stretta collaborazione fra le isti­tuzioni incaricate del trattamento medico degli invalidi e quelle preposte al loro adattamento e riadattamento professionali; le at­tività di queste istituzioni dovrebbero essere coordinate al mas­simo.

Questa collaborazione e questo coordinamento dovrebbero ave­re lo scopo di:

a) curare che il trattamento medico e, se del caso, la fornitura di idonei apparecchi di protesi tendano a facilitare l'ulteriore ac­cesso al lavoro degli invalidi interessati e ad accrescere le loro possibilità di trovare e conservare l'impiego;

b) di aiutare a individuare gli invalidi che hanno bisogno di un adattamento o di un riadattamento professionali e che sono in grado di beneficiare dei relativi servizi;

c) di curare che l'adattamento e il riadattamento professionali siano intrapresi il più presto possibile e nel momento più oppor­tuno;

d) di fornire, se del caso, pareri medici a tutti gli stadi dell'adat­tamento o del riadattamento professionali;

e) di determinare le capacità di lavoro degli invalidi.

 

27.

Ogni volta che è possibile, e salvo parere medico contrario, l'adat­tamento e il riadattamento professionali dovrebbero incominciare durante il trattamento medico.

 

VII. MISURE AVENTI LO SCOPO DI ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI IMPIEGO DEGLI INVALIDI

 

28.

Misure dovrebbero essere prese, in stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in vista di ac­crescere al massimo le possibilità di impiego degli invalidi e al fine di loro permettere di ottenere e conservare l'impiego.

 

29.

Queste misure dovrebbero essere fondate sui seguenti principi:

a) gli invalidi dovrebbero avere, allo stesso titolo delle persone valide, la facoltà di accedere agli impieghi per i quali sono quali­ficati;

b) gli invalidi dovrebbero avere piena facoltà di accettare un impiego;

c) l'accento dovrebbe essere messo sulle attitudini e sulle ca­pacità lavorative degli interessati e non sulla loro invalidità.

 

30.

Queste misure dovrebbero comprendere:

a) ricerche tendenti ad analizzare e a dimostrare le capacità lavo­rative degli invalidi;

b) la diffusione ampia e continua dei dati di fatto che si riferi­scono in particolare ai seguenti punti:

raffronto fra gli invalidi e le persone valide che effettuano lo stesso lavoro per quanto concerne la produzione, il rendimento, la fre­quenza degli infortuni e delle assenze, e la stabilità nell'impiego; metodi di selezione del personale basati sulle esigenze specifiche dell'impiego; metodi tendenti a migliorare le condizioni nelle quali può essere effettuato il lavoro per facilitare l'inserimento di invalidi, ivi com­presi gli adattamenti e le modifiche delle attrezzature;

c) le disposizioni atte ad evitare ai datori di lavoro oneri mag­giori nei confronti dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) le disposizioni atte ad invogliare i datori di lavoro a trasferire nell'interno della loro azienda a lavori convenienti i lavoratori la cui capacità di lavoro si è modificata a seguito di una diminuzione delle loro capacità fisiche.

 

31.

Quando le condizioni prevalenti in un paese ed i metodi impiegati lo consentono, l'utilizzazione di invalidi dovrebbe essere favorita da misure quali:

a) l'assunzione da parte dei datori di lavoro di una percentuale di invalidi nelle situazioni in cui sia possibile evitare il licenzia­mento di lavoratori validi;

b) la messa a disposizione degli invalidi di taluni impieghi ad essi riservati;

c) l'attuazione di disposizioni che permettano alle persone colpite da invalidità grave di beneficiare di facilitazioni per l'assunzione o di una priorità in quelle professioni considerate come corrispon­denti alle loro capacità;

d) l'incoraggiamento alla creazione e la corresponsione di facili­tazioni per la gestione di cooperative di invalidi e di ogni altro organismo similare gestito dagli stessi invalidi o in loro nome.

 

VII. IMPIEGHI PROTETTI

 

32.1.

Misure dovrebbero essere prese dalla o dalle autorità competenti in collaborazione, se del caso, con le organizzazioni private inte­ressate, al fine di creare o sviluppare le facilitazioni per la forma­zione e l'impiego protetto degli invalidi che non possono essere posti in grado di affrontare le condizioni concorrenziali normali esistenti nel mercato del lavoro.

 

32.2.

Queste facilitazioni dovrebbero comprendere la creazione di la­boratori protetti e l'applicazione di disposizioni speciali in favore degli invalidi che, per ragioni fisiche o psicologiche o a causa di difficoltà geografiche, non possono trasferirsi regolarmente per raggiungere il luogo di lavoro o per ritornare a casa.

 

33.

I laboratori protetti dovrebbero assicurare agli invalidi, per mezzo di una efficace sorveglianza medica e professionale, non solo un lavoro utile e rimunerativo, ma anche possibilità di adattamento professionale e, ogni volta che ciò sia possibile, di trasferimento ad un lavoro normale.

