Convegno nazionale

“IL DIRITTO DI TUTTI I BAMBINI FIN DALLA NASCITA ALLA FAMIGLIA  E LA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO”

 Torino, 21 ottobre 2005

Allegato 1

Nota giuridica  

1.  Ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alle leggi 6 dicembre 1928 n. 2838 e 18 marzo 1993 n. 67 concernenti le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle succitate funzioni. 

2.  La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico. È, altresì, previsto che «nelle Province, nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».

3. La legge 18 marzo 1993 n. 67 ha disposto la restituzione alle Province delle funzioni assistenziali concernenti i minori figli di ignoti, i fanciulli nati fuori dal matrimonio, le gestanti e madri, i ciechi e i sordi poveri rieducabili, che erano state attribuite ai Comuni dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.

4.  Poiché la sentenza della Corte costituzionale 171 del 5 maggio 1994 dispone che «qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non volere essere nominata nell’atto di nascita», anche le donne coniugate possono non riconoscere i loro nati.

5.  Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

6.  Al bambino non riconosciuto viene attribuito dall’ufficiale di stato civile un cognome e un nome; è quindi segnalato al Tribunale per i minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità. 

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