Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

PRATICHE DI APPLICAZIONE

 

I TRIBUNALI PER MINORENNI E L'ADOZIONE SPECIALE (1)

 

 

Schematicamente si può dire che tre sono le posizioni assunte dai tribunali per i minorenni per l'applicazione della legge sull'adozione spe­ciale.

 

PRIMA POSIZIONE

 

Indifferenza che si tenta per lo più di giusti­ficare con la carenza di organici, di mezzi ecc. Il raffronto, però, con quanto hanno fatto e fan­no altri tribunali per i minorenni con uguali or­ganici dimostra che le lamentele (in parte vere) servono da comodo pretesto per tentare di co­prire la non applicazione della legge.

 

SECONDA POSIZIONE

 

Il tribunale per i minorenni agisce come se la legge gli avesse affidato non solo i compiti di organo giurisdizionale, ma anche le funzioni tec­niche inerenti alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti e all'abbinamento bambino­-coniugi adottanti. Al massimo, i tribunali per i minorenni che hanno assunto questa posizione si avvalgono dei servizi degli uffici distrettuali di servizio sociale. Questa è la posizione assun­ta, ad esempio, in primo momento, dal tribuna­le per i minorenni di Roma che si è conclusa con lo «scandalo» di Sabaudia (2).

Questo atteggiamento appare temperato in al­tre sedi, ma in ogni caso è caratterizzato dal fatto che viene rifiutata o non sollecitata la collaborazione degli enti assistenziali.

Sarebbe in definitiva la posizione del giudi­ce che, ritenendosi capace di fare tutto, non affida le perizie agli esperti, ma compie autopsie, accertamenti sugli incidenti automobilistici, pe­rizie psichiatriche, ecc.

 

TERZA POSIZIONE

 

Il tribunale per i minorenni è consapevole del­le sue «vere» funzioni e dei suoi «limiti» tec­nici. Non si ritiene un organo «onnipotente», «onnipresente» e «onnisciente», ma si pone al servizio dei bambini soli. Questa posizione è caratterizzata dalla volontà di applicare la legge nel miglior modo possibile e con la massima sollecitudine, e dalla consapevolezza dell'inca­pacità e dell'assurdità che i magistrati svolgano anche le funzioni dell'assistente sociale, dello psicologo, del pedagogista e dello psichiatra.

I tribunali per i minorenni che hanno assunto questa posizione hanno in definitiva compreso che ad essi sono stati affidati poteri nell'inte­resse prevalente dei bambini soli e non per affermare assurde supremazie; che detti com­piti non possono essere bene assolti se essi vogliono fare tutto: ricevere gli aspiranti adot­tanti, tenere colloqui per la loro selezione, prov­vedere all'affidamento, ecc.

Questa terza posizione è, ad esempio, quella assunta dal tribunale per i minorenni di Torino che desideriamo illustrare sia pur schematica­mente.

Il presidente del tribunale per i minorenni ha rivolto a tutti gli enti assistenziali l'invito a partecipare a riunioni informali. Queste riunioni si sono tenute dapprima tutti i giovedì pomeriggio (dalle 16 alle 19-20) e, a partire dal mese di marzo, si tengono ogni quindici giorni in quan­to i problemi di fondo erano stati risolti con re­ciproca soddisfazione e pertanto con grande van­taggio dei bambini soli.

Riportiamo in nota il verbale di una di queste riunioni informali (3).

Per quanto concerne i figli di ignoti e i mi­nori che gli enti assistenziali (IPI, O.N.M.I., E.N.A.O.L.I., ecc.) ritengono privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, il tribunale per i minorenni non si oppone a che gli enti stessi continuino a procedere ad affidamenti assisten­ziali precari a coniugi rispondenti ai requisiti di cui all'art. 314/2.

Gli enti assistenziali devono inviare al tribu­nale per i minorenni dettagliate relazioni sulle condizioni bio-psichiche del bambino, sulla sele­zione-preparazione dei coniugi aspiranti e sulle ragioni per cui si è proceduto all'abbinamento provvisorio fra quel bambino e quei coniugi.

Il tribunale per i minorenni procede ovviamen­te a riesaminare il caso al momento dell'ema­nazione del provvedimento di affidamento preadottivo.

