Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

PRATICHE DI APPLICAZIONE

 

COMPITI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSISTENZA AI MINORI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE

 

 

DUPLICE OBBLIGO

 

Dall'esame del secondo e del terzo comma dell'art. 314/5, si ritiene che la legge imponga ai dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di assistenza il duplice obbligo di:

a) segnalare al più presto i minori privi di assi­stenza materiale e morale da parte dei genito­ri (1) ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5. Co­me verrà precisato in seguito, detta segnalazione può essere utilmente sostituita dalla presenta­zione dell'istanza diretta;

b) trasmettere gli elenchi trimestrali (3° com­ma dell'art. 314/5).

 

RESPONSABILITA' PENALI

 

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta responsabilità penali per i diri­genti delle istituzioni di assistenza sia pubbliche che private.

 

URGENZA DELLA SEGNALAZIONE

 

La segnalazione deve essere fatta «al più pre­sto» (art. 314/5) allo scopo di evitare il pro­trarsi della sofferenza causata al minore dalla privazione di cure familiari.

Si osservi che se la situazione del minore viene segnalata al tribunale per i minorenni dopo che questi ha compiuto l'ottavo anno di età, il minore stesso è escluso definitivamente dalla possibilità di essere adottato con adozione spe­ciale.

 

QUANDO E DA CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE

 

Come prescrive l'art. 314/5 della legge 431/67 la segnalazione deve essere indirizzata come segue:

Al Tribunale per i minori di ..........................................

tramite il giudice tutelare di ..........................................

e deve essere spedita o consegnata al giudice tutelare del luogo ove ha sede l'ente o istituto che effettua la segnalazione stessa.

 

ISTANZA DIRETTA

 

Ad evitare un inutile lavoro al giudice tutelare (il quale deve trasmettere la segnalazione al tribunale per i minorenni qualsiasi siano le con­clusioni delle indagini che egli ha eventualmen­te svolto in merito alla situazione del minore), è consigliabile che gli enti e gli istituti assisten­ziali presentino istanza diretta ai tribunali per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori degli anni otto:

A) figli di ignoti;

B) riconosciuti o legittimi orfani di entrambi i genitori o privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori (2);

C) riconosciuti o legittimi la cui situazione di privazione di assistenza materiale e morale è incerta.

 

L'istanza diretta, che sostituisce la segnalazione, può essere formulata come segue:

Al Tribunale per i minorenni di ...................................

Il sottoscritto ...................................... nella qualità di (Presidente, Direttore, ecc.) .................. dell'ente (o istituto) .................................. con sede in ........................ Via .............................. N° ...... rivolge istanza a codesto Tribunale per i minorenni affinché apra il procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ........................ nato a .............................. il .............................. il quale, ad avviso di questo ente (o istituto) è privo di assi­stenza materiale e morale da parte dei genitori (3).

Segnala che:

- il minore è affidato all'istituto ......................... ­con sede in .......................... Via .............................. N°...... oppure è affidato al sig. ................................................ abitante in .............................. Via ....................... N° ...... (eventuale grado di parentela con il minore)

- tutore (o legale rappresentante del minore) è ........................................ abitante in ............................. Via .................................... N° ............

- i genitori legittimi o naturali del minore sono ...................................................................... (indicare cognome, nome e indirizzo)

- indicare anche cognome e nome e indirizzo degli eventuali parenti tenuti agli alimenti. Allega alla presente (4)

a) copia dell'atto integrale di nascita del mi­nore;

b) relazione bio-psichica dello stesso;

c) relazione sociale sui motivi dell'assistenza o del ricovero, sulla situazione del minore, sui suoi rapporti con i genitori e con eventuali parenti ecc. ecc.

Data ................................................

Firma ................................................

 

ELENCHI TRIMESTRALI

 

Il 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giu­gno 1967 N° 431 recita: «Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice titolare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti».

