Prospettive assistenziali, n. 2, aprile-giugno 1968

 

 

NOTIZIE

 

 

ATTO DI NASCITA E ALTRI DOCUMENTI DEI BAMBINI TROVATI

 

Nel n. 1 del 1967 avevamo segnalato a p. 12 la disumana situazione dei bambini trovati e non identificati ai quali veniva redatto un certi­ficato di nascita in cui era indicato solo l'anno e il mese (e non il giorno) in cui apparente­mente il minore stesso era nato; il luogo di nascita veniva indicato «ignorasi» o «trovato».

Ne conseguiva che nel certificato di nascita, di vaccinazione, nella pagella scolastica, nella carta di identità, nel libretto di lavoro, nel pas­saporto ecc., le indicazioni «nato presumibil­mente nel mese di....», nella località «ignorasi» o «trovato», rivelassero agli estranei la situa­zione della persona, con tutte le conseguenze negative che è inutile illustrare.

Il Parlamento ha approvato (con modifiche) la proposta di legge Martuscelli (legge 14 mar­zo 1968 n. 274) per cui i gravissimi inconvenien­ti sopra elencati saranno soppressi.

Le norme transitorie prevedono la normaliz­zazione delle indicazioni riguardanti la data e il luogo di nascita anche per coloro che sono nati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

 

 

NUOVE NORME PER I TRIBUNALI PER I MINORENNI

 

E' stata pure approvata la proposta di legge Machiavelli (legge 12 marzo 1968 n. 181) nel seguente testo:

«Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tri­bunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella ta­bella B allegata alla presente legge e nelle pro­cure della Repubblica presso gli stessi tribuna­li le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del Presidente del tribunale e del pro­curatore della Repubblica.

 

Allegato, tabella A:

Tribunale per i minorenni di: Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Tabella B:

Tribunale per i minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia».

 

 

UN APPELLO URGENTE AL GOVERNO

 

Nella seduta del 21 febbraio 1968 la Com­missione Giustizia del Senato ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

«La Commissione,

nell'approvare il disegno di legge di iniziativa Machiavelli ed altri (stampato n. 2684) relativo ai Magistrati addetti ai Tribunali per i mino­renni;

considerando che la legge 5 giugno 1967 n. 431 in materia di adozione ha ampliato gli adempimenti affidati ai tribunali per i minorenni;

ritenuto il grave ritardo che si verifica nella attuazione delle norme dettate dalla legge sud­detta;

ritenuto altresì che tale ritardo è da attri­buirsi principalmente alla deficienza di persona­le che affligge i tribunali per i minorenni;

considerata la necessità e l'urgenza di più efficaci e intensi interventi diretti a risolvere i problemi della Giustizia minorile che nella so­cietà contemporanea- assumono particolare ri­lievo;

INVITA IL GOVERNO

a riorganizzare e ampliare i servizi giudiziari dei tribunali e delle procure per i minorenni in relazione ai vasti compiti ad essi demandati e alle esigenze della società: e, in particolare, a dare completa esecuzione alla legge istitutiva dei tribunali per i minorenni attuando l'autono­mia organica di tali uffici giudiziari mediante l'approvazione con atto amministrativo delle ta­belle organiche del personale delle varie cate­gorie ad essi destinato».

 

Confidiamo che il Governo voglia accogliere al più presto l'ordine del giorno e dia final­mente piena autonomia ai tribunali per i mi­norenni e organici adeguati.

 

 

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

 

Nella seduta del 27 febbraio 1968 la Prima Commissione referente del Consiglio Superio­re della Magistratura ha approvato la seguente relazione:

«Su proposta della Prima Commissione refe­rente accompagnata da ampia e meditata rela­zione pubblica sul notiziario n. 2 del 1° marzo 1964 questo Consiglio ebbe a deliberare di pro­porre a1 Ministro di Grazia e Giustizia di pro­muovere un provvedimento legislativo diretto: a) a creare piante organiche separate per gli uffici giudiziari minorili affinché i magistrati ad­detti a tali uffici possano dedicarvisi esclusiva­mente; b) ad autorizzare il Procuratore della Repubblica a richiedere al Tribunale l'archivia­zione dei processi per i reati di scarso rilievo sociale limitandosi, se del caso, ad un avvertimento ai minori; c) a dare facoltà al presidente del tribunale per i minorenni di emettere, su richiesta del P.M., decreto penale di condanna per i casi previsti dall'art. 506 C.P.

Successivamente e maggiormente nel decor­so anno il problema del miglior funzionamento dei tribunali per i minorenni è stato ampiamente dibattuto. L'Unione Italiana Giudici per i Mino­ri, l'Unione Italiana per la promozione dei dirit­ti del minore, alcuni presidenti di tribunali han­no indicato varie cause di disfunzione prospet­tando rimedi e invocando riforme da adottarsi sul piano legislativo.

Il Procuratore Generale della Cassazione nel­la sua relazione del 9 gennaio scorso ha ribadito la necessità di provvedimenti urgenti.