Il tribunale per i minorenni di Torino si è op­posto fermamente - e giustamente - che i minori adottabili con adozione speciale fossero sottratti alla dichiarazione di adottabilità, con il pretesto che l'ente di assistenza aveva procedu­to dopo l'entrata in vigore della legge 431167 ad un affidamento a scopo d'adozione tradizionale o a scopo di affiliazione. In questi casi il tribunale per i minorenni ha richiesto ed ottenuto che il minore fosse sottratto alle persone cui era stato ingiustificatamente affidato.

Questo modo di procedere ci trova pienamen­te consenzienti in quanto per i minori degli an­ni otto è il tribunale, e non l'ente di assistenza, che deve valutare l'interesse del minore e pren­dere gli opportuni provvedimenti.

Questo esempio dimostra anche come la collaborazione attuata con gli enti di assistenza all'infanzia non esclude il Tribunale per i mino­renni dall'esercizio delle sue funzioni, ma anzi è la prova che detta collaborazione consente all'organo giurisdizionale di esercitarle in concre­to e in pieno.

Il tribunale per i minorenni di Torino ha effet­tuato alcune pubblicazioni sui giornali ai sensi dell'art. 314/9.

Avviato in tal modo il lavoro, non si è protrat­to inutilmente e con loro grave danno il periodo di ricovero dei bambini in istituto. Alcuni affida­menti assistenziali sono stati fatti quando il bambino aveva tre mesi.

Come risulta dal verbale della riunione con gli enti assistenziali del 18 aprile 1968, il tribunale per i minorenni di Torino conferma che gli isti­tuti sono legittimati ad esercitare l'azione per la dichiarazione di adottabilità inoltrando istanza diretta al tribunale per i minorenni. In tal caso gli atti non devono essere trasmessi al giudice tutelare come per le due ipotesi previste dal successivo articolo 314/5. Il tribunale per i mi­norenni ha altresì chiarito che nella locuzione «istituti» di cui alla prima parte dell'art. 314/4 debbano comprendersi non solo gli istituti che ospitano materialmente il minore, ma anche gli enti o organi pubblici che presiedono all'assi­stenza dell'infanzia (Province, Comuni, O.N.M.I., I.P.I., E.N.A.O.L.I., ecc.).

Il tribunale per i minorenni di Torino, tramite le indicazioni fornite dalle Prefetture, dall'ONMI e dal Centro di tutela minorile ha provveduto a elencare in appositi «quadri di controllo» le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia esistenti in ciascuna delle 54 preture del Piemonte e della Valle d'Aosta. Copie di detti «quadri di controllo» è stata in­viata ai rispettivi giudici tutelari.

Ad evitare che i bambini figli di ignoti potes­sero essere sottratti alla procedura relativa allo stato di adottabilità, il Presidente del tribunale per i minorenni ha provveduto ad inviare al Pre­sidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, al Presidente della Commissione di Coordi­namento della Valle d'Aosta, ai Prefetti del Piemonte ed ai 1350 Ufficiali dello stato civile del Piemonte e della Valle d'Aosta la seguente let­tera: «Si porta a Loro conoscenza che il 2° com­ma dell'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 n. 431 recita: “I pubblici ufficiali (...) debbono ri­ferire al più presto al tribunale per i minorenni tramite il giudice tutelare (...), sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza”.

Oltre agli obblighi di cui all'art. 345 del codice civile, gli Ufficiali dello stato civile sono pertan­to tenuti a segnalare al più presto a questo tri­bunale, tramite il giudice tutelare, tutte le na­scite dei minori non riconosciuti, rendendo al­tresì noto il nominativo degli istituti o delle persone cui, avvalendosi delle facoltà concesse dall'ordinamento dello stato civile, i minori stes­si dovessero essere affidati.

Le denunzie devono essere estese quanto me­no a tutti i minori non riconosciuti dichiarati dopo l'entrata in vigore (7 luglio 1967) della legge sull'adozione speciale, ricordando che il mancato adempimento degli obblighi sopra ri­chiamati comporta gravi responsabilità anche d'ordine penale».

