Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

L'ADOZIONE IN FRANCIA

 

UTILI INSEGNAMENTI DELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA FRANCESE IN MATERIA DI LEGITTIMAZIONE ADOTTIVA (ORA ADOZIONE PIENA)

 

 

Mentre il legislatore italiano accoglieva nel nostro ordina­mento l'istituto dell'affiliazione, con decreto legge del 29 luglio 1939, veniva introdotta in Francia la legittimazione adottiva.

I due istituti, sorti accanto all'adozione tradizionale, pur avendo lo scopo precipuo di da­re una sistemazione familiare ai minori in stato di abbandono, differivano in modo notevole sia per quanto riguardava le condizioni che gli effetti.

 

LA LEGITTIMAZIONE ADOTTI­VA DEL 1939

 

La legittimazione adottiva, infatti, era permessa solo ai coniugi che potevano adottare, con atto congiunto e trascorsi dieci anni di matrimonio, i fan­ciulli di età inferiore ai cinque anni. Uno dei coniugi doveva aver superato il 35° anno di età.

La differenza di età fra adot­tato e adottandi doveva essere di almeno 15 anni, salvo che l'adottato fosse figlio del co­niuge, nel qual caso la diffe­renza era ridotta a 10 anni, con possibilità di ulteriore riduzio­ne con dispensa del Capo del­lo Stato.

La legittimazione adottiva era permessa solo in assenza di figli legittimi.

Il legittimato per adozione cessava di appartenere alla fa­miglia d'origine e assumeva a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Tut­tavia, se gli ascendenti degli adottandi non davano la loro adesione alla legittimazione a­dottiva con un atto autentico, non si instaurava alcun obbli­go reciproco in materia di ali­menti ed essi non assumevano vicendevolmente la qualità di eredi riservatari.

 

SUCCESSIVI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

 

Dimostratasi la legittimazio­ne adottiva strumento efficacis­simo per la salvezza dei fan­ciulli in stato di abbandono, successive leggi adeguarono l'istituto all'esigenza di offrire una famiglia al maggior nume­ro di fanciulli.

La legge 8 agosto 1941 per­mise, per un periodo di due anni, la legittimazione adottiva in presenza di figli legittimi; quella del 23 aprile 1949 con­sentì il cambiamento del nome dell'adottando; con quella del 1° aprile 1957 venne concesso, per un periodo di due anni, la legittimazione adottiva dei fan­ciulli di età superiore ai 5 an­ni e venne accolto il principio di concedere la legittimazione per adozione in presenza dei figli legittimi nati dopo l'affi­damento dell'adottando.

Modifiche più sostanziali vennero introdotte con leggi 23 dicembre 1958 e 21 dicem­bre 1960:

- l'età massima dei fanciul­li fu portata da cinque a sette anni;

- la durata di matrimonio fu ridotta da dieci a otto anni;

- l'età minima di uno dei coniugi portata da trentacinque a trenta anni;

- la legittimazione per ado­zione venne concessa senza al­cuna condizione di età e di du­rata di matrimonio quando era accertata l'assoluta e definiti­va impossibilità della donna di procreare.

Gravi difficoltà di interpreta­zione incontrò la norma della legge 23 dicembre 1958, secon­do la quale la legittimazione adottiva era permessa in favo­re dei fanciulli di età inferiore ai sette anni abbandonati dai loro genitori o i cui genitori erano sconosciuti o deceduti.

Infatti essendo le madri nu­bili francesi (come avviene an­che in Italia) assistite dalla pubblica amministrazione, non era chiaro se per «genitori sco­nosciuti» si dovevano intende­re quelli che non avevano prov­veduto al riconoscimento o quelli che non erano conosciu­ti dall'assistenza pubblica o dalle opere private di adozione. Inoltre, mancando qualsiasi de­finizione dell'abbandono, non era possibile, nella maggior parte dei casi, stabilire se e quando il fanciullo poteva es­sere considerato abbandonato.