E' noto che se, per una parte, per effetto della sentenza n. 130 del 1963 della Corte Costitu­zionale che ha esclusa la facoltà del Procurato­re Generale di disporre a norma dell'art. 9 del R.D.L. n. 1404 del 1934 che si procedesse sepa­ratamente a carica dei minori coinvolti in pro­cessi con imputati maggiori degli anni 18 è de­rivata una diminuzione di lavoro dei tribunali minorili (ma sarebbe opportuno con una nuova legge provvedere al riguardo al fine di evitare che i minori siano tratti a giudizio davanti ad un giudice meno preparato a valutarne la perso­nalità o ad applicargli la misura adeguata), dal­l'altra parte un forte aumento di lavoro è stato provocato dalla dichiarata illegittimità costitu­zionale (sentenza n. 88 del 1962 della Corte Co­stituzionale) dell'altra facoltà, prima riconosciuta al P.M., di rimettere al pretore reati di sua originaria competenza commessi da minori degli anni 18 (art. 10 del citato R.D. del 1934).

Inoltre va considerato che a seguito della en­trata in vigore della legge 5 giugno 1967 n. 431 ai compiti tradizionali se ne sono aggiunti altri particolarmente gravi e impegnativi. Con tale legge, infatti, ai tribunali per i minorenni è stato attribuito il delicato potere di troncare definiti­vamente ogni rapporto tra genitori e figli e di costituire, per libera scelta, un nuovo rapporto analogo alla filiazione legittima oltre alla tratta­zione delle adozioni ordinarie di minorenni.

L'esercizio di tale potere - ed è già stato posto in evidenza nella relazione presentata a questo Consiglio dal Presidente dell'Unione Ita­liana Giudici per i minori - importa l'attuazio­ne di una forma di controllo giudiziario nel cam­po dell'assistenza pubblica e privata dell'infan­zia ed esige dai giudici minorili lo svolgimento di una vasta attività istruttoria ed il prudente uso di ampie facoltà discrezionali da esercitar­si con piena conoscenza di tutti gli elementi rilevanti per la decisione.

E' ragionevole previsione che con i mezzi at­tuali, già insufficienti almeno per una notevole parte dei tribunali minorili, le nuove incombenze non potranno essere affrontate se non con sa­crificio della trattazione degli altri affari penali, civili, amministrativi.

E tanto ciò è vero che dal Presidente dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore già è stata denunciata la inadeguata applicazione, in concreto, della legge sulla ado­zione speciale nei primi sei mesi della sua en­trata in vigore invocando l'applicazione di ido­nee misure atte a rendere effettivamente ope­rante il nuovo istituto, anche se è doveroso con­siderare che il periodo di tempo decorso appare troppo breve per un meditato apprezzamento sulla efficacia reale delle nuove norme a garan­tire il diritto di ogni essere umano a ricevere fin dalla primissima infanzia le cure di cui abbisogna, specie se non si omette di rilevare che la nuova legge ha sostanzialmente travolto la concezione originale della adozione ordinaria sosti­tuendola con il concetto più ampio di dare una famiglia pieno iure ai bambini in stato di abban­dono. Il che implica il superamento di tradizioni secolari e la creazione di nuovi strumenti e di nuovi servizi.

Problemi paralleli ma non meno gravi in tema di giustizia minorile che meriterebbero un am­pio approfondimento allo scopo di presentare proposte concrete, oltre quello già accennato della competenza del tribunale penale ordinario a giudicare i minorenni in tutti i casi di connes­sione, riguardano la materia civile ove la com­petenza relativa ai minorenni è distribuita fra giudice tutelare, tribunale ordinario e tribunale per i minorenni: è sufficiente far cenno alla op­portunità quantomeno di un coordinamento in ordine ai provvedimenti da adottare quando il genitore viola o trascura, con grave pregiudizio del figlio. i doveri inerenti alla patria potestà ovvero tiene una condotta a lui comunque pre­giudizievole (di competenza del tribunale per i minorenni) e i provvedimenti sull'affidamento dei figli all'uno o all'altro dei genitori nel corso della causa di séparazione personale (di com­petenza del tribunale ordinario).

Ma limitando l'esame al controllo delle esi­genze immediate e inderogabili dei tribunali per i minorenni e delle relative procure va ricordato che con la proposta di legge d'iniziativa dei de­putati Macchiavelli ed altri (n. 3312 Camera dei Deputati), ora deferita in sede deliberante alla 2ª Commissione permanente del Senato, si è legislativamente cercato di venire incontro alle esigenze dei tribunali per i minorenni soprade­nunciate, disponendosi, in aggiunta all'art. 4 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 che «i magistrati destinati alla presidenza dei tribunali per i mi­norenni e quelli destinati a capo degli uffici del Pubblico Ministero presso gli stessi tribunali non possono essere assegnati né esercitare le loro funzioni presso altri uffici».

Il provvedimento tuttavia, anche se potrà es­sere approvato prima della fine della attuale legislatura, non sembra sufficiente, non soltanto perchè non considera la preliminare necessità di fissare un adeguato organico dei singoli uf­fici, ma perchè, nella sua indiscriminata valuta­zione di quanto può occorrere a uffici diversi, potrebbe dar luogo a squilibri in relazione a si­tuazioni non rispecchianti le reali esigenze lo­cali.

