| gennaio 2006 | CONTRIBUZIONI
ECONOMICHE ABUSIVAMENTE IMPOSTE DA COMUNI E ASL AI PARENTI DEGLI ASSISTITI.
Una conferma anche dalla Corte costituzionale |
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| Come risulta evidente dal
testo delle leggi in vigore, i Comuni e gli altri enti pubblici non possono
pretendere dal 1° gennaio 2001 [1] contributi economici dai parenti: a) non conviventi con gli assistiti [2]; b) conviventi qualora i beneficiari delle prestazioni siano ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità [3]. Sentenza della Corte costituzionale Nella sentenza della Corte costituzionale n. 106 decisa il 7 marzo 2005 e depositata in Cancelleria il 18 dello stesso mese e anno, è stato affermato un principio estremamente importante, a nostro avviso, applicabile anche per quanto concerne i contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti. In effetti la sentenza ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore)» per quanto concerne «la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge» succitata. La Corte costituzionale ha argomentato la dichiarazione di illegittimità costituzionale sostenendo che, essendo la surrogazione legale «un istituto del diritto civile (…) non può dubitarsi che esso rientri nella nozione di “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione» ([4]). Pertanto, precisa la Corte costituzionale, le relative disposizioni possono essere disciplinate esclusivamente da leggi statali. Da notare che l’Avvocatura dello Stato aveva sostenuto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15/2003 perché «la tutela dei minori e la disciplina dei rapporti di famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e dovrebbe essere evitata la loro “atomizzazione” a livello regionale o provinciale, atteso che esse si riferiscono a valori essenziali della persona che debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale». Orbene, com’è noto, la questione dei rapporti economici fra i parenti è regolamentata dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. Si tratta, dunque, com’è previsto nella sentenza in oggetto, di norme contenute in «un istituto di diritto civile». Di conseguenza, mentre le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto concerne i rapporti con i soggetti assistiti, le suddette istituzioni, anche dopo la legge costituzionale n. 3/2000, non hanno alcun potere legislativo o regolamentare nei confronti dei rapporti delle persone che non sono direttamente coinvolte nelle prestazioni di assistenza sociale, e quindi nemmeno con i congiunti di coloro che ricevono prestazioni sociali, salvo quelli conviventi che beneficiano pure essi degli interventi, com’è il caso, per esempio, degli aiuti domiciliari di pulizia dell’abitazione. Da notare che nella legge 328/2000 mai si fa riferimento ai parenti degli assistiti per quanto concerne le condizioni economiche, ma solamente al richiedente (cfr. l’articolo 25 riportato alla nota 1) o agli utenti (articoli 8 e 18). Sulla base di quanto esposto in precedenza, risulta confermata ulteriormente la nostra posizione secondo cui i Comuni, le Province, le Asl e gli altri enti pubblici gestori delle attività socio-assistenziali non possono pretendere contributi economici dai parenti non conviventi con gli assistiti, nonché, per quanto concerne gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap grave, dai congiunti conviventi. Ricordiamo, infine, che in materia di contributi economici riguardanti i congiunti degli assistiti, deve essere rispettato l’articolo 23 della Costituzione che prevede quanto segue: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», legge che, ovviamente deve essere approvata dal Parlamento oppure dal Governo sulla base di una delega concessa dalla Camera dei deputati e dal Senato, com’è successo con i sopra richiamati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000. -------------------------------------------------------------------------------- [1] È, all’incirca, la data di entrata in vigore della legge 328/2000 di riforma dell’assistenza, il cui articolo 25 è così redatto: «Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130». A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni sopra citate, sono state abrogate le discutibili norme sulle contribuzioni economiche previste dalla legge 1580/1931. [2] In base all’articolo 2 del testo unificato dei citati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, risulta quanto segue: - comma 1: «la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza»; - comma 2: «Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare»; - comma 6: «Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata». Premesso che il primo comma dell’articolo 438 del codice civile stabilisce che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso», ne deriva che per nessun motivo possono essere avanzate richieste di rivalsa ai parenti non conviventi con l’assistito. [3] Il comma 2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000 stabilisce che : «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito (…)». Occorre precisare che non è assolutamente vero, come sostengono alcuni, che i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non sono in vigore. Infatti, la mancata emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del decreto amministrativo diretto a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», di cui al testo sopra riportato, non può bloccare o sospendere l’applicazione delle norme sui contributi economici per i seguenti motivi: · i decreti amministrativi non possono modificare in nulla e per nulla le disposizioni aventi valore di legge, come lo sono i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000; · il decreto amministrativo di cui sopra non è più necessario in quanto la legge 328/2000 indica in modo dettagliato le misure dirette a «favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»; · se la mancata emanazione di un decreto amministrativo potesse bloccare o sospendere una legge, significherebbe che il Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare i poteri del Parlamento compiendo una semplice omissione. [4] Il secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione stabilisce quanto segue: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) l) giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa». www.fondazionepromozionesociale.it |