Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

PRATICHE DI APPLICAZIONE

 

I GIUDICI TUTELARI E L'ADOZIONE SPECIALE

 

 

Compiti di primaria importanza sono affidati ai giudici tutelari dalla legge sull'adozione spe­ciale.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 314/5 recitano infatti:

«I pubblici ufficiali, nonché gli organi scola­stici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sul­le condizioni di ogni minore in situazione di ab­bandono di cui vengano comunque a conoscen­za.

Le istituzioni pubbliche o private di protezio­ne o assistenza all'infanzia trasmettono trime­stralmente al giudice tutelare del luogo ove han­no sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giu­dice tutelare, assunte le necessarie informazio­ni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, speci­ficandone i motivi».

 

Iniziativa del giudice tutelare

In questo primo anno di applicazione della legge sull'adozione speciale è apparso che mol­tissime sono le istituzioni pubbliche e private di assistenza ai minori che non hanno ancora a­dempiuto agli obblighi loro imposti dalla legge 431/67.

Il giudice tutelare ha i poteri per costringere gli enti e istituti inadempienti a provvedere al duplice obbligo della segnalazione (2° comma dell'art. 314/5 c.c.) e della trasmissione degli elenchi trimestrali (3° comma dell'art. 314/5 c.c.). E' quindi auspicabile che i giudici tutelari non restino nella passiva attesa di ricevere le segnalazioni e gli elenchi, ma prendano le op­portune iniziative a tutela dei minori soli.

L'invio degli elenchi, come abbiamo proposto nell'articolo in questo numero «Compiti delle istituzioni pubbliche e private di assistenza ai minori per l'attuazione della legge sull'adozio­ne speciale», facilita il lavoro del giudice tute­lare in materia di adozione speciale e gli rende anche possibile, soprattutto utilizzando i servizi sociali esistenti, la soprintendenza delle tutele (art. 344) per quanto concerne gli aspetti edu­cativi (allevamento, educazione, istruzione). In­fatti il tutore non solo «rappresenta (il minore) in tutti gli atti civili e ne amministra i beni», ma «ha la cura della persona del minore» (art. 357 c.c.).

Di particolare utilità sarebbe certamente l'in­vio da parte del giudice tutelare di una circolare alle istituzioni pubbliche e private operanti nel mandamento con l'indicazione delle modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni e degli elenchi e con il suggerimento di trasmet­tere direttamente al Tribunale per i minorenni le istanze (art. 314/4) per i minori privi di as­sistenza materiale e morale da parte dei geni­tori.

 

TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

 

Poiché le segnalazioni di cui al 2° comma dell'art. 314/5 sono indirizzate al tribunale per i minorenni, il giudice tutelare deve trasmetter­le tutte, qualsiasi siano le conclusioni emerse dalle indagini eventualmente svolte.

 

FIGLI DI IGNOTI

 

Dall'esame dell'art. 314/7 della legge 431/67 appare chiaramente che tutti i minori con geni­tori sconosciuti sono dichiarabili in stato di adot­tabilità.

Pertanto il giudice tutelare, ricevuta dagli uf­ficiali dello stato civile, ai sensi dell'art. 345 del codice civile, la notizia della nascita di un fi­glio di ignoti, deve «al più presto» trasmettere la segnalazione al tribunale per i minorenni ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5.

Ciò in considerazione anche del fatto che la funzione di giudice tutelare è comprensiva di quella di pubblico ufficiale.

A questo riguardo l'Associazione Famiglie A­dottive ha inoltrato esposti a carico di due giu­dici tutelari che non avevano provveduto ad ef­fettuare dette segnalazioni.

 

ELENCHI TRIMESTRALI

 

Ai giudici tutelari dovrebbero pervenire gli elenchi trimestrali di tutti i minori ricoverati o assistiti da istituzioni pubbliche e private di assistenza ai minori.

Le situazioni che si presentano possono co­sì raggrupparsi:

a) minori per i quali non sussiste una situa­zione di privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori;

b) minori in situazione di privazione di assi­stenza materiale e morale;

c) minori la cui situazione è incerta, anche sotto il gruppo giuridico, e fluida, suscetti­bile cioè di evolversi o verso uno stabile inse­rimento nel nucleo familiare d'origine o verso una situazione di privazione di assistenza da parte dei genitori.

Il giudice tutelare dovrebbe procedere all'ar­chiviazione dei casi di cui alla lettera a) e ri­mettere senza indugio al tribunale per i mino­renni i casi di cui alle lettere b) e c), corredati dalle relative note informative (1).