In altri termini appare indubbio che il carico di lavoro dei tribunali per i minorenni si carat­terizza in modo profondamente differenziato l'un dall'altro. Si deve pertanto, innanzitutto, proce­dere alla determinazione degli organici sulla ba­se dei dati di lavoro acquisiti, avvertendo, fin d'ora, che a differenza degli altri uffici giudizia­ri i dati statistici insufficientemente riflettono l'opera realmente svolta dai giudici minorili. Ma vana sarebbe tale determinazione se, contempo­raneamente non si provvedesse ad un vero e proprio rinnovamento delle strutture, con pro­porzionale e adeguato aumento dei cancellieri, segretari e del personale d'ordine nonché dei ruoli dei tecnici specializzati (educatori, assi­stenti sociali, psicologi). Soltanto nel quadro di dette riforme si inserisce la opportunità, là ove è possibile in relazione alle esigenze degli altri uffici, di non distrarre i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni con altre incomben­ze, non tanto allo scopo di una maggiore dedi­zione al delicato incarico, quanto al fine ben più rilevante (d'altronde già accennato nella rela­zione alla proposta di legge Macchiavelli) di consentire al magistrato minorile una prepara­zione specifica attraverso l'approfondita cono­scenza delle cause e delle modalità di insorgen­za e di sviluppo del disadattamento sociale, e la padronanza completa dei metodi più aggiornati per la protezione e il recupero dei minori.

Allo stato attuale pare alla Commissione che, di fronte alla ampiezza e alla delicatezza delle ricerche preliminarmente necessarie per poter formulare ulteriori proposte concrete e specifi­che per ogni ufficio, non si possa che proporre al Consiglio di richiamare le proposte a suo tempo formulate trovando le stesse la più vali­da conferma nelle aumentate incombenze dei tribunali per i minorenni sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, impe­gnando nel contempo i capi di detti uffici a fare il massimo sforzo possibile onde far fronte ai maggiori impegni gravanti sui tribunali per i minorenni con particolare riguardo ai compiti previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431».

 

 

SEMINARIO DI BOLOGNA

 

L'Unione Italiana Giudici Minorili e l'Associa­zione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti hanno organizzato a Bologna nei giorni 17, 18 e 19 marzo 1968 un seminario di studio sui pro­blemi della adozione.

Il Prof. Renzo Canestrari ha svolto la rela­zione «Psicologia e adozione».

Il Dr. Michel Soulé ha trattato i seguenti temi:

- criteri di scelta e selezione dei coniugi adot­tanti;

- lo studio del minore e il problema dell'abbi­namento;

- le adozioni difficili: minori grandicelli o han­dicappati, adozione di fratelli;

- l'affidamento familiare.

 

 

TAVOLA ROTONDA DI PADOVA

 

A Padova ha avuto luogo il 25 marzo 1968 una tavola rotonda sul tema: «Applichiamo la legge sull'adozione speciale pensando che i bambini soli hanno urgente necessità di cure familiari».

Il Cons. Giuseppe Santarsiero ha parlato sul tema: «Funzioni attribuite al tribunale per i mi­norenni dalla legge sull'adozione speciale».

E' seguita la relazione del Dr. Nicola Falci­telli su «Compiti del Servizio Sociale nell'ap­plicazione della legge sull'adozione speciale».

Nell'animato dibattito è stato messo in rilievo che a parità di personale alcuni tribunali per i minorenni hanno svolto un soddisfacente lavoro in applicazione della legge sull'adozione spe­ciale, mentre altri poco o nulla hanno fatto.

La tavola rotonda si è conclusa con l'auspicio che la tragica situazione di migliaia di bambini senza famiglia riesca a riscuotere i troppi giu­dici sedentari e quelli rigidamente formalisti.

 

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSESSORI COMUNALI ALL'ASSISTENZA

 

Gli Assessori all'Assistenza dei Comuni di Bergamo, Bologna, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, La Spezia, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Novara, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, riu­nitisi il 15 febbraio 1968 a Torino, hanno appro­vato il seguente ordine del giorno:

- osservano come nella programmazione non sia sottolineata la necessità di trasformare la pubblica assistenza in un servizio sociale comunitario di base, secondo le istanze so­ciali della realtà contemporanea;

- riaffermano che deve essere riconosciuta al Comune la funzione di centro primario di at­tività sociale assistenziale, nell'ambito di una programmazione nazionale e regionale;

- rilevano che le proposte di legge attualmen­te in formazione o discussione affrontano settori circoscritti dell'Assistenza, senza ri­solverne globalmente e coordinatamente i vari problemi che devono essere tesi a ga­rantire, nella loro integrità, la dignità e la libertà della persona umana, secondo i prin­cipi della Costituzione;

- sottolineano pertanto l'inderogabile neces­sità che tutto il settore dell'Assistenza sia regolato, in una visione coordinata, da leggi le quali definiscano i compiti di tutti gli En­ti e soprattutto dei Comuni:

- auspicano infine che, nella prossima legisla­tura, ci sia l'impegno di Governo per una so­luzione in tal senso al fine di riordinare tut­ta la complessa materia, nel quadro delle riforme che interessano maggiormente la vi­ta pubblica italiana.