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia sono pertanto obbligate a trasmettere trimestralmente al giudice tute­lare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti, ivi compresi quelli seguiti dai genitori o dai parenti, quelli con retta a to­tale o parziale carico dei genitori o dei parenti e quelli con handicap fisici, psichici o sensoriali.

Si ritiene che l'elenco debba comprendere tutti i minori degli anni 21.

Nel caso che il minore sia stato ricoverato da un'istituzione a cura di altro ente (ad esem­pio, a cura della Provincia o dell'ONMI o dell'ENAOLI o della Prefettura ecc.), è auspicabile che siano presi accordi fra l'istituzione di rico­vero e l'ente di assistenza al fine di evitare che i minori vengano inclusi nei due elenchi.

Si ritiene preferibile che la scheda nomina­tiva del minore sia allegata negli elenchi trime­strali dell'ente pubblico che ha disposto il ri­covero.

L'invio degli elenchi trimestrali non esime i dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di assistenza dall'obbligo della segnalazione, obbli­go che, come si è detto, può essere utilmente sostituito dalla presentazione dell'istanza diretta.

La trasmissione degli elenchi potrebbe avvenire come segue:

Al Giudice Tutelare di ................................................ (5)

In adempimento all'obbligo di cui all'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 N° 431, il sottoscrit­to ............................................................ nella sua qualità di (Presidente, Direttore, ecc.) .............................. dell'ente (o istituto) ................................................ con sede in .................................... Via ........................... N° ...... trasmette l'elenco generale (6) dei minori (o assistiti) alla data del ......................................................

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.

Di ciascun minore si unisce scheda nominativa (7) la cui numerazione corrisponde a quella dell'elenco generale.

Non si allegano le schede nominative dei minori:

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.

per i quali questo ente (o istituto) ha inoltrato istanza diretta al tribunale per i minorenni di ....................... ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5-6-67 N° 431.

Non si allegano altresì le schede nominative dei minori:

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................)

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................)

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................), ecc.

la cui scheda nominativa sarà inoltrata dagli en­ti, indicati a fianco di ogni nominativo, che provvedono all'assistenza del minore.

Data ..................................... ..........

Firma ..............................................

 

Al Giudice Tutelare di .......................................

Scheda nominativa di minore di anni 21 che l'Ente o Istituto con sede in ........................... prov. ...................... Via ..................................................... N° ....... trasmette in data ................................ ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 N° 431.

Cognome ................ .................. Nome ........ ......... . nato a ........................... ..... il ..............................

padre ............................. indirizzo ..........................................

madre ............................ indirizzo ..........................................

tutore ............................. indirizzo ..........................................

Assistito dalla data del ................. .........................

Ricoverato dalla data del ....................................... presso la persona o Istituto ..................................... con sede in .............................. prov. .............................. Via ......................................... N° ............

Persona o ente che ha disposto il ricovero a ...................................................................

Motivo del ricovero ............................................................

Condizioni fisiche e psichiche del minore ............

Situazione scolastica del minore ..............................

Eventuali altre    notizie .....................................................................

Timbro dell’ente .................................................

Firma del responsabile .......................................

Spazio riservato al Giudice Tutelare

 

 

ESAME DEGLI ELENCHI

 

Il giudice tutelare, ricevuti gli elenchi e le schede nominative, deve provvedere a trasmet­tere al tribunale per i minorenni i casi dei mi­nori privi di assistenza o in situazione incerta.

Sono archiviati invece dal giudice tutelare i casi dei minori che risultano in evidente situa­zione di non privazione di assistenza materiale e morale.

 

SCHEDE GRATUITE

 

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti (10126 Torino, Via Madama Cristina 74) invia, su semplice richiesta e senza alcuna spe­sa, le schede nominative il cui fac-simile trovasi alla pagina precedente.

 

ORGANI DI VIGILANZA

 

E' stato giustamente affermato (9): «che né l'ONMI né la Prefettura effettuano le attività di vigilanza e di controllo in tutta la misura pre­vista dalle leggi e che ciò costituisce un gravis­simo pregiudizio non solo per i bambini senza famiglia, ma per tutti i minori ricoverati o as­sistiti».