Molto altro lavoro è stato svolto dal tribunale per i minorenni di Torino grazie alla collabora­zione degli enti assistenziali per cui sono state altresì gettate le basi per incrementare l'attività nel settore.

Naturalmente l'attività del tribunale per i mi­norenni di Torino non si è limitata all'applica­zione della legge sull'adozione speciale.

Il lavoro svolto nel primo trimestre del 1966 è stato il seguente:

Civile

Omologazione affiliazioni                                                          N.          39

Provvedimenti concernenti la patria po­testà                                »          194

Adozioni tradizionali                                                                  »             2

Dichiarazioni adottabilità                                                           »           74 (72 nel 67)

Affidamenti preadottivi                                                              »           83

Adozioni speciali (norme transitorie)                                           »           78

Penale

Sentenze penali emesse a dibattimento                                     »          214

Sentenze penali emesse in istruttoria                                         »          169

Decreti archiviazione                                                                 »           58

Processi pendenti all'inizio del 1968                                           »          475

Processi sopravvenuti nel trimestre                                            »          411

Processi definiti                                                                       »          445

Processi pendenti alla fine del trimestre                                     »          441

Gli organici del tribunale per i minorenni di To­rino sono:

1 Presidente a tempo pieno

1 Giudice togato a tempo pieno

1 Giudice togato a tempo pieno a partire dal 1° marzo

1 Giudice togato a tempo parziale a partire dal 1° marzo

2 cancellieri a tempo pieno

1 cancelliere a tempo pieno a partire dal 1° marzo

1 dattilografo a tempo pieno

1 usciere a tempo pieno

Il lavoro svolto dal tribunale per i minorenni nei primi nove mesi di applicazione della legge sull'adozione speciale è la chiara e incontrover­tibile prova che la legge 431/67 può essere ap­plicata sempreché venga sollecitata la collabo­razione tecnica degli enti di assistenza, vengano assunte posizioni ferme e siano impartite dispo­sizioni chiare, e non venga tralasciata occasio­ne alcuna per dialogare con gli enti e le perso­ne interessate al problema.

Ci conforta in modo particolare che l'impo­stazione del lavoro presa dal tribunale per i minorenni di Torino e il lavoro svolto confermi­no la validità del documento pubblicato in alle­gato al n. 2/1967 di questa rivista, le cui pre­messe teoriche erano e rimangono le seguenti:

 

VALIDITA' DELL'ADOZIONE SPECIALE

 

1) I magistrati, gli operatori sociali e tutti coloro che lavorano nel settore dell'infanzia sen­za famiglia, tenendo sempre presente sia l'ap­porto delle scienze mediche, psicologiche, pe­dagogiche e di servizio sociale, sia gli studi e le ricerche esistenti in materia concordano:

a) nell'affermare che l'adozione è la soluzio­ne ottimale per i bambini soli;

b) che essa deve avvenire il più tempestiva­mente possibile e per i bambini piccoli entro il sesto mese di vita ad evitare i deleteri effetti della carenza di cure familiari e dell'istituziona­lizzazione.

2) Tutti gli esperti concordano pure nel rile­vare che le adozioni fallite, manifestandosi per lo più dopo anni di convivenza, provocano danni irreparabili alla personalità dell'adottato.

 

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI ADOTTANTI

 

La necessità della selezione e preparazione degli aspiranti adottanti è ormai universalmen­te accettata dagli esperti e dalle Associazioni di genitori adottivi.

Vedasi fra i vari scritti in materia:

Nations Unies «L'adoption entre pays» Genève 1960;

Michel Soulé «La selezione dei genitori adot­tivi» in «Maternità e Infanzia» n. 7-8, 1967. (E­stratti presso l'Unione Italiana per la Promo­zione dei Diritti del Minore).

La necessità della selezione dei genitori adot­tivi è esplicitamente riconosciuta dal 1 comma dell'art. 314/2 della legge 5 giugno 1967 n. 431 che recita: «L'adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione perso­nale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adot­tare».

D'altra parte questa selezione è imposta an­che dal fatto che le domande di adozione supe­rano di gran lunga il numero dei bambini adot­tabili.