 

34.

Nei riguardi degli invalidi che non possono lasciare la loro abita­zione converrebbe prendere speciali disposizioni concepite ed applicate in modo da loro assicurare, tramite una efficace sorve­glianza medica e professionale, un lavoro a domicilio utile e ri­munerativo.

 

35.

Nella misura in cui i salari e le condizioni generali di impiego dei lavoratori sono fissate da norme legislative, questi salari e queste condizioni dovrebbero essere applicate agli invalidi che lavorano in un laboratorio protetto.

 

VIII. DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI INVALIDI

 

36.

Servizi di adattamento e di riadattamento professionali destinati ai fanciulli e agli adolescenti in età scolare dovrebbero essere organizzati e sviluppati in stretta cooperazione fra le autorità preposte all'insegnamento e la o le autorità incaricate dell'adatta­mento e del riadattamento professionali.

 

37.

I programmi di insegnamento dovrebbero tener conto dei problemi particolari dei fanciulli e degli adolescenti invalidi e della neces­sità di loro accordare le stesse possibilità dei fanciulli e adolescenti validi di ricevere la formazione generale e professionale più adatta alla loro età, alle loro capacità, alle loro attitudini e alle loro pre­ferenze.

 

38.

I servizi destinati ai fanciulli e agli adolescenti invalidi dovreb­bero avere lo scopo essenziale di ridurre, in tutta la misura del possibile, le difficoltà di prepararsi all'impiego il più possibilmente appropriato alle loro capacità: l'utilizzazione di questi mezzi do­vrebbe rendere necessaria una cooperazione fra, da una parte, i servizi medici, sociali e pedagogici e, dall'altra, i genitori o le persone che esercitano i poteri tutelari sui fanciulli o adolescenti invalidi.

 

39.1.

L'istruzione, l'orientamento professionale, la formazione profes­sionale e il collocamento al lavoro dei fanciulli e degli adolescenti invalidi dovrebbero essere assicurati dall'organizzazione destinata ai fanciulli e adolescenti validi, e dovrebbe effettuarsi, ogni volta che sia possibile e opportuno, alle stesse condizioni di quelle che beneficiano questi ultimi e in loro compagnia.

 

39.2.

Disposizioni speciali dovrebbero essere prese in favore dei fan­ciulli e adolescenti invalidi che non sono in grado, a causa della loro invalidità, di beneficiare, nelle stesse condizioni dei fanciulli e adolescenti validi e in loro compagnia, delle facilitazioni previste per questi ultimi.

 

39.3.

Queste disposizioni dovrebbero comprendere in particolare la for­mazione pedagogica specializzata degli educatori.

 

40.

Dovrebbero essere prese delle misure per assicurare che, quando un esame medico avrà rilevato infermità o handicaps o una inatti­tudine qualsiasi al lavoro, i fanciulli e gli adolescenti:

a) ricevano, appena possibile, il trattamento medico ad essi ne­cessario per eliminare o ridurre l'infermità o l'handicap di cui soffrono;

b) siano incoraggiati a frequentare la scuola oppure siano orien­tati verso occupazioni suscettibili di rispondere ai loro desideri e alle loro attitudini, mettendo a loro disposizione possibilità di formazione per il raggiungimento di questo fine;

c) beneficino, se del caso, di un aiuto finanziario durante il pe­riodo di trattamento medico, di istruzione e di formazione profes­sionale.

 

IX. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SULL'ADATTAMENTO E SUL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI

 

41.1.

I servizi di adattamento e di riadattamento professionali dovreb­bero essere rispondenti alle esigenze e condizioni particolari di ciascun paese ed essere progressivamente sviluppati, conforme­mente alle suddette esigenze e condizioni e secondo i principi enunciati nella presente raccomandazione.

 

41.2.

Questo sviluppo progressivo dovrebbe avere come obiettivi prin­cipali:

a) di dimostrare e di sviluppare le qualità professionali degli invalidi;

b) di fornire loro, in tutta la misura consentita dalle circostanze, delle convenienti possibilità di impiego;

c) di eliminare, in materia di formazione professionale o di im­piego, ogni discriminazione basata sull'invalidità.

 

42.

L'applicazione progressiva delle misure per l'adattamento e il riadattamento professionali dovrebbe essere favorita, con l'aiuto, se richiesto, dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

a) con la prestazione, quando ciò sia possibile, di assistenza tecni­ca consultiva;

b) con l'organizzazione di un vasto scambio internazionale delle esperienze acquisite in ciascun paese;

c) con tutte le altre forme di collaborazione internazionale atte a facilitare l'istituzione e l'applicazione di misure conformi alle esigenze e alle condizioni dei diversi paesi, ivi comprese la for­mazione del personale necessario.

 

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