E' pertanto necessario ed urgente che vengano prese le misure per ovviare a detta inosservan­za della legge.

In particolare le Prefetture potrebbero utiliz­zare anche i servizi dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (organo dipendente dal Ministero dell'Interno) e l'O.N.M.I. potrebbe dedicare, se del caso in via temporanea, all'azione di vigilanza non solo assistenti sociali, ma anche medici e assistenti sanitarie visitatrici.

 

 

 

 

 

(1) Si ritiene che competa esclusivamente al tribu­nale per i minorenni escludere dalla dichiarazione di adot­tabilità i minori ricoverati in istituto e seguiti da parenti tenuti a provvedervi. Poiché la dizione «o dei parenti te­nuti a provvedervi» (art. 314/4) è oggetto di interpreta­zioni contrastanti, in nessun caso l'esame della situazione del minore dovrebbe essere sottratto alla valutazione del tribunale per i minorenni che è il solo organo competente a dichiarare o meno (o stato di adottabilità.

Sull'interpretazione della dizione «o dei parenti tenu­ti a provvedervi» vi sono, ad esempio, alcuni che riten­gono che i parenti debbano essere interpellati dal Tribu­nale per i minorenni (art. 314/8) solo nel caso in cui essi provvedano alla corresponsione degli alimenti per decesso o incapacità o impossibilità dei genitori, e non nel caso in cui l'obbligo della prestazione degli alimenti deve es­sere soddisfatto dai genitori del minore.

Anche l'accertamento della forza maggiore è di com­petenza esclusiva del tribunale per i minorenni. Si tenga però presente a questo riguardo che l'art. 314/11 prevede che il minore è dichiarato in stato di adottabilità quando è accertata l'impossibilità di ovviare al persistere della mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori tenuti a provvedervi. Con questa interpretazione, la forza maggiore avrebbe rilievo solo se essa ha impe­dito nel passato ai genitori o ai parenti tenuti a provve­dervi l'esercizio dei loro doveri.

(2) Vedere nota 1.

(3) L'istanza dovrebbe essere indirizzata anche nei casi in cui l'Ente o Istituto è incerto sulla situazione di privazione di assistenza.

(4) L'invio degli allegati non è obbligatorio, ma favo­risce l'esame sollecito della situazione del minore da par­te del tribunale per i minorenni. Si osservi che dettagliate notizie sul minore, sui suoi precedenti, sulle sue condi­zioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive e sulla sua famiglia sono richieste dal tribunale per i minorenni: tanto vale inviare dette notizie insieme all'istanza.

(5) I giudici tutelari hanno sede presso ogni pretura.

(6) L'elenco generale potrebbe essere trasmesso all'inizio di ogni anno; nei trimestri successivi potrebbe es­sere inviato solo l'aggiornamento relativo ai nuovi am­messi ed ai dimessi, nonché le variazioni inerenti la si­tuazione degli altri minori.

(7) Vedasi la scheda allegata alla pagina seguente. Si osserva che la trasmissione delle schede nominative facilita il lavoro del giudice tutelare. D'altra parte il giu­dice tutelare, nel caso ricevesse gli elenchi comprendenti solo cognome, nome, luogo o data di nascita dei minori, ha i poteri per richiedere tutte le notizie sui minori che ritiene necessarie. Tanto vale che l'ente o istituto gliele fornisca al momento della trasmissione dell'elenco.

(8) L'ente o istituto dovrebbe essere in possesso di queste notizie ai sensi dell'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 N. 718 che recita: «In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assisti­to, con le autorità e con gli organi dell'Opera nazionale (per la protezione della maternità e dell'infanzia ONMI), gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento».

(9) Dal resoconto della riunione tenutasi presso il tribunale per i minorenni di Torino il 25-6-1968.

 

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