Lo spirito e la lettera della legge 431/67 esi­gono che la selezione sia fatta tenendo conto del preminente interesse dei bambini (e noti prevalentemente dei desideri dei coniugi richie­denti).

Per le considerazioni di cui sopra e poiché gli aspiranti adottanti si pongono volontariamen­te a servizio del bambino, l'ordine cronologico della presentazione della domanda non dà alcun diritto prioritario all'affidamento preadottivo.

 

STUDIO DEL BAMBINO

 

Poiché lo scopo della legge 431/67 è quello di dare una valida famiglia ai bambini che ne sono privi, ne consegue che la famiglia stessa deve essere scelta in base alle esigenze del singolo bambino, e non viceversa.

Il lavoro deve iniziare dallo studio accurato del bambino. Questo studio può essere compiu­to al compimento del terzo mese di vita del bambino.

 

CHI PUO' COMPIERE LO STUDIO DEL BAMBINO

 

E' ovvio che detto studio può essere compiuto solo dall'ente che ricovera o assiste il bambino. Infatti detto studio non può limitarsi alla sem­plice visita medica, ma deve tenere conto della evoluzione fisica e psichica del bambino. D'al­tra parte lo studio del bambino è inscindibile dallo studio dei suoi procreatori e dall'azione condotta per un riconoscimento cosciente o un non riconoscimento responsabile.

 

PRATICHE DI APPLICAZIONE

 

Si noti a questo riguardo che l'art. 9 del R.D.L. 8 maggio 9927, n. 798 stabilisce che «E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli artt. 622 e 326 del codice penale».

Non si vede quindi chi, se non l'ente che as­siste il bambino, passa compiere uno studio completo e accurato del bambino, il cui scopo non è quello d'accertare le sue condizioni pre­senti, ma di permettere la scelta della famiglie. che sia più rispondente alle sue esigenze.

Ad esempio: per il bambino che non sembri molto intelligente verrà scelta una famiglia che­non abbia forti esigenze nella sua riuscita, per il bambino rachitico sarà preferita la famiglia che viva in zona climatica, ecc.

 

CHI PUO' COMPIERE LA SELEZIONE PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI ADOTTANTI

 

Come abbiamo detto, la famiglia deve essere scelta secondo le esigenze del bambino. Per­tanto l'ente che ha effettuato lo studio del bam­bino è il solo in grado di procedere alla selezio­ne e preparazione degli aspiranti adottanti.

D'altra parte, questa procedura è il solo mez­zo che consente ad alcuni aspiranti adottanti, che hanno maturato il problema della adozione e che hanno una particolare personalità, di o­rientarsi verso l'adozione di un bambino grandi­cello o handicappato. Vedasi l'esperienza in que­sto settore del dr. Michel Soulé di Parigi e del­la Dott.ssa Maria Attisani dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia di Torino.

Queste esperienze dimostrano che se l'ope­ratore sociale che procede alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti non ha presenti i casi difficili (bambini grandicelli o handic­appati), questi sono destinati a rimanere in isti­tuto. Nessuno o quasi, infatti, avanza inizial­mente una richiesta di un caso difficile. Si con­sideri anche che il lavoro di selezione-prepara­zione varia molto in funzione del bambino da affidare (bambino di pochi mesi, bambino gran­dicello, bambino handicappato, bambino con di­sadattamenti o turbe).

 

ABBINAMENTO BAMBINO-ASPIRANTI ADOTTANTI

 

Come è possibile l’abbinamento bambino-aspi­ranti adottanti quando sono stati due enti distinti a procedere allo studio del bambino e alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti?

Se operano due servizi distinti, l'abbinamen­to non è altro, per forza di cose, che una sorta di «lotteria» (vedasi nota 2) con tutti i preve­dibili e gravissimi rischi per il bambino e gli adottanti. Si noti che il momento della presenta­zione del bambino agli aspiranti adottanti è un momento particolarmente delicato. Coloro che hanno esperienza in materia sanno che all'atto della presentazione del bambino possono scate­narsi negli aspiranti adottanti delle reazioni molto indicative sulla loro reale o fittizia accet­tazione del bambino.