 

 

ANCHE L'U.N.E.B.A. RICONOSCE CHE VI SONO ISTITUTI INADEGUATI

 

«Fra le numerose attestazioni di gratitudine pervenute all'U.N.E.B.A. per i consigli pratici ri­volti agli istituti di ricovero con la circolare del 12 ottobre 1967, e fra le numerose richieste di cartelle personali e di consulenza sui più diver­si problemi, è giunta anche una strana lettera da parte della attiva e diligente Associazione U.N.E.B.A. di Parma, con la quale si rende noto che, interpellati i 17 istituti educativo-assisten­ziali della Provincia, è risultato che 9 di essi, hanno già in dotazione cartelle personali proprie o ricevute da altri enti, e che gli altri 8 non in­tendono adottare nessun tipo di cartella perchè la ritengono superflua.

L'U.N.E.B.A. sta svolgendo accurate indagini e confida di poter annunciare, nel prossimo nume­ro di «Azione Assistenziale» che si è trattato di un equivoco: gli 8 istituti interpellati, non erano istituti educativo-assistenziali, ma erano magazzini di salami».

 

da: AZIONE ASSISTENZIALE, n. 3, marzo 1968, p. 3.

 

 

DIBATTITO SUL DISADATTAMENTO MINORILE

 

Il Centro Studi Lombardo ha promosso un di­battito sul tema: «Nuovi problemi del disadat­tamento e della delinquenza minorile a Milano».

Il dibattito (28 febbraio 1968) ha trovato pre­senti:

- Bruno Zanchi, Direttore di ricerca del Centro Studi Lombardo

- Antonio Spadafora, educatore dell'Istituto Ce­sare Beccaria

- Franco Fornari, dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano

- Pietro Bertolini, Direttore dell'Istituto Cesare Beccaria

- Maria Luisa Cassanmagnago, Assessore all'Assistenza e ai Problemi Sociali dell'Amm. Provinciale di Milano.

L'intervento di tutti gli oratori ha posto in lu­ce il problema non semplice di proporre inter­venti, sia a livello terapia, sia a livello assisten­za per i disadattati e i «delinquenti»: su tale termine però ciascuno di loro ha rilevato la ne­cessità di un adeguamento alle più recenti sco­perte scientifiche, da cui la soppressione della terminologia di stampo prettamente moralistico.

Il problema è stato affrontato nella sua di­mensione sociale, psicologica, ed è stato fatto il punto (Bertolini) circa la attuale situazione del Beccaria.

Fornari ha messo particolarmente in luce l'a­spetto psicologico e psichiatrico del problema, ed ha affermato come alla radice del disadatta­mento minorile stiano le motivazioni più diverse.

Il relatore ha particolarmente insistito sul rapporto genetico senso di colpa-desiderio di autopunizione (od etero-punizione): per cui co­lui che noi chiamiamo «delinquente» non sa­rebbe altri che un individuo che tende a scari­care la propria tensione interiore attraverso meccanismi che porteranno la società a punirlo.

Accanto a tale spiegazione del fenomeno, sempre da Fornari è stata proposta un ulteriore ipotesi: comportamento nettamente asociali na­scono, a livello individuale e di gruppo, in per­sone che tendono a esplicitare il loro disagio e dissenso per la cultura e società in cui vivono, mediante la proposta di culture alternative e dissenzienti.

Vedasi il fenomeno dei «blousons noirs», dei «beats», ecc.

Maria Luisa Cassanmagnago ha riferito il proprio discorso alla necessità di intervenire «a monte» sul piano della assistenza, e cioè di pre­venire, mediante opportune misure di profilassi, il fenomeno stesso del disadattamento.

La relatrice ha visto nell'intervento sulla fa­miglia, per esempio attraverso consultori fami­liari di zona, la possibilità di evitare futuri di­sadattamenti.

A questo punto Fornari ha introdotto la sua concezione circa la programmazione e prepara­zione degli «operatori per la pace», che ope­rando all'interno della famiglia, dovrebbero re­sponsabilizzare individualmente nei confronti dei macro-conflitti (guerra).

L'esportazione, come è stato detto, della re­sponsabilità di ciascuno, dall'interno (famiglia), all'esterno (società), dovrebbe porre il nucleo famigliare stesso nella luce di elemento di pro­fonda contestazione al sistema.

Bertolini, attenendosi con precisione al tema proposto, ha parlato della sua personale espe­rienza quale direttore dell'Istituto «Cesare Bec­caria», ed ha messo in luce i due problemi fon­damentali: necessità di personale qualificato a livello non solo professionale ma anche umano (il ritratto dell'educatore è stato efficacissimo), e necessità di strutture snelle e articolate, che sappiano adattarsi alle esigenze via via evolven­tesi nel campo della rieducazione (che Bertoli­ni ha definito come opera di aiuto all'estrinseca­zione della personalità del giovane).

Spadafora, sempre sul tema della rieducazio­ne, ha sollevato il problema del riconoscimento giuridico della professione dell'educatore.

Egli ha messo in luce la precarietà, in tutti i sensi, in cui si viene spesso a trovare l'educato­re, da cui nasce evidentemente la questione della continua rotazione di personale, con i pro­blemi non indifferenti che ne derivano per gli assistiti.

Il dibattito, senza dubbio acceso e interessan­te tra i relatori stessi, non ha dato modo al pub­blico di prendere parte con pluralità di inter­venti, che forse avrebbero in ultimo riportato al tema centrale, al di fuori delle questioni sol­levate, in modo un po' troppo personalizzato.

 

 

LETTERA AI VESCOVI ITALIANI

 

In data 29 marzo 1968 l'Associazione Naziona­le Famiglie Adottive e Affiliandi ha inviato la seguente lettera ai Vescovi italiani:

A) Questa Associazione si duole di dover constatare che la stragrande maggioranza degli istituti di assistenza e di protezione all'infanzia non ha ancora ottemperato agli obblighi della legge 5 giugno 1967 N. 431 sull'adozione spe­ciale.

Ciò costituisce non solo una violazione della legge, ma arreca grave pregiudizio ai bambini so­li, ritardando la loro sistemazione in famiglie adottive e impedendola definitivamente ai fan­ciulli che hanno compiuto gli anni otto nel pe­riodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge, ma arreca grave pregiudizio ai bambini soli, ritardando la loro sistemazione in famiglie adottive e impedendola definitivamente ai fan­ciulli che hanno compiuto gli anni otto nel pe­riodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge (7 luglio 1967) al giorno della segnala­zione di cui al 2° comma dell'art. 314/5 o al momento della trasmissione del primo elenco ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5.

B) E' ormai scientificamente accertato che la permanenza in istituti, anche i migliori, causa ai bambini, fin dal terzo-sesto mese di vita, gra­vi e spesso definitivi danni al loro sviluppo fisi­co, psichico, intellettuale, morale, sociale e spi­rituale.

Numerose ricerche mostrano che è dai bambi­ni privi di famiglia che proviene la maggior par­te degli asociali e degli antisociali se al più pre­sto essi non sono inseriti in valide famiglie.

Questi risultati scientifici confermano in defi­nitiva che la famiglia è l'ambiente naturale e insostituibile per il normale sviluppo della perso­na umana.

C) Questa Associazione ritiene che:

1) I genitori posseggano sui loro nati non diritti assoluti, ma solo un diritto di priorità (1);

2) i genitori acquisiscono il pieno possesso dei diritti sui loro nati solo assolvendo i doveri relativi al loro allevamento, educazione e istru­zione;

3) il bambino, fin dall'istante in cui viene chiamato alla vita, ha diritto a sviluppare la sua personalità in modo pieno o almeno, ad essere molto prudenti, in modo accettabile;

4) quando i genitori o í parenti lasciano il bambino privo di assistenza morale e materiale, i loro diritti sul bambino stesso cessano di esi­stere (2).

D) Le ricerche e gli studi scientifici hanno evidenziato senza ombra di dubbio che la per­sonalità umana è formata dai fattori ambientali e in primo luogo dalla famiglia, e che i fattori ereditari costituiscono solo una base di parten­za.

Ne è prova convincente il ritardo dello svi­luppo della personalità dei bambini che vivono negli istituti ed il loro ricupero tanto più rapido e completo quanto minore è stata la durata della istituzionalizzazione.

E) Ciò premesso, questa Associazione ritiene che l'assistenza debba operare in modo che: 1) quando i genitori sono validi, specie sul piano affettivo, i bambini non vengano strappati al loro nucleo d'origine;

2) quando il bambino è solo, esso venga in­serito al più presto in una valida famiglia adot­tiva.

In definitiva, ad avviso di questa Associazione, l'azione assistenziale deve riconoscere il valore primario e insostituibile delle famiglie nell'alle­vamento, educazione e istruzione della prole e svolgere quindi un'azione integrativa e non so­stitutiva dei compiti della famiglia.

Si sottolinea come questa impostazione pon­ga nella giusta luce il valore dell'istituto fami­liare e contrasti con le attuali tendenze disgre­gatrici della famiglia (3).

F) Questa Associazione riferisce sul disagio morale e spirituale, specie delle famiglie adot­tive, nel constatare la permanenza di divieti di accesso al sacerdozio e allo stato religioso delle persone nate fuori del matrimonio (4).

G) Per quanto concerne i bambini soli, questa Associazione:

1) si richiama alla legge 5 giugno 1967 N. 431 che realizza i principi sanciti dal Concilio Ecumenico Vaticano II (5);

2) segnala che migliaia e migliaia sono le famiglie che desiderano adottare bambini, come gli Istituti Provinciali per l'infanzia ed i tribuna­li per i minorenni possono confermare;

3) riferisce che sono state realizzate ado­zioni di bambini handicappati (una bimba senza braccia, altri bambini focomelici, cardiopatici, epilettici, spastici ecc.).

4) unisce alla presente copia della lettera che la Commissione di studio dei problemi dell'assistenza degli enti religiosi della Diocesi di Torino ha inviato in data 8 marzo u.s. agli Isti­tuti di protezione e assistenza all'infanzia della Diocesi stessa.

5) restando a completa disposizione, con­fida nel Loro aiuto per rendere possibile l'adot­tabilità dei bambini soli.

Deferenti ossequi.

Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti

 

(1) L'ultimo comma del paragrafo 9 della lettera Enci­clica «Pacem in terris» recita: «I genitori posseggono un diritto di priorità nel mantenimento dei figli e nella loro educazione».

(2) Cfr. Conclusione del Congresso «Prospettive cri­stiane sull'adozione» organizzato dall'ufficio Internaziona­le Cattolico per l'infanzia (Lussemburgo, 1-3 novembre 1963).

(3) Fra l'altro è ormai divenuto abituale il concetto «tanto ci sono le istituzioni che provvedono ai bambini e ai fanciulli». Non vi è da stupirsi se molti genitori agi­scano di conseguenza e istituzionalizzino i figli.

Questa considerazione apre il problema sui criteri di ammissione dei minori in istituto e sulla realizzazione di concrete iniziative di aiuto alla famiglia (assistenti fami­liari, esternati per minori handicappati ecc.).

(4) Cfr. Conclusioni del citato Convegno di Lussemburgo.

(5) Il decreto sull'Apostolato dei Laici al paragrafo 11 recita: «Fra le svariate opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare le seguenti: “Infantes derelic­tos IN FILIOS adoptare”. L'espressione latina del testo dice molto di più di quanto dica l'espressione della tra­duzione italiana autentica: “adottare COME FIGLI i bam­bini abbandonati”. “In filios » esprime e giustamente “la risultanza effettiva di piena filiazione”, mentre “come figli” può sembrare semplicemente un paragone» (da Pe­rico e Santanera «Adozione e prassi adozionale», Centro Studi Sociali, Milano, 1968, 112).

 

 

CIRCOLARE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEGLI ENTI RELIGIOSI DI ASSISTENZA DELLA DIOCESI DI TORINO

 

In data 8 marzo 1968 la Commissione suddet­ta ha inviato la seguente circolare ai responsa­bili degli istituti educativo-assistenziali di prote­zione o assistenza all'infanzia.

«Si informano i dirigenti degli Istituti che si occupano di minori, dell'entrata in vigore della nuova legge 5 giugno 1967 n. 431 “Dell'adozione speciale” e si richiama l'attenzione sugli obbli­ghi che essa comporta.

E' scientificamente dimostrato che la priva­zione di assistenza materiale e morale si riper­cuote sullo sviluppo psico-fisico-mentale-sociale del bambino e che il ricovero in Istituto non è in grado di ovviare del tutto a questi deleteri effetti.

La legge si propone quindi di dare tempesti­vamente una valida famiglia ai bambini che ne sono privi.

In base al 2° e 3° comma dell'art. 314/5 della legge suddetta sorge per i dirigenti delle istitu­zioni pubbliche e private di protezione o assi­stenza all'infanzia l'obbligo di:

a) segnalare al più presto al tribunale per i minorenni i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

La segnalazione consistente in una relazione dettagliata in triplice copia deve contenere co­me intestazione la precisazione del destinata­rio - Tribunale dei Minorenni - ma deve essere spedita al giudice tutelare che la trasmetterà d'ufficio.

La privazione di assistenza materiale, che non coincide con l'assistenza economica, si verifica quando vengono a mancare quell'insieme di pre­stazioni che assicurano al bambino il soddisfa­cimento delle esigenze di alimentazione, di abi­tazione, di abbigliamento, di igiene o altri mezzi necessari allo sviluppo.

Il pagamento di una retta non può quindi esse­re considerato adempimento di assistenza ma­teriale.

La privazione di assistenza morale si verifica quando viene a mancare quell'insieme di cure affettive ed educative che assicurano il normale sviluppo della personalità del bambino;

b) trasmettere gli elenchi trimestrali di tut­ti i minori fino agli anni 21 che si trovino pres­so l'istituto.

Le modalità di trasmissione, affinché il Giudi­ce tutelare possa conoscere la situazione obiet­tiva di ciascun minore, sono le seguenti:

- invio di un elenco generale dei minori rico­verati o assistiti (compresi quelli con handicaps fisici, psichici o sensoriali) come segue:

Al Giudice tutelare di ......

In adempimento all'obbligo di cui al 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5-6-1967 n. 431 dell'istituto ...... con sede in ...... via ...... n. ...... trasmette l'elenco generale dei minori ricoverati o assistiti alla data del ......

1 Cognome e Nome

2 Cognome e Nome

ecc.

- invio, per ciascun minore di una scheda no­minativa in cui appaiono i motivi dell'assistenza o del ricovero, persona o ente che ha disposto il ricovero, la situazione del minore ed i suoi rapporti con genitori o parenti, la cui numera­zione corrisponda a quella dell'elenco generale.

Non si allegano le schede nominative dei mi­nori segnalati con relazione in triplice copia (ved. punto a).

Gli elenchi e le schede una volta all'anno de­vono essere inviati completi, trimestralmente si provvederà agli aggiornamenti in base ai nuovi ammessi o dimessi o alle variazioni inerenti la situazione degli altri minori.

Le schede possono essere richieste senza al­cuna spesa presso l'Associazione Nazionale Fa­miglie Adottive ed Affilianti - via M. Cristina 74 - 10126 Torino - tel. 60157 e presso la Commis­sione di Studio C.so Siccardi 6 - 10122 Torino - tel. 542272 - 553314.

Presso il Tribunale dei Minorenni - C.so Unio­ne Sovietica 327 - si terranno riunioni per chia­rire dubbi circa gli obblighi che comporta la suddetta legge, alle ore 16 dei seguenti giorni:

14 marzo 1968

28 marzo 1968

18 aprile 1968

2 maggio 1968

16 maggio 1968

30 maggio 1968.

Altri eventuali chiarimenti potranno essere ri­chiesti presso l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affilianti.

E' dovere di coloro che si occupano dei minori realizzare u n equilibrato sviluppo della loro personalità ed un adeguato inserimento nella so­cietà.

Questa meta è difficilmente raggiungibile quando il 'minore ha sofferto di gravi carenze affettive; si auspica, pertanto, una pronta appli­cazione della legge che ha come obiettivo il bene del minore e il suo diritto ad essere inse­rito in una famiglia che lo accolga come proprio figlio.

Con ossequio».

Per la Commissione (Don G. Griva)

 

 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA ADOZIONE SPECIALE

 

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti in data 18 aprile 1968 ha inviato la seguente lettera:

Al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura

Al Ministro di Grazia e Giustizia

Ai Primi Presidenti delle Corti di Ap­pello

Ai Procuratori Generali della Repub­blica

Ai Presidenti dei tribunali

Questa Associazione, da un rilevamento svol­to in tutta Italia, ha accertato che:

a) gli organici dei tribunali per i minorenni (magistrati, cancellieri, personale ausiliario) so­no assolutamente carenti e non permettono la piena e sollecita applicazione della legge sull'adozione speciale;

b) la stragrande maggioranza dei giudici tutelari non svolge le importantissime funzioni loro attribuite dall'art. 344 c.c. e dalla legge 5 giugno 1967. La soprintendenza alle tutele eser­citate da persone è infatti per lo più limitata agli aspetti patrimoniali; la soprintendenza ai poteri tutelari esercitati dagli istituti di pubbli­ca assistenza ai sensi dell'art. 402 c.c. è quasi del tutto inesistente; il compito di reperimento dei bambini di età inferiore agli anni otto e privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi è quasi ovunque ignorato.

Questa Associazione rileva che compito pri­mario della Giustizia dovrebbe essere quello di prevenire le situazioni che possono produrre danni al normale sviluppo dei minori.

A questo proposito sono ormai noti agli esper­ti e all'opinione pubblica i rilevanti danni che subiscono i bambini piccoli ricoverati anche in ottimi istituti. Tra i vari studi si cita quello ese­guito dal Dott. John Bowlby per conto dell'Orga­nizzazione Mondiale della Sanità durato oltre tre anni e condotto in numerosi paesi d'Europa e negli Stati Uniti d'America. Le conclusioni del Bowlby (il cui lavoro è pubblicato in Italia con il titolo «Cure materne e igiene mentale del bambino», Ed. Universitaria Firenze) hanno tro­vato piena conferma in tutte le ricerche scien­tifiche svoltesi nei vari paesi del mondo. Affer­ma l'Autore: «L'evidenza dei fatti è tale che non può lasciar adito a dubbi sull'affermazione generale: la carenza prolungata di cure materne provoca sul bambino piccolo dei danni non sol­tanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed intaccano così tutta la sua vita futura» (pag. 60). Altri studi (Bowlby, God­fard, Le Moal ecc.) hanno evidenziato che la carenza di cure familiari e la vita in istituto co­stituiscono il principale fattore eziologico della asocialità, della prostituzione e della delinquen­za.

In conclusione, è certo che i bambini per po­tersi sviluppare normalmente sul piano fisico, psichico, intellettuale, morale e sociale, hanno bisogno di vivere in famiglia (d'origine o adot­tiva) con valide figure materne e paterne.

Tale necessità si manifesta a partire dai tre­-sei mesi.

Nei casi di carenze tardive è accertato che occorre trovare una definitiva sistemazione fa­miliare al più presto possibile.

Questa essendo la situazione reale, i giudici tutelari ed i tribunali per i minorenni dovreb­bero, a nostro avviso, dedicare il massimo del­le energie per la tutela effettiva e la salvaguar­dia dei bambini privi di famiglia onde evitare che essi, proprio a causa della loro situazione, non riescano ad integrarsi nella vita sociale. Tanto più che compete proprio agli Organi della Magistratura assegnare ai tribunali per i mino­renni, alle relative procure e agli uffici della tu­tela il numero di magistrati necessario per l'as­solvimento delle competenze di legge.

D'altra parte si osserva che un'azione degli Organi della Magistratura può risolvere anche il problema dei cancellieri dei tribunali per i mi­norenni, dei segretari delle relative procure, dei cancellieri degli uffici tutele o dell'altro perso­nale.

Si rileva inoltre che. l'approvazione della pro­posta Macchiavelli sarebbe stata del tutto inu­tile se gli Organi della Magistratura avessero riconosciuto le necessità di cui sopra.

Questa Associazione rivolge un vivo e urgen­te appello affinché le LL.SS. vogliano, nella considerazione delle necessità e dei diritti dei bam­bini, provvedere con la massima sollecitudine affinché:

1) i magistrati di tutti i tribunali per i minorenni e delle relative procure non siano addetti a svolgere le loro funzioni presso altri uffici giudiziari;

2) ai tribunali per i minorenni e alle relative procure venga assegnato il numero necessa­rio di magistrati;

3) detti tribunali e procure siano dotate del nu­mero necessario di cancellieri e segretari e di personale ausiliario;

4) agli uffici tutele siano assegnati magistrati, cancellieri e personale ausiliario in numero sufficiente per lo svolgimento delle fonda­mentali attività di cui all'art. 344 c.c. e alla legge 5 giugno 1967 n. 431.

Grata del Loro interessamento, porge i mi­gliori ossequi.

Ass. Naz. Famiglie Adottive e Affilianti

 

Le pubblicazioni relative alla carenza di cure fa­miliari sono eccezionalmente numerose per cui segnaliamo solo le principali:

John Bowlby: «Cure materne e igiene mentale del fanciullo», Ed. Universitaria Firenze (con ampia documentazione)

René A. Spitz: «Il primo anno di vita», Ed. Universitaria Firenze.

Jonny Aubry: «La carence de soins maternels», Centre International de l'Enfance.

Nicole Quemada: «Cure materne e adozione», in Maternità e Infanzia, N. 1-3 del 1966.

Paul Le Moal: «Etude sur la prostitution des minoures», Ed. Sociales Françaises - Paris.

 

 

2° CONGRESSO DELL'A.F.S.E.A. (ex U.N.A.R.S.E.A.)

(Associazione Francese per la protezione del­l'infanzia e dell'Adolescenza) Caen - 5-8 ottobre 1968.

 

L'A.F.S.E.A. (Associazione Francese per la Protezione dell'Infanzia e dell'Adolescenza) ter­rà la prossima riunione nazionale a Caen, dal 5 all'8 Ottobre 1968.

Il tema del congresso è: «La scolarizzazione dei bambini di intelligenza normale con difficoltà di adattamento». Tali difficoltà sono state sud­divise, secondo la loro origine, in tre grandi ca­tegorie: difficoltà di adattamento di origine fisi­ca, di origine sociale e di origine psicologica.

Il programma, elaborato nell'ambito dell'A.F.S.E.A., sarà svolto sia in sedute plenarie sia in riunioni di commissioni.

I - SEDUTA INAUGURALE

- Discorsi inaugurali.

- Discorso introduttivo del prof. LAFON, della Facoltà di Medicina di Montpellier.

II - Seduta plenaria

Discorsi di carattere generale

1) - La scuola di fronte al bambino - relazione del prof. ROUSSELET, professore onorario dell'Università.

2) - Difficoltà relazionali e affettive di adatta­mento del bambino alla scolarità - relazione del dott. BERGE, direttore medico del Cen­tro Psicopedagogico Claude Bernard dell'Ac­cademia di Parigi.

III - COMMISSIONI

1) - Bambini con difficoltà di origine fisica (sen­soriali, sensoriali-motorie, malati cronici)

2) - Bambini con difficoltà di origine sociale (pri­vi di ambiente familiare, definitivamente o temporaneamente)

3) - Bambini con difficoltà di origine psicologica (turbe dell'affettività, del comportamento e dell'espressione)

4) - Bambini epilettici: dott. VIEILLARD, Consu­lente Medico della Sottodirezione dell'Azio­ne medico-sociale del Ministero degli Af­fari Sociali.

 

SEDUTE PLENARIE

IV - Mezzi e prospettive spettanti ai Ministeri degli Affari Sociali, dell'Educazione Nazio­nale e della Giustizia.

1) Scolarizzazione in ambiente scolare normale

2) Scolarizzazione in ambiente istituzionale

V - Sintesi conclusiva dei lavori: prof. BOU­LARD, della Facoltà di Medicina di Tours, membro del Consiglio direttivo (?) dell'A.F.S.E.A.

I lettori che desiderassero contribuire, sot­to forma di partecipazione o di comunicazioni, ai lavori preparatori del Congresso o fossero comunque interessati ad ulteriori informazioni, sono pregati di rivolgersi fin d'ora a: Secrétariat de l'Association pour la Sauvegar­de de l'Enfance et de l'Adolescence (A.F.S.E.A.) - 28, Place Saint Georges - PARIS 9° TRU 13-73.

 

 

ATTIVITA' DELLA SEZIONE LIGURE

 

Per il ciclo di conferenze iniziato nel no­vembre 67:

Il 22 febbraio il Prof. Piero Bertolini, diretto­re dell'Istituto Cesare Beccaria di Milano, ha te­nuto, nel salone della Camera di Commercio, una conferenza sul tema «Aspetti e problemi del disadattamento sociale minorile».

Il 21 marzo Mons. Giovanni Catti, pedagogi­sta, direttore dell'Ufficio Catechistico di Bologna ha parlato su «Il sacerdote nel processo educativo».

Il 18 aprile l'architetto Glauco Gresleri ha tenuto una conferenza su «Disadattamento so­ciale e struttura della città».

Al fine di una maggiore informazione circa le modalità di applicazione delle norme della legge sull'adozione speciale, la sezione ligure dell'U­nione ha iniziato un giro di visite a tutti i diret­tori di istituti di ricovero per minori cercando di meglio informare tali dirigenti; di tale inizia­tiva ne sono state informate le autorità compe­tenti anzi è stato loro chiesto un aiuto ed un appoggio in tal senso.

 

www.fondazionepromozionesociale.it