Legge 4 agosto 1955, n. 692
(pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1955, n. 189).
Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di
invalidità e vecchiaia (1).
Art.
1
Hanno
diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente
legge, e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di
assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia:
1) i
titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza
obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o
che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
gli altri Ministri interessati, nonché i titolari di pensioni o rendite
comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni,
anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria
e dalle forme sostitutive in base alle forme vigenti ed anche se l'esonero
medesimo non risulti ancora deciso (2). Nulla è innovato alle disposizioni
contenute nell'art. 1, nn. 7 e 8 della L. 30 ottobre 1953, n. 841 ;
2) i
titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza
amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del
Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi
speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di
pubblica assistenza e beneficenza, nonché i titolari di assegni vitalizi a
carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti
locali;
3) i
titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei
casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di
rendite ai superstiti. Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi
l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari
stessi, purché conviventi ed a carico:
a)
alla moglie, purché non separata legalmente per la sua colpa, ovvero al marito,
permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente
riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente
affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore
degli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro (3);
c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i
figli;
d) ai genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55
per la madre, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.
Art.
2
All'assistenza
di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono,
con separata contabilità i seguenti Enti:
1)
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che
prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla
Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle
Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di
soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e
dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora
fusi nell'Istituto suddetto;
2)
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente
assistiti dagli enti predetti;
3)
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i
pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente
medesimo;
4)
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari
di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della
concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;
5)
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i
pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente
(4).
Art.
3
L'assistenza
di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge
si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1)
generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2)
ospedaliera;
3)
farmaceutica;
4)
integrativa sanitaria (5).
L'assistenza
di cui al comma precedente è esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza
delle modalità per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del
pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n.
1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria
assicurati all'I.N.A.M. Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata
nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco
da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (6).
Le assistenze ai fini della cura dell'invalidità e dei postumi da infortuni su
lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1,
continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L.
per la parte già ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle
reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art.
4
[Gli
Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai
produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di
medicamento, nonché dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai
propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle
farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri
ambulatori.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (7), di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinerà con proprio decreto
la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma
precedente.
Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di
cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti
medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali,
nella misura del 25 per cento. Detto sconto è a carico delle imprese
produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del
rimanente 6 per cento (8).
Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1
per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio (8).
Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle
distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato
(8).
Per quanto riguarda la libertà di scelta dei medicinali da parte del medico,
essa sarà esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore]
(9).
Art.
5
L'onere
derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3
è determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e
sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali è
affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i
soggetti indicati al n. 2 dell'art. 1, il decreto del Presidente della
Repubblica è emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i
Ministri interessati.
Tale onere è posto a carico:
a)
del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n.
218 - che assume la denominazione di «Fondo per l'adeguamento delle pensioni e
per l'assistenza di malattia ai pensionati» (10), - per i pensionati di
invalidità, vecchiaia e superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria;
b)
delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive
dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero
dell'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o
anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
c)
delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti
di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o
Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di
pubblica assistenza e beneficienza, oppure dell'Istituto nazionale di
assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2)
dell'art. 1;
d)
degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari
di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.
A
fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo
derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b)
del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature
sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche
adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che
disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti
alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma
si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del
quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale
(11).
Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza di malattie ai pensionati (10), si potrà parzialmente provvedere,
previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal
fondo di riserva di cui all'art. 18 della L. 4 aprile 1952, n. 218 , ovvero
devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione (12).
Art.
6
A
decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata
in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai
lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia
ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione,
di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a
carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai
contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello
0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in
considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la
prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori
affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla
tabella B allegata al D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1
della L. 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al D.L. 31 ottobre
1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta
a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti
misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico
dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive
previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore
agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione
obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure
dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui
al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
739.
Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi
dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia
ai pensionati (12).
Art.
7
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le
modalità per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8, della L. 30 ottobre 1953,
n. 841 , nonché per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto
con la presente legge (13).
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio
decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di
malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per
i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o
avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.
Art.
8
In
rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del
Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti
da enti di diritto pubblico un pensionato, rispettivamente designati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
Art.
9
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto:
a)
per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga
successivo alla sua entrata in vigore;
b)
per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese
successivo a quello durante il quale è entrata in vigore.
NOTE
(1)
Vedi, anche, l'art. 32, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
(2)
Vedi, anche, l'art. 3, L. 29 novembre 1957, n. 1177, nonché L. 26 luglio 1965,
n. 975.
(3)
Per l'elevazione del limite di età al 21° anno, vedi l'art. 48, L. 30 aprile
1969, n. 153.
(4)
Numero aggiunto dall'art. 1, L. 29 novembre 1957, n. 1177.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 7, L. 31 dicembre 1961, n. 1443.
(6)
Vedi D.M. 21 dicembre 1956.
(7)
Le attribuzioni che erano dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, a norma dell'art. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296, che ha disposto la
costituzione del Ministero della sanità, sono state devolute a tale Ministero.
(8)
La Corte costituzionale con sentenza 6 dicembre 1960, n. 70, aveva dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'originario terzo comma nella parte in cui
il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, era
attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
Successivamente, detto terzo comma è stato sostituito dagli attuali commi
terzo, quarto e quinto dell'art. 32, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
(9)
Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 4 maggio 1977, n. 187, a decorrere dal 1°
giugno 1977.
(10)
Per l'attuale denominazione del Fondo, vedi art. 5, comma quinto, L. 31
dicembre 1961, n. 1443.
(11)
Vedi, anche, D.M. 4 marzo 1964.
(12)
Vedi ora, L. 31 dicembre 1961, n. 1443.
(13)
Vedi L. 29 novembre 1957, n. 1177.