 

VIGILANZA DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

 

La «vigilanza» dell'affidamento preadottivo non può ridursi ad una semplice azione di con­trollo. Questa «vigilanza» deve svolgersi nell'interesse del bambino e soprattutto deve ave­re lo scopo di favorire l'inserimento del bambi­no nella famiglia adottiva.

L'assistente sociale che ha avuto i colloqui con i richiedenti deve quindi seguire l'affida­mento preadottivo sia perché egli conosce già il carattere e le esigenze del bambino, sia per ave­re la conferma della validità o meno del lavoro svolto e per poter trarre utili insegnamenti per il futuro.

 

LE ADOZIONI FALLITE

 

E' inutile insistere sui deleteri effetti delle adozioni fallite sia per i bambini che per gli stessi adottanti. Da questa constatazione appare evidente che la selezione-preparazione degli a­spiranti adottanti è si fatta nel preminente inte­resse del bambino adottabile ma è di indubbia utilità anche per gli aspiranti adottanti.

Tutti gli studi e ricerche scientificamente con­dotti sulle cause dei fallimenti dell'adozione so­no concordi nel farne risalire le cause alle non valide motivazioni che hanno spinto gli adot­tanti.

Senza rendersene conto, molte persone richie­dono (e spesso insistono di più quelle che vo­gliono adottare non per dare al bambino una fa­miglia, ma per tentare di risolvere i loro proble­mi personali) l'adozione per motivi assoluta mente non validi quali:

- salvare un matrimonio traballante,

- avere una compagnia nella vecchiaia,

- sostituire un figlio deceduto, ecc.

Tutte queste adozioni sono destinate al falli­mento.

 

VALIDITA' DELLA SELEZIONE-PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI ADOTTANTI

 

Oltre a ridurre enormemente le adozioni fal­lite e quelle non riuscite, una seria selezione­preparazione degli aspiranti adottanti ha anche il benefico effetto di far aumentare il numero delle domande di adozione.

Ne è prova convincente il fatto che gli enti di assistenza che ricevevano e ricevono il mag­gior numero di domande sono quelli che sono più severi nella selezione-preparazione, come è comprovato dall'alto numero di domande che vengono indirizzate da tutte le regioni d'Italia, ad esempio, agli Istituti Provinciali per l'Infan­zia di Milano, Roma e Torino; anche l'esperien­za francese del dott. Michel Soulé conferma questo fatto.

Ciò avviene perché gli adottanti sentono che questo lavoro è fatto anche nel loro interesse e trasmettono ai loro conoscenti questo loro po­sitivo convincimento.

D'altra parte, è solo questo lavoro di selezio­ne-preparazione che permette, come abbiamo già notato, la realizzazione delle adozioni diffi­cili (bambini handicappati, grandicelli, ecc.).

 

PRESCRIZIONI AI GENITORI O AI PARENTI TENUTI A PROVVEDERE AL MINORE

 

L'art. 314/8 prevede la convocazione dei geni­tori o dei parenti tenuti a provvedere al minore (4) e precisa che, udite le loro dichiarazioni, il presidente del tribunale per i minorenni o il giu­dice delegato, ove ne ravvisi la necessità, im­partisca alle persone convocate prescrizioni i­donee a garantire l'assistenza morale, il man­tenimento, l'istruzione e l'educazione del mino­re stabilendo periodici accertamenti sull'esecu­zione delle prescrizioni suddette.

Anche in questo caso riteniamo indispensabi­le la collaborazione dei servizi sociali che hanno seguito il minore e il suo nucleo familiare.

Riteniamo anzi che detto servizio debba for­nire preventivamente al giudice una dettagliata relazione sui rapporti che il minore ha avuto con le persone convocate al fine che il magi­strato sia in grado di accertare la fondatezza delle dichiarazioni. Sarebbe senz'altro preferi­bile che il giudice stesso convocasse i genitori ed i parenti in presenza dell'operatore sociale che gli ha fornito la relazione in modo da poter accertare, dal contraddittorio delle dichiarazioni, la realtà dei fatti. Concordiamo pienamente con Padre Perico S.J. che scrive (5): «Siamo per­fettamente d'accordo che, prima di procedere all'assegnazione del minore a terzi richiedenti, si debbano sentire, qualora vi siano, i genitori o i parenti tenuti a provvedervi; siamo anche d'ac­cordo che in certi casi si debba tentare attra­verso ammonizioni e opportune prescrizioni, di ricondurre i responsabili dell'abbandono al mi­nore, in quanto essi, se davvero riconquistati al minore, possono risultare soggetti particolar­mente adatti alla formazione».