 

LA LEGGE DEL 1° MARZO 1963

 

Iniziatasi all'Assemblea Na­zionale la discussione sulle nu­merose proposte di legge pre­sentate dai vari gruppi parla­mentari, il relatore Villadieu affermò: «La definizione dell'abbandono è sicuramente il problema più importante fra quelli che ci preoccupano».

Al Senato, l'altro relatore, Jozean-Marigné confermava: «Vi è tuttavia un problema: vi sono dei fanciulli abbandonati di fatto senza esserlo di dirit­to e per essi la legittimazione adottiva deve essere resa pos­sibile».

Il legislatore francese tentò di definire, con la legge 63-215 del 1° marzo 1963 i vari casi di abbandono precisando all'ar­ticolo 368 c.c. che: «Possono essere legittimati per adozio­ne, alla condizione di avere un'età inferiore agli anni sette:

1) i fanciulli i cui genitori sono deceduti o sono scono­sciuti (2) ;

2) i pupilli dello Stato ed i fanciulli i cui genitori hanno perduto il diritto di consentire all'adozione in applicazione dei titoli 1° e 2° della legge 24 lu­glio 1889;

3) gli altri fanciulli abbando­nati non appartenenti alle ca­tegorie di cui ai numeri 1 e 2.

Questi fanciulli possono es­sere legittimati per adozione solo quando sono soddisfatte le condizioni previste dal tito­lo il della legge 24 luglio 18$9 per il trasferimento della pa­tria potestà: il consenso è dato dal consiglio di famiglia dei pupilli dello Stato.

Numerose altre interessanti disposizioni furono introdotte dalla legge del 1° marzo 1963. In particolare venne stabilito che:

- la legittimazione adottiva non poteva essere pronunziata prima che fossero trascorsi sei mesi di affidamento;

- l'opposizione di terzi po­teva essere accolta solo entro il periodo di un anno dalla tra­scrizione della pronunzia di a­dozione in margine all'atto di nascita (tale periodo era pri­ma di trenta anni);

- il tribunale poteva, in ogni caso, confermare l'adozione an­teriormente pronunziata quan­do la persona istante si era disinteressata del fanciullo a rischio di comprometterne la moralità, la salute e l'educa­zione.

Con la stessa legge vennero estesi i casi di trasferimento della patria potestà dai genito­ri al servizio di aiuto sociale all'infanzia e in particolare ven­ne precisato che tale trasferi­mento poteva avere luogo quan­do i genitori si erano disinte­ressati del fanciullo, ricovera­to o meno in un istituto assi­stenziale, da oltre un anno.

 

LA LEGGE DELL'11 LUGLIO 1966

 

L'Istituto della legittimazio­ne adottiva aveva subito, gra­zie alle modifiche apportate, una positiva e ampia evoluzio­ne e incontrato il favore cre­scente dell'opinione pubblica e degli operatori sociali.

Tuttavia continuavano ad es­sere decine di migliaia i fan­ciulli in stato di abbandono che non beneficiavano della legit­timazione adottiva.

Inoltre appariva ormai supe­rata la concezione di conside­rare la legittimazione adottiva come istituto secondario rispet­to all'adozione tradizionale e inutili le due possibilità dell'a­dozione tradizionale di rottura o meno dei rapporti con la fa­miglia d'origine.

Inoltre il numero delle legit­timazioni per adozione era in costante aumento e parallela­mente erano notevolmente di­minuite le adozioni tradizio­nali (3).

Il Governo francese provvide quindi alla nomina di una appo­sita commissione per la rifor­ma degli istituti dell'adozione e della legittimazione adottiva.

Occorre mettere in eviden­za che a far parte della Com­missione il Governo francese chiamò oltre a uomini politici, giuristi e magistrati, anche i dottori Clément Launay e Mi­chel Soulé, specializzati en­trambi in pediatria e in pedo­psichiatria e noti quali autore­voli esperti dei problemi dell'infanzia in stato di abbandono e dell'adozione. La loro parte­cipazione fu efficacissima in quanto permise di chiarire agli altri componenti i vari e com­plessi problemi.