L'invio al tribunale per i minorenni dei casi di cui alla lettera c) si desume dall'interpretazione globale della legge 431/67 e rende possibile sia gli interventi del tribunale per i minorenni pre­visti dal legislatore all'art. 314/8 (prescrizioni ai genitori o ai parenti del minore) sia le altre misure previste dalla legge, in particolare l'ap­plicazione degli articoli 330 e segg. del codice civile.

 

ACCERTAMENTI DEL GIUDICE TUTELARE

 

Nei casi in cui il giudice tutelare non riten­ga esaurienti le notizie contenute nella scheda nominativa allegata agli elenchi trimestrali o voglia controllare la situazione dei minori, egli può procedere agli accertamenti sia direttamen­te sia avvalendosi di organi pubblici o privati o di persone ai sensi dell'art. 344 del codice ci­vile.

In particolare può avvalersi dei servizi socia­li dell'O.N.M.I., delle Province, dei Centri di Tu­tela minorile ecc.

Gli accertamenti del giudice tutelare deriva­no sia dalle disposizioni di cui alla legge 431/67 (art. 314/5), sia dalle norme sulla soprintenden­za (art. 344 c.c.) dei poteri tutelari esercitati ope legis dagli istituti pubblici e privati di assi­stenza (art. 402 c.c.), ed essi devono rivolger­si, in particolare, a tutti i minori ricoverati pres­so istituti di assistenza. Per quanto concerne l'adozione speciale, il giudice tutelare dovrebbe svolgere gli accertamenti di cui sopra per tutti i minori indicati dall'ente o istituto come non privi di assistenza materiale e morale da par­te dei genitori. In caso contrario, come oggi avviene quasi ovunque, l'accertamento della si­tuazione di privazione di assistenza è effettuato, in pratica, dalle istituzioni assistenziali.

 

VISITE DEI GIUDICI TUTELARI AGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA

 

Si auspica che, quando possibile, i giudici tu­telari visitino gli istituti in cui sono assistiti i minori.

Tale attività favorirebbe certamente la posi­tiva evoluzione dei sistemi di assistenza degli enti pubblici e degli istituti privati.

Risulta che dette visite vengono effettuate, purtroppo, solo da alcuni giudici tutelari.

 

MINORI COMPRESI NEGLI ELENCHI

 

Poiché il giudice tutelare soprintende alle tutele e poiché gli enti e gli istituti di assisten­za esercitano i poteri tutelari sui minori ricove­rati o assistiti (anche se legittimi o riconosciu­ti), si ritiene che l'elenco generale e le schede nominative debbano essere trasmesse per tutti i minori degli anni 21 ricoverati o assistiti (com­presi quelli con handicaps fisici, psichici e sen­soriali: ciechi, sordomuti, insufficienti dell'intel­ligenza, ecc.).

Questa interpretazione viene data anche in considerazione che:

- il 3° comma dell'art. 314/5 non indica alcun limite di età;

- la verifica dell'età dei minori compete al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni;

- il giudice tutelare e il tribunale per i mino­renni hanno competenza per i provvedimenti di urgenza e per quegli altri da assumersi nell'interesse del minore: sospensione, decadenza della patria potestà, ecc.

 

PRINCIPALI ISTITUZIONI DI ASSISTENZA (2)

 

Le principali istituzioni che debbono riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono e trasmettere gli elen­chi trimestrali sono:

A) i Comuni;

B) le Province (minori nati fuori del matrimo­nio, ciechi, sordomuti, insufficienti dell'intelli­genza, malati mentali);

C) gli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.);

D) l'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.);

E) l'Ente Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);

F) le Prefetture;

G) i Patronati scolastici;

H) le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Be­neficenza;

I) gli enti (innumerevoli) di assistenza agli or­fani e ad altre categorie;

L) gli enti e istituti assistenziali privati.

 

QUADRI DI CONTROLLO

 

L'Ass. Famiglie Adottive ha predisposto dei quadri di controllo per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge da parte delle istituzioni di assistenza, il cui fac-simile è riprodotto alla pagina seguente.

Detti quadri di controllo sono inviati su ri­chiesta e senza alcuna spesa.

 

 

 

(1) Vedasi il resoconto della riunione tenutasi pressa il tribunale per i minorenni di Torino il 30 maggio 1968.

 

(2) Appare indispensabile che il giudice tutelare pro­ceda al rilevamento delle istituzioni pubbliche e private di assistenza operanti nel mandamento. Detto elenco do­vrebbe essere in possesso dei Comitati provinciali dell' O.N.M.I. e delle Prefetture.

 


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