Pensiamo, però, che tali tentativi debbano es­sere riservati solo a quei rarissimi casi, dove chiare indicazioni facciano prevedere un sicuro o assai probabile ritorno dei genitori o dei pa­renti, e quando questi offrano sicure garanzie di provvedere in modo adeguato al mantenimen­to del minore, alla sua educazione e istruzione.

Non sarebbe, invece, il caso di ricorrere a ta­li tentativi quando dalle note informative raccol­te, risultasse una palese e troppo profonda rot­tura fra genitori e minore, e non risultasse al­cuna seria garanzia da parte dei genitori per la formazione completa del minore. In tali casi, in­fatti, richiami e prescrizioni costituirebbero so­lo una dannosa perdita di tempo.

 

COMPITI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI SERVIZIO SOCIALE

 

Come avevamo scritto nel documento riporta­to nell'allegato al n. 2/1967 di questa rivisto, ribadiamo che gli uffici distrettuali di servizio sociale non devono svolgere alcuna attività di­retta (studio del bambino, selezione-preparazio­ne degli aspiranti adottanti, proposta di abbina­mento), ma svolgere un'azione di collegamento tra i tribunali per i minorenni e gli enti assisten­ziali.

Solo qualora gli enti di assistenza siano privi di servizio sociale, l'ufficio distrettuale potrà svolgere un'attività diretta. Riteniamo però che questo lavoro debba essere solo temporaneo e che gli enti stessi debbano essere sollecitati ad adeguare le loro strutture.

Se, però, gli enti, nonostante le sollecitazioni, non volessero adeguare le loro strutture (como­da ed economica è l'azione sostitutiva degli uf­fici distrettuali), riteniamo che gli uffici distret­tuali, previo congruo preavviso, dovrebbero ces­sare di svolgere il servizio. A ciascuno le pro­prie responsabilità.

 

 

 

 

(1) Questi appunti tengono conto di un'ampia ricerca condotta da oltre sei mesi in tutta Italia dall'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti e dei contatti di­retti avuti con magistrati dei tribunali per i minorenni. con giudici tutelari, e con dirigenti e operatori sociali di enti assistenziali pubblici e privati.

(2) Vedasi «Tempo illustrato» del 16 aprile 1968: Paola Fallaci, Scandalo nei brefotrofi di Roma e di Sabaudia: una storia allucinante che deve essere raccontata, pp. 38-41.

(3) Resoconto della riunione tenutasi presso il tribu­nale per i minorenni di Torino, il 22-3-1968, ore 16. Hanno partecipato il Presidente del tribunale per i mi­norenni di Torino, il Giudice Adriano Sansa ed i rappre­sentanti dei seguenti Enti: IPI di Torino, ONMI di Cuneo e di Torino, ENAOLI di Torino, UDSSTM e Ass. Famiglie Adottive.

La discussione, concernente i dubbi e le difficoltà cir­ca l'applicazione della nuova legge sull'adozione speciale, ha toccato i seguenti punti:

1) Si è chiarito il contenuto dell'art. 402 c.c. sull'esercizio dei poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. In base a questo articolo l'istituto ha la facoltà di rifiutare di restituire il minore da esso assistito ai genitori rite­nuti non idonei.

2) Ci si è chiesto quale ordine di priorità dare alle do­mande generiche di adozione speciale. Come esame si potrebbe seguire l'ordine cronologico di presentazione: si potrebbero poi evadere prima quelle dei coniugi che presentano un maggior grado di idoneità. E' stato poi af­frontato il problema della selezione dei genitori adottivi e dei criteri in base ai quali deve essere fatta ed è stato messo in rilievo che il grado di istruzione e la ricchezza di beni da parte degli aspiranti all'adozione non possano costituire di per se una indicazione di preferenza. La va­lutazione dovrebbe invece puntare sulle capacità affettive ed educative dei futuri adottanti.