Inoltre la Commissione ef­fettuò un'inchiesta presso i servizi dipartimentali dell'aiuto sociale all'infanzia dalla quale risultò, fra l'altro, che: «dopo l'approvazione del decreto di legge del 1939 che istituiva la legittimazione adottiva, desti­nata ad assicurare la sistema­zione familiare dei fanciulli ab­bandonati, la loro situazione si è trasformata, avendo le leggi sociali fatto diminuire gli ab­bandoni precoci. Bisognerebbe felicitarsene se non si fosse constatato al tempo stesso che gli abbandoni tardivi o differiti, gravemente pregiudizievoli per il fanciullo, sono sempre più numerosi».

Conclusisi i lavori della Com­missione, il Governo francese presentò all'Assemblea Nazio­nale in data 19 ottobre 1965 il disegno di legge n. 1630 a mo­difica degli istituti dell'adozio­ne e della legittimazione adot­tiva, divenuto operante con la legge 66-500 dell'11 luglio 1966.

La legittimazione adottiva, istituita nel 1939 come un'isti­tuzione di carattere ecceziona­le, viene considerata - sotto la nuova denominazione di ado­zione piena introdotta dalla leg­ge 11 luglio 1966 n. 500 - la forma normale dell'adozione. Le modifiche approvate si pro­pongono di:

- favorire l'adozione di tutti i fanciulli di età inferiore ai 15 anni;

- evitare ogni conflitto fra la famiglia di origine e quella adottiva;

- assicurare, anche con le disposizioni relative allo stato civile, la rottura di fatto oltre che di diritto fra l'adottato e la sua famiglia d'origine.

Fra le norme più significa­tive segnaliamo le seguenti:

a) prestazione del consenso all'adozione piena da parte dei genitori legittimi o naturali che possono lasciare la scelta del­la famiglia adottiva al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia o all'opera privata di adozione che accolgono provvisoriamen­te il bambino;

b) iscrizione, con decisione amministrativa fra i pupilli del­lo Stato, della maggior parte dei minori senza famiglia. E' cioè considerato in stato di ab­bandono:

1°) il fanciullo la cui filia­zione non è stata stabilita o è sconosciuta, e che è stato rac­colto dal servizio dell'aiuto so­ciale all'infanzia da oltre tre mesi;

2°) il fanciullo la cui filia­zione è stabilita ed è nota, che è stato espressamente abban­donato al servizio dell'aiuto so­ciale da oltre tre mesi dalle persone che avevano potere per prestare il consenso alla adozione;

3°) il fanciullo la cui filiazio­ne è stabilita ed è nota, che è stato espressamente abbando­nato al servizio dell'aiuto so­ciale all'infanzia dal padre o dalla madre da oltre un anno quando l'altro genitore non viene in nessun caso conosciu­to dal servizio nel periodo di tempo su indicato;

4°) il fanciullo la cui filiazio­ne è stabilita e nota, che è sta­to consegnato in modo defini­tivo al servizio dell'aiuto so­ciale all'infanzia da oltre un anno da una persona che non aveva potere per prestare il consenso all'adozione se i ge­nitori non vengono in nessun caso conosciuti dal servizio nel periodo di tempo su indi­cato;

5°) il fanciullo orfano di pa­dre e di madre che non aven­do ascendenti ai quali possa ricorrere, non ha alcun mezzo di sussistenza;

6°) il fanciullo affidato al servizio sociale dell'aiuto so­ciale all'infanzia e dichiarato abbandonato dal Tribunale in applicazione dell'articolo 350 del codice civile;

c) dichiarazione dello stato di abbandono da parte del Tri­bunale solo per minori non di­chiarati adottabili con la deci­sione amministrativa di cui sopra;

d) affidamento preadottivo realizzato, senza inutili e dan­nose complicazioni procedura­li, con la consegna effettiva del fanciullo ai futuri adottanti;

e) divieto assoluto di resti­tuzione alla famiglia d'origine dei fanciulli in affidamento pre­adottivo;

f) sostituzione dell'atto di nascita originario;

g) irrevocabilità dell'adozio­ne piena che conferisce al fan­ciullo, a tutti gli effetti, lo sta­to di figlio legittimo degli adot­tanti;

h) divieto, fino a trent'anni dopo la morte dell'adottato, di divulgare qualsiasi notizia re­lativa alla filiazione d'origine degli adottati;

i) opportune norme transito­rie che consentono l'adozione piena delle persone già adot­tate qualunque sia la loro età e che impediscono qualsiasi re­stituzione dei fanciulli affidati prima dell'entrata in vigore del­la legge quando i genitori han­no perduto i loro diritti di pa­tria potestà.

La riforma è completata da modifiche e adattamenti al co­dice della famiglia e dell'aiuto sociale, alla legge del 24 lu­glio 1889 sulla protezione dell'infanzia maltrattata o moral­mente abbandonata, alle leggi sulla libertà di stampa e al co­dice della nazionalità.

 

CONCLUSIONI E PROPOSTE

 

La legge francese, mentre ci conforta sull'impostazione da noi sempre data al problema, offre ai nostri parlamentari e alle persone interessate ampia materia di studio e di riflessio­ne al fine di giungere ad una opportuna revisione della leg­ge italiana sull'adozione spe­ciale.

Le modifiche più importanti da apportare alla legislazione italiana in materia di adozione sono, a nostro avviso, le se­guenti:

- il riconoscimento della preminenza all'adozione specia­le sull'adozione tradizionale (se si vuole conservare questo ultimo istituto);

- l'elevazione da otto ad al­meno quindici anni del limite di età dei minori adottabili (la Convenzione del Consiglio d'Europa prevede diciotto an­ni);

- una definizione più preci­sa delle condizioni necessarie per la dichiarazione di adotta­bilità. Suggeriamo la seguente: «Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori degli anni quindici privi, in tutto o in par­te, del complesso di cure ma­teriali, educative ed affettive necessarie al loro normale sviluppo»;

- l'eliminazione della «for­za maggiore»;

- la semplificazione delle procedure;

- la modifica delle norme transitorie dirette a consentire l'applicazione anche ai maggio­renni purché al momento dell'adozione, dell'affiliazione o dell'affidamento avessero me­no di diciotto anni ed a permet­tere al tribunale di pronunziare, per gravi motivi, l'adozione spe­ciale (o piena) anche in man­canza dell'assenso dei genitori d'origine;

- l'approvazione di una nor­ma simile all'art. 354 della leg­ge francese al fine di rendere effettiva e piena la rottura, ora solo giuridica, fra la famiglia adottiva ed il nucleo d'origine dell'adottato.

 

SANTANERA

 

 

(2) Nel frattempo la giurisprudenza aveva chiaramente precisato che per genitori sconosciuti dovevano essere intesi quelli che non avevano prov­veduto al riconoscimento, indipenden­temente dal fatto di essere conosciu­ti o meno dai servizi assistenziali pubblici o privati.

A questo riguardo vi è da sottoli­neare che la nostra legge sull'adozio­ne speciale è, a questo riguardo, molto chiara. Recita infatti l'art. 314/7 «Quando (...) non risulta l'esistenza (...) di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore...».

 

(3) Tale fenomeno si è verificato e si verifica in tutti i paesi in cui coe­sistevano o coesistono due istituti dell'adozione. In Norvegia, ad esem­pio, le adozioni piene erano oltre il 98% del totale, per cui l'adozione minus plena fu soppressa nel 1956. Anche in Danimarca venne soppressa, sempre nel 1956, l'adozione minus plena.

 

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