Torino, aprile 2005

RAGGIUNTO L’ACCORDO REGIONALE SUI LEA PER LA RESIDENZIALITA' ANZIANI
 

Sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2005 è stata pubblicata la delibera 30 marzo 2005 n. 17-15226 concernente l’applicazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza.

Al riguardo le associazioni aderenti al Comitato promotore della petizione contro l’applicazione dei Lei (Avo, Sea Italia, Consulta per le persone in difficoltà, Diapsi, Gruppo di volontariato vincenziano, Società di San Vincenzo de’ Paoli, Auser, Alzheimer Piemonte, Csa e Utim) hanno emesso il seguente comunicato stampa in data 16 marzo 2005.
 

Le associazioni aderenti al Comitato promotore della petizione contro l’applicazione dei Lea in relazione alla bozza di accordo sul documento proposto dalla Regione Piemonte alla data del 7 marzo u. s., relativo all’assistenza residenziale socio-sanitaria per gli anziani cronici non autosufficienti, osservano quanto segue:

1.      il testo proposto rappresenta la prima  tappa di un percorso appena iniziato, volto al miglioramento delle condizioni in cui versa la popolazione anziana non autosufficiente a causa di patologie croniche invalidanti;

2.      ricordiamo che siamo infatti partiti da una situazione in cui una struttura di ricovero su due risultava non idonea secondo la relazione dei Nas del 2003 e che, per quanto riguarda la compartecipazione al pagamento della retta, nella stragrande maggioranza dei casi i famigliari sono costretti a contribuire in contrasto con le norme vigenti;

3.      non abbiamo ottenuto:

§         l’aumento dei tempi di cura e assistenza tutelare richiesti, se non per la parte relativa all’integrazione della fascia più alta di intensità;

§         continuiamo a restare fortemente preoccupati e contrari alla presenza della fascia più bassa di ingresso, perché le prestazioni assicurate sono ancora troppo ridotte, tenuto conto che i ricoveri riguardano sempre persone anziane, anche grandi anziani, non autosufficienti;

§         continuiamo a ritenere che sarebbe stato più corretto prevedere un’unica retta/ticket per tutti gli utenti delle strutture residenziali sanitarie, come da nostra proposta del 16 settembre 2002;

4.      rileviamo però come positivi i seguenti elementi:

§         si prevede, a regime, la presenza nella stessa struttura delle tre fasce di intensità, per cui l’utente  anche del livello più basso potrà usufruire in caso di aggravamento della presenza dei medici e del personale infermieristico di cui la struttura è dotata dovendo assicurare i nuclei di alta intensità, prestazioni che sono negate, oggi, a chi è ricoverato in Raf;

§         viene riconosciuto sul piano dei principi che l’aggravamento dell’utente anziano è dovuto a problemi di natura sanitaria e, dunque, la quota sanitaria viene aumentata al 54% e fino al 57,75% con l’incremento;

§         è fatto divieto alle Asl di stipulare convenzioni che prevedano rette inferiori a quelle fissate al fine di salvaguardare anche i contratti di lavoro e, dunque, la qualità delle prestazioni erogate agli utenti;

§         viene rivalutato e potenziato il ruolo dell’Uvg. (Unità valutativa geriatrica), che opera a livello distrettuale e ha la responsabilità dell’attuazione del progetto individuale predisposto per l’utente al momento del suo ricovero;

§         è prevista la possibilità per l’utente di farsi rappresentare e di opporre ricorso contro la valutazione dell’uvg;

§         la compartecipazione della spesa è posta in capo all’utente e «in caso di insufficienza del reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati da ciascun Comune o Ente gestore socio-assistenziale nel rispetto della normativa nazionale), compete all’Ente gestore delle attività socio-assistenziale di residenza dell’utente»; viene pertanto accolta la richiesta avanzata con le 45 mila firme raccolte con la nostra petizione, ma a scanso di equivoci, chiediamo che la precisazione «nel rispetto della normativa nazionale» sia ripresa anche nel capoverso, dove si fa riferimento alla situazione transitoria;