3) Si è rilevato come gli ufficiali di stato civile non fac­ciano le segnalazioni di cui al 2° comma dell'art. 314/5 dei minori non riconosciuti.

Soluzioni proposte sono:

- l'invio di una circolare da parte del Presidente del tri­bunale per i minorenni;

- la denuncia di qualche caso;

- ispezioni dei registri dello stato civile da parte dei pretori.

4) Circa l'assenso che deve essere prestato dai genitori degli adottandi in base all'art. 6, si è ritenuto che esso non abbia effetto vincolante per il tribunale per i mino­renni, il quale valuterà di volta in volta sia l'assenso che il dissenso ai fini della concessione all'adozione speciale.

5) Si sono chiariti i rapporti fra adozione speciale e ado­zione tradizionale ritenendo che per i minori di anni 3 sia un loro diritto poter avere uno status di figlio legittimo. Ogni singolo caso di deroga dovrà essere valutato esclusivamente dal giudice, in relazione all'interesse del minore.

6) Si è rilevata una lacuna nella legge in quanto non è prevista la possibilità di opposizione qualora il giudice ri­fiuti di dichiarare lo stato di adottabilità.

7) E' stata sottolineata l'importanza che vengano segna­lati direttamente al tribunale per i minorenni da parte de­gli enti anche i minori affidati prima dell'entrata in vigore della legge e non adottati o affiliati facendone un elenco a parte e indicando quelli per cui è già stata presentata istanza di adozione in modo che il tribunale per i mino­renni possa seguire l'esito della procedura; tutto ciò ten­de ad evitare che si arrechi pregiudizio al minore lascian­dolo in una situazione precaria.

8) Si rileva come l'istituto dell'affiliazione conservi la sua validità in particolare per la soluzione della situazione dei figli adulterini.

9) Si fa presente la prossima entrata in vigore della leg­ge Macchiavelli, la quale stabilisce che i magistrati addet­ti al tribunale per i minorenni di Torino dovranno dedi­carvisi a tempo pieno e non potranno svolgere altre man­sioni presso il tribunale ordinario.

10) Viene presentato il caso della sorella di una madre naturale la quale, unitamente al coniuge, vorrebbe adot­tarne la figlia e ci si chiede se ci siano impedimenti le­gali o di altra natura. Non risultano esservi impedimenti giuridici. La valutazione però dovrebbe tener conto del fat­to che l'assistenza prestata possa sottrarre il minore dallo stato di abbandono e precludere quindi l'adozione speciale. Essa deve in ogni caso tenere conto dell'even­tuale azione di disturbo del genitore d'origine.

11) Si precisa che nell'atto notarile, in cui gli ascenden­ti degli adottandi prestano l'assenso, non è necessario venga precisato il nome del minore.

12) Ci si chiede ancora se i genitori adottivi degli adot­tanti debbano essere sentiti o no (art. 314/20). Si ritiene che non debbano essere sentiti in quanto non sono ascen­denti. Si pensa che la stessa procedura debba essere adottata per gli affilianti. Si ritiene invece di dover senti­re i genitori naturali.

Si riapre a questo proposito la discussione sulla parentela e si pongono alcuni quesiti a cui vengono date risposte discordanti:

- il figlio naturale è discendente?

- la discendenza si acquisisce solo nella famiglia legit­tima?

Alcuni sostengono che il vincolo di parentela si acquisi­sce solo nella famiglia legittima, altri che è legato all'ascendenza di sangue.

L'incontro termina alle ore 19,30 circa.

La prossima riunione, a cui sono invitati tutti gli enti cui il presente resoconto è inviato, avrà luogo giovedì 18 aprile alle ore 16 presso il tribunale per i minorenni di Torino, Corso Unione Sovietica 327.

(4) Vedasi la nota 1 dell'articolo in questo numero «Compiti delle istituzioni pubbliche e private per l'attua­zione della legge sull'adozione speciale».

(5) G. Perico, L'adozione speciale definitivamente ap­provata, Aggiornamenti Sociali, N. 9/10, 1967, p. 482.

 

 

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