§         in questa prima fase (un anno) le rette possono aumentare al massimo di 7 euro sulla base di importo al 31.12.2003 e comunque la quota alberghiera non può superare il 50% della retta complessiva;

§         le richieste di integrazione alla retta e le relative pratiche amministrative vengono finalmente previste nell’ambito dell’uvg;

§         sono introdotti elementi di trasparenza laddove sono elencate le prestazioni dovute dalla struttura residenziale all’utente, coperte dalla quota sanitaria e alberghiera, ivi compresi i farmaci di fascia C ed i trasporti per le visite mediche verso ospedali o cliniche, che sono garantiti dall’Asl (gli atti di indirizzo relativi saranno emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente delibera);

§         è stato introdotto il problema delle famiglie monoreddito, o situazioni similari, che a nostro avviso non deve essere però trattato come questione da imputare all’assistenza. Al contrario, dobbiamo individuare criteri che impediscano alle persone “normali” di diventare assistiti, nel rispetto degli obblighi di mantenimento, che hanno i coniugi tra loro e nei confronti dei figli sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

§         è prevista una fase transitoria, normata, che durerà un anno;

5.      il documento è quindi sottoscrivibile, pur con le riserve avanzate, ma chiediamo alla Regione di introdurre ancora i seguenti impegni:

a.       calcolo del fabbisogno mediante monitoraggio annuale  della situazione delle liste d’attesa per il ricovero in strutture residenziali o per la richiesta di assegni di cura con la messa a disposizione del tavolo di lavoro Regione-territorio dei dati aggiornati in relazione a quanto previsto dalla Dgr. 56-1239 dell’agosto 2004;

b.       ricerca delle risorse necessarie a rispondere alla lista d’attesa e agli assegni di cura secondo il fabbisogno evidenziato;

c.       recepimento negli atti di indirizzo da emanare degli elementi già contenuti nella Dgr. 22/1998 relativa ai farmaci di fascia C, che prevede l’equiparazione degli utenti ricoverati nelle strutture per anziani non autosufficienti ai malati ricoverati nelle strutture ospedaliere;

d.       applicazione dei tetti massimi di retta previsti nei tre livelli di intensità (quota sanitaria e quota alberghiera) anche ai cittadini che sono costretti a pagare integralmente la retta ai massimi previsti. Ciò al fine di impedire che ai cittadini già privati della copertura sanitaria siano richiesti anche oneri maggiori per la quota alberghiera;

e.       definizione di tutele precise per le situazioni monoreddito e similari;

f.        inserimento della rappresentanza delle associazioni di volontariato nelle commissioni preposte alla vigilanza;

g.       non accettazione nella fase di accreditamento e/o convenzione di contratti di lavoro diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

Avvertenze

In base alla citata delibera regionale del 30 marzo 2005 «nella fase transitoria la tariffa complessiva in essere in ciascun ambito territoriale alla data del 31.12.2003, compresi gli oneri fiscali, è provvisoriamente rideterminata (…) come segue:

1.  incremento pari ad euro 7,00 (euro sette) della tariffa giornaliera complessiva in essere al 31.12.2003:

a) per le tipologie di intervento corrispondenti alla Rsa di cui alla Dgr. n. 41-42433/1995. La tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 86,00 così ripartita: 54% a carico del Servizio sanitario regionale e 46% a carico dell’utente/Comune-Regione;

b) per le tipologie di intervento corrispondenti alla Raf di cui alla Dgr. n. 41-42433/1995. La tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 70,00 così ripartita: 50% a carico del Servizio sanitario regionale e 50% a carico dell’utente/Comune-Regione. Tale valore d’incremento è omnicomprensivo, ivi compreso il tasso di inflazione programmata e gli oneri fiscali

 

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Per approfondimenti:
La situazione della residenzialità in Piemonte per gli anziani cronici non autosufficienti dopo l'accordo sui LEA del 16 marzo 2